Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19015-2012 proposto da:

SWEET HOME UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MARSILIO CASALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALFONSO

CATERINO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 31.1.2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Sweet Home Uno s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto l’appello incidentale sulle spese di lite della società contribuente avverso la sentenza n. 859/12/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso avverso avviso di accertamento con cui erano state determinate maggiori imposte ai fini II.DD. ed IVA per l’anno di imposta 2005;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4, e art. 9”;

con il secondo motivo ha denunciato violazione dei “principi di imparzialità oggettiva di cui alla Carta Cost., art. 97”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito illustrate;

2.1. con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4, e art. 9, atteso che, secondo la CTR, l’accertamento con adesione verrebbe a perfezionarsi con il pagamento delle somme dovute per effetto dell’adesione ed in caso di mancato pagamento delle nuove imposte definite in contraddittorio doveva farsi riferimento all’originario atto impositivo;

2.2. sostiene, invero, la ricorrente che l’accertamento con adesione del contribuente vada “a sostituirsi, eliminandolo, al precedente atto amministrativo… indipendentemente dal pagamento delle somme dovute a seguito della definizione, ma per il solo fatto che della sottoscrizione, di ambedue le parti, dell’avviso di accertamento con adesione”;

2.3. nella specie, con riferimento all’anno di imposta 2005, va applicato il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, che al comma 1, dispone che “il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto”, ed il comma 2, consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l’importo della prima rata vada versato entro il termine indicato nel comma 1, e il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, e a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla i prestazione della garanzia all’ufficio, che “rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione” (comma 3);

2.4. il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), il quale reca la rubrica “perfezionamento della definizione”, dispone, a sua volta, che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2”, ed in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681/2009);

2.5. pertanto, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 13750/2013, n. 8628/2012);

2.6. il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione per non avere la contribuente onorato i termini dello stesso (la stessa ricorrente riconosce di non aver potuto prestare la richiesta garanzia), secondo quanto correttamente affermato dalla CTR, ha restituito piena efficacia all’originario accertamento;

2.7. ne deriva che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata avendo la CTR rilevato la legittima iscrizione a ruolo delle intere somme dovute per “mancato perfezionamento del concordato”;

3.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., laddove la C.T.R. aveva accolto l’appello dell’Ufficio dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo a seguito dell’accertamento con adesione;

3.2. nella specifica materia, questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass.n. 10086/2009 e, sostanzialmente, nello stesso senso, Cass. n. 18962/2005; id n. 11982/2011) che quando, come nel caso concreto, l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4); altra cosa è il “perfezionamento della definizione” concordata (art. 9), che si ottiene, come si è detto, mediante il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive) e solo dopo il “perfezionamento”, ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall’accordo, l’atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.);

3.3. si è così, condivisibilmente, statuito che una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, “perfezionare”) l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d’impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata “perfezionata” la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 14533/2015);

3.4. ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, essendosi conformata la CTR ai consolidati principi dianzi illustrati;

4. sulla scorta di quanto sin qui esposto il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia controricorrente in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA