Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14138-2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE PICONE, ROSA DI NARDO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza n. R.G. 11510/2016 il TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Napoli Nord in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario in capo a P.V. ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.150,00 in favore dell’Inps.

Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso il P. affidandolo a due motivi.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è dedotta la errata interpretazione ed applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps pur se quest’ultimo era difeso da propri funzionari.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha sul punto chiarito che “L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Cass. n. 9878/2019; conf. Cass. n. 19034/2019).

Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato espressamente l’applicazione dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., correttamente pronunciando sulle spese.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione della liquidazione delle spese dell’istituto in assenza di richiesta e di apposita notula (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è inammissibile oltre che infondato. Con riguardo all’omessa motivazione deve rilevarsi che questa Corte ha in più occasioni chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass.SU n. 8053/2014). Nel caso in esame non soltanto risulta un difetto di sussunzione della denunciata omessa motivazione nel vizio richiamato, ma, soprattutto, la decisione del tribunale risulta pienamente motivata con il richiamo al principio di soccombenza. Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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