Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.27/01/2017),  n. 2163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19979-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 8

SC. E, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO EMANUELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TULLIO CONTU giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo

studio dell’avvocato RAOUL RUDEL rappresentato) e difeso

dall’avvocato PAOLA MINUCCI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 954/2015 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. – B.E. propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 20-5-2015, che ha rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato estinto per prescrizione del diritto al risarcimento da incidente stradale nei confronti dell’assicurazione Zurich Insurance Public Limited Company.

Resiste con controricorso la società Zurich Insurance Public Limited Company.

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis come formulati dalla l. 18 giugnmo 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio.

3. Con l’unico articolato motivo si denunzia violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente denunzia che il giudice d’appello ha ritenuto prescritto il diritto nei confronti dell’assicurazione applicando il termine biennale e non tenendo conto che trattandosi di reato per le lesioni gravissime, il termine di prescrizione era di cinque anni; inoltre il giudice di merito non aveva considerato che erano presenti delle lettere interruttive della prescrizione.

4. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la motivazione della sentenza sul punto.

Infatti la Corte d’appello ha ritenuto che solo nella comparsa conclusionale la difesa del ricorrente aveva censurato le erroneità della sentenza sul termine prescrizionale e che tale doglianza era manifestamente tardiva e inammissibile, non essendo stata formulata con l’atto d’impugnazione, con la deduzione dell’errore del giudice a quo nell’aver applicato il termine di due anni.

La motivazione sulla tardività dell’eccezione non è stata censurata.

Il riferimento alle raccomandate interruttive della prescrizione è generico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non viene indicato in che sede processuale sono state prodotte tali raccomandate, il contenuto delle stesse e dove è possibile rinvenirle nel fascicolo di parte.

5. La censura di vizio di motivazione è inammissibile, in quanto si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia.

6. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata 20-5-2015 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

6. Il rrente nel formulare la denunzia di vizio di motivazione non rispetta i requisiti richiesti per la formulazione del vizio, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente.

Si propone pertanto la dichiarazione inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata alle parti che non hanno presentato memorie.

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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