Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25249-2015 proposto da:

P.F., P.M., domiciliati in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato EUGENIO CAMPESE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI,

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

P.F., P.M., domiciliati in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato EUGENIO CAMPESE;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3306/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 3306/52/15 del 25 marzo 2015, pubblicata il 9 aprile 2015, ha rigettato gli appelli – principale della Agenzia delle entrate e incidentale dei contribuenti infra indicati – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 5788/46/14.

In parziale accoglimento del ricorso introduttivo, proposto da P.F. e P.M., in qualità di eredi di C.G. (deceduta il (OMISSIS)), avverso le cartelle di pagamento loro notificate – giusta presupposto avviso di liquidazione, notificato il 29 gennaio 2002 alla de cuius, in virtù delle (ulteriormente) presupposte sentenze rese dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 154/34/1999 e n. 601/30/1999 nei giudizi relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione alla registrazione, eseguita il 3 ottobre 1989, di un atto di compravendita – il Giudice di primo grado aveva escluso (oltre alla debenza degli eredi ricorrenti relativamente alle somme addebitate a titolo di sanzioni amministrative irrogate alla de cuius) la solidarietà passiva dei ricorrenti riguardo al debito tributario ereditato e aveva ridotto, per ciascuno degli eredi, quanto dovuto da costui nel limite (in ragione di un terzo) della rispettiva quota ereditaria, confermando, nel resto, le cartelle di pagamento.

2. – I contribuenti, mediante atto del 13 ottobre, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 23 novembre 2014, col quale ha proposto ricorso incidentale.

4. – Alla impugnazione incidentale i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso del 29 dicembre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata nei termini che seguono.

1.1 – L’appello principale della Agenzia delle entrate è infondato.

In relazione alle imposte dirette non opera la solidarietà tra gli eredi del contribuente.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) non è pertinente alla materia, costituisce ius speciale e non è applicabile in via analogica. E neppure sono pertinenti i richiami della Agenzia delle entrate al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che concernono, rispettivamente, la solidarietà degli eredi in relazione alla imposta di successione e la solidarietà tra “venditore e acquirente” riguardo alla imposta di registro.

Trova invece applicazione il generale principio della divisibilità dei debiti del de cuius tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c..

1.2 – Privo di fondamento è, pure, l’appello incidentale dei contribuenti.

1.2.1 – Deve essere disattesa l’eccezione di estinzione della obbligazione tributaria per effetto del condono operato dalla de cuius: la documentazione prodotta dagli appellanti incidentali “non consente di considerare inclusa in esso condono l’obbligazione tributaria oggetto di causa”.

1.2.2 – Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza in quanto, avuto riguardo alla data del deposito (e del passaggio in giudicato) delle due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli, intervenuto nell’anno 1999, il termine decadenziale di dieci anni, previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, non era scaduto all’atto della notificazione (29 gennaio 2002) dell’avviso di liquidazione presupposto dalle cartelle di pagamento impugnate.

2. – I contribuenti, ricorrenti principali, dolendosi del rigetto dell’appello incidentale e denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 24 Cost.; all’art. 2697 c.c.; in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; e in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76.

I ricorrenti principali eccepiscono la nullità per carenza di motivazione delle cartelle di pagamento impugnate; lamentano la mancata produzione delle sentenze presupposte della Commissione tributaria provinciale di Napoli; la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), per aver la Commissione tributaria regionale disatteso la eccezione di decadenza della Agenzia delle entrate, in relazione alla tardiva notificazione dell’avviso di liquidazione (alla de cuius), dopo la scadenza del termine triennale dal passaggio in giudicato delle due sentenze, contestando l’applicazione, al riguardo, operata dal Giudice a quo del termine decennale, stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato resiste al ricorso principale e col ricorso incidentale, censura il rigetto dell’appello principale, denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57.

La ricorrente incidentale ribadisce la tesi della solidarietà tra gli eredi in ordine alla obbligazione della de cuius.

4. – Il ricorso principale è infondato.

4.1 – Inammissibile è, innanzi tutto, la denunzia della violazione della norma costituzionale alla luce del principio di diritto secondo il quale “La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il (supposto) contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. (Sez. 5, Ordinanza n. 15879 del 15/06/2018, Rv. 649017 – 01; cui adde Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014, Rv. 629582 – 01).

4.2 – Neppure è ammissibile, fuori del caso in cui è ammessa – alla evidenza nella specie non ricorrente – la deduzione della violazione della Disp. dell’art. 2.697 c.c., in quanto “in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2.697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01).

4.3 – La Commissione tributaria regionale non è incorsa nella violazione o falsa applicazione delle disposizioni concernenti l’obbligo della motivazione degli atti impositivi (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), ovvero, in generale, dei provvedimenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3).

Esattamente il Giudice a quo ha disatteso – sebbene implicitamente l’eccezione di nullità delle cartelle di pagamento impugnate, per vizio di motivazione e per omessa allegazione degli atti presupposti.

Le cartelle recano pacificamente la indicazione del presupposto avviso di liquidazione, notificato alla de cuius il 29 gennaio 2002.

E tanto – unitamente alle ulteriori indicazioni circa l’oggetto della imposizione, peraltro trascritte nel ricorso principale, p. 1 – basta per integrare l’obbligo della motivazione senza necessità della allegazione dell’atto presupposto, siccome notificato alla de cuius dante causa a titolo universale ai contribuenti, odierni ricorrenti principali (v. Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014, Rv. 632486 – 01, secondo la quale “la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto (…)”; cui adde Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233 – 01 e Rv. 613234 – 01).

Giova, inoltre, considerare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, è legittimo l’avviso di accertamento notificato all’erede, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal de cuius, senza che sia necessario allegarlo” (Sez. 5, Sentenza n. 26527 del 17/12/2014, Rv. 633860 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 5049 del 02/03/2011, n. m. sul punto).

Nella specie, pertanto, l’avviso di liquidazione, notificato alla de cuius e, dunque, compreso nel compendio documentario di costei, deve reputarsi de iure nella disponibilità degli eredi; e, costoro, ad ogni modo, qualora de facto, al momento della successione, non avessero reperito l’atto presupposto, avrebbero dovuto “chiedere all’Amministrazione finanziaria di prenderne visione ed estrarne copia” (Sez. 5, n. 26527/2014 e Sez. 5, 5049/2011, cit.).

4.4 – La questione (della inosservanza) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), e della conseguente decadenza della Agenzia delle entrate in relazione alla notificazione dell’avviso di liquidazione, eseguita il 29 gennaio 2002, nei confronti della de cuius, è ininfluente.

Lo scrutinio della eccezione proposta è, infatti, precluso dal rilievo che il ridetto avviso di liquidazione non è stato impugnato (a suo tempo dalla de cuius), colla conseguenza che la definitività della pretesa tributaria rende senz’altro applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78.

4.5 – Di conseguenza l’eccezione di decadenza è destituita di fondamento anche in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.

Alla stregua del termine decennale di prescrizione, previsto dal ridetto art. 78, risultano affatto tempestive le cartelle di pagamento “notificate nel dicembre 2011” (p. 2 del ricorso principale).

5. – Anche il ricorso incidentale è infondato.

La tesi della Avvocatura generale dello Stato circa la solidarietà passiva degli eredi in ordine al pagamento della imposta di registro dovuta dalla de cuius non è condivisibile.

Soccorre, esattamente in termini, il consolidato principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (…) per l’imposta di registro, caduta in successione, escludendo(si) l’applicabilità a tale fattispecie del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonchè del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro” (Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10 /2014, Rv. 632743 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18451 del 21/09/2016, Rv. 641118 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21982 del 25/09/2013, n. m.; Sez. 5, Sentenza n. 780 del 14/01/2011; Rv. 616373 – 01).

6. – Alle considerazioni che precedono e alla stregua dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – consegue il rigetto di entrambi, i ricorsi principale e incidentale,

7. – La reciproca soccombenza dei ricorrenti comporta la compensazione delle spese processuali.

8. – La reiezione del ricorso principale comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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