Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 44, presso l’avvocato CARUSO
MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato COPPOLELLA GIACOMO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
R.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato DI
NATALE ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PETROSINO MARIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1945/2 005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 07/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
20/10/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Franco;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ALBERTO DI NATALE che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/4/2001, R.T. chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con F.A.. Costituitosi il contraddittorio, la F. chiedeva l’assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno a suo favore per l’importo di L. 2.000.000.
Assunti i provvedimenti provvisori da parte del Presidente, la causa veniva rimessa all’istruttore.
Con sentenza non definitiva in data 9/9/2002, il Tribunale di Verona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con sentenza definitiva del 28/6/2005 il medesimo Tribunale assegnava la casa coniugale al R. e lo condannava a corrispondere un assegno periodico alla F. per l’importo di Euro 550,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello la F., con citazione notificata il 28/9/2005, chiedendo l’assegnazione della casa coniugale e l’incremento dell’assegno.
Costituitosi il contraddittorio, il R. chiedeva rigettarsi l’appello principale e, in via incidentale, ridursi l’importo dell’assegno.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 5/12 – 7/12/2005, rigettava l’appello principale e quello incidentale.
Ricorre per Cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, la F..
Resiste con controricorso il R., che pure deposita memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’assegnazione della casa coniugale (che avrebbe dovuto essere a lei assegnata, considerata la disponibilita’ del R. di piu’ abitazioni) e all’incremento dell’assegno di divorzio (negato dalla Corte di merito, non essendo ancora attuale, per la F., la ricerca di un nuovo appartamento,, e non avendo essa fornito la prova di esborsi, in relazione ad una malattia di psoriasi persistente). Il ricorso va rigettato, in quanto infondato. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, va innanzitutto precisato che la Corte di Appello, pur adottando nel dispositivo la formula del rigetto, ha osservato in motivazione che nessun provvedimento al riguardo poteva essere emesso, essendo cessata la convivenza con la madre del figlio maggiorenne. Tale statuizione si sottrae a censure in questa sede, atteso che secondo orientamento giurisprudenziale costante (per tutte, Cass. S.U. n. 11297/95) se il coniuge richiedente l’assegnazione non e’ affidatario (o collocatario) di prole minore, ovvero convivente con prole maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, il giudice della separazione o del divorzio non ha potere alcuno di disporre dell’immobile. Ne’ tale principio puo’ essere messo in discussione la circostanza che, nella specie, il marito abbia la disponibilita’ di diverse case.
Quanto all’assegno di divorzio, se e’ vero che la F. non ha chiesto l’incremento dell’importo solo in relazione alla necessita’ di trasferimento in altro appartamento (essa ha fatto pure riferimento alla necessita’ di pagare costose cure), appare adeguata ed immune da vizi logici, al riguardo, la motivazione della sentenza, impugnata: si precisa infatti che, allo stato, la F. abita ancora la casa coniugale, anche se il R. potrebbe in ogni momento “mettere in mora” la moglie; dunque essa non ha un interesse concreto ed attuale a chiedere l’aumento dell’assegno, fondando esclusivamente la sua richiesta sulla necessita’ di reperire un nuovo alloggio.
Quanto all’altra circostanza relativa alle costose cure dovute ad una psoriasi persistente, il giudice a quo precisa che la F. non ha dimostrato di dover sopportare cure non coperte dal S.S.M..
Va conclusivamente rigettato il ricorso. La natura della causa e la considerazione delle posizioni economiche delle parti suggerisce una compensazione delle spese per il presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010