Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21629 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18934-2012 proposto da:

G.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, ANGELO PISANI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE DI FIORE giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Sud spa notificò a G.V. 45 avvisi di intimazione di pagamento ed atto di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale respinse l’appello e dichiarò legittima l’iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione G.V. con cinque con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto con D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha rilevato la mancata notifica delle cartelle di pagamento ritenendo legittima l’ipoteca nonostante l’assenza dei titoli di legittimazione ed il mancato decorso del termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20, art. 2719 c.c. ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha rilevato che l’Agente per la riscossione aveva depositato, per dimostrare la notifica degli atti presupposti, solo semplici fotocopie prive di autenticità e conformità agli originali e prontamente contestate e disconosciute da parte ricorrente quindi prive di qualsiasi valore.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione parte della Commissione Tributaria Regionale della Campania in favore del giudice ordinario in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 ed D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non si è pronunciata sulla eccepita prescrizione del diritto di credito di cui alle cartelle esattoriali contestate.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente sebbeneè non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al quinto motivo assorbiti gli altri.

Infatti questa Corte,Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

Pertanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex art. 77, comma 2 bis sopra citato.

L’accoglimento del quinto motivo del ricorso appare assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto motivo assorbiti restanti. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale.

PQM

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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