Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21629 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. III, 28/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36979-2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, 42,

presso l’avv. STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2525/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- A.F. è cittadino del (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese, quando, a seguito di un incidente provocato mentre era alla guida di un camion, sono morti due bambini e la loro madre; per il timore di essere arrestato e di subire anche un ingiusto processo è fuggito in Libia, dove ha lavorato per un certo periodo di tempo, fino anche li a subire una vessazione da parte del datore di lavoro, per poi dunque riparare in Italia.

2.-Impugna una decisione della corte di appello che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria, assumendo che la vicenda narrata è meramente privata e non manifesta dunque una qualche forma di persecuzione; che non v’e’ conflitto armato in (OMISSIS); che non è dimostrata alcuna vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio.

3.- Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo ed il secondo motivo denunciano, l’uno motivazione contraddittoria ed insufficiente, l’altro violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 oltre che omesso esame di circostanze di fatto. I motivi possono valutarsi insieme.

Essi, epurati dalla lunga descrizione delle astratte regole legali e giurisprudenziali in materia di protezione internazionale ed umanitaria, essenzialmente contestano alla corte di merito il giudizio di verosimiglianza, che si assume come motivato in maniera insufficiente, non supportato da indagini di riscontro; reso in violazione dei criteri legali che presiedono all’accertamento del fatto narrato dallo straniero.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

La corte, infatti, non dà per certa l’inverosimiglianza del giudizio; piuttosto ritiene che, pur ammessa come vera la vicenda narrata, essa si risolve in una di natura privata, nella quale non è possibile ravvisare persecuzioni rilevanti ai fini della protezione internazionale.

Dunque, le censure non colgono questa ratio, posto che fanno leva sulla credibilità del racconto quale presupposto della protezione; credibilità che è dubitativamente messa in conto dalla corte, ma che in realtà non costituisce la ratio vera della sua decisione.

5.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Anche qui la censura è preceduta da una lunga digressione sulle fattispecie astratte, ma sia pure sinteticamente contiene in concreto (p. 23) la denuncia di insufficienza delle fonti utilizzate dalla corte di merito a consentire una adeguata conoscenza della situazione del (OMISSIS), segnatamente quanto alla esistenza in quel paese di un conflitto armato generalizzato.

Il motivo è fondato.

E’ regola fissata da questa corte che il giudice di merito nell’accertamento della situazione del paese di origine deve fare riferimento a fonti attendibili ed aggiornate, ossia deve indicare la data cui si riferiscono. Ha precisato, in questa direzione, che alcune fonti, per la loro stessa funzione non sono idonee a garantire una attendibile conoscenza di conflitti armati generalizzati, avendo come scopo di informare i turisti sui pericoli di un eventuale viaggio, come nel caso del sito “(OMISSIS)” della Farnesina (Cass. 8819/ 2020).

La corte di merito ha ritenuto di dover trarre la sua convinzione circa l’esistenza di un conflitto armato generalizzato invece, proprio dal sito suddetto, che peraltro non contiene riferimenti temporali e dunque non si può dire se sia aggiornato meno; mentre nessuna altra fonte risulta citata. Così che è disattesa la suddetta regola di giudizio.

6.- Il quarto motivo verte sulla protezione umanitaria, ma può considerarsi assorbito, in quanto si tratta di una forma di tutela che va presa in considerazione solo in caso di rigetto della protezione internazionale, cosi che il giudice del rinvio dovrà occuparsene solo ove ritenga di non dover conoscere la protezione cosiddetta maggiore, effettuando comunque un giudizio di vulnerabilità che tenga conto, da un lato, della integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente, per altro verso della situazione del paese di origine, quanto alla violazione dei diritti umani.

P.Q.M.

La Corte rigetta primo e secondo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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