Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21629 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 19/10/2011), n.21629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22743/2009 proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA DIVISIONE TORINO 31,

presso lo studio dell’avvocato ERMOCIDA TERESA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROTUNDO Francesco, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/2008 del TRIBUNALE di LOCRI – SEZIONE

DISTACCATA DI SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva tra l’altro (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che “l’installazione dell’autovelox sulla Via (OMISSIS) del Comune di Riace … risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, per come sopra interpretato”, richiamandosi all’orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa.

4 – L’Amministrazione ricorrente con un unico motivo di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S..

Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 relativo reg. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.

5. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

7. – Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato D.L., sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg, att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate. Al riguardo le osservazioni del giudice d’appello, che si pongono in consapevole contrasto con Cass. 2008 n. 376, non appaiono sufficienti per rivedere l’orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e di recente da Cass. 2009 n. 12843.

8. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare l’originaria opposizione.

9. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (Euro 250,00 per onorari, Euro 150,00 per diritti e Euro 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 450,00 (Euro 200,00 per onorari, Euro 200,00 per diritti e Euro 50,00 per spese) per il giudizio di appello ed infine in Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 di spese per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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