Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21629 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25848-2013 proposto da:

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO CODACCI PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AMBROGIO ROBECCHI MAJNARDI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE

FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DECIO;

– controricorrente –

e contro

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2029/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato CODACCI PISANELLI Alfredo, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CUONZO Renzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GATTAMELATA Stefano, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1107/2007, riuniti i giudizi sorti a seguito dei distinti ricorsi di G.G. e L.E. avverso l’Ordinanza – Ingiunzione emessa il 21 novembre 2007 dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, rigettava i ricorsi, confermava il provvedimento e regolava le spese secondo soccombenza.

Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza, di cui chiedeva la riforma, la G. proponeva appello, resistito dal Consorzio appellato, che instava per la conferma della sentenza gravata.

Il L. proponeva, a sua volta, appello incidentale per la riforma della medesima decisione già impugnata.

L’adita Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2029/2013, in riforma della decisione del Giudice di primo grado, annullava la succitata ordinanza-ingiunzione, con condanna del Consorzio appellato alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore della G. e del L..

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il Parco, già Consorzio Parco, Lombardo della Valle del Ticino con atto affidato a sette ordini di motivi e resistito Con controricorso dalla G..

Non ha svolto attività difensiva l’intimato L..

Hanno depositato memorie entrambe le parti costituite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge (L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 14) per aver la Corte distrettuale ritenuto che il termine di decadenza (per ò la valida emanazione dell’ordinanza-ingiunzione) decorreva dal rilascio del parere negativo dell’ente parco (in ordine all’attività estrattiva), momento in cui l’attività contestata (non doveva) comunque essere realizzata.

Il motivo non può essere accolto.

La ratio fondante la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte è, innanzitutto, incentrata sul fatto che l’Ente parco già conosceva dello svolgimento dell’attività estrattiva di poi sanzionata.

Al riguardo va evidenziato che la L. n. 689 del 1981, art. 14 prevede l’obbligo di contestazione “…..quando è possibile immediatamente ovvero entro il termine di novanta giorni… dall’accertamento”.

Deve, poi e decisivamente, osservarsi che l’accertamento ex art. 14 cit. nella concreta fattispecie per cui è causa avvenne – come fatto storico- in epoca ben antecedente alla formulazione, nel 1997, del parere negativo all’attività estrattiva dal parte del parco del Ticino.

Anzi proprio tale parere derivava,dalla constatazione che una attività di escavazione era stata già posta in essere (e non poteva esserle) e sanzionata dapprima con la sospensione dei lavori da parte del Comune di Travacò Siccomario.

Pertanto il medesimo Ente – appresa comunque l’esistenza dell’attività di escavazione – avrebbe dovuto, per tempo e senza incorrere in decadenza, provvedere in termini alla emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Il motivo in esame, in quanto infondato, va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La denunciata carenza motivazionale atterrebbe, nella prospettiva dell’Ente ricorrente, alla omessa valutazione del fatto che “intervento di bonifica era stato eseguito in un momento successivo all’attività di accertamento”.

Così come posto il motivo finirebbe per attingere ad un solo aspetto della decisione gravata con ciò senza intaccare l’altra accennata (sub 1.) ratio della sentenza impugnata che, pertanto, anche alla sola stregua di quest’ultima reggerebbe e non sarebbe travolta – a prescindere dalla sua fondatezza- dalla censura qui in esame.

Peraltro la censura non risulta -in difetto di ogni altra allegazione- come inerente censura già compiutamente svolta nelle fasi del giudizio di merito.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un “ulteriore fatto decisivo ovvero – secondo quanto esposto dall’Ente ricorrente – il ritenuto, da parte della Corte territoriale, “presupposto che l’Ente parco avrebbe illegittimamente differito all’anno 2005 la redazione dell’avviso di accertamento alla base dell’ordinanza di ingiunzione per cui è causa, alle emissione cioè della sentenza n. 3406/05 di rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso proposto dalla G. contro il parere dell’Ente Parco del 1997”, nonchè dell’ordinanza comunale di sospensione, provvedimenti già innanzi citati.

Orbene è evidente che – così come formulato – il motivo è dei tutto inammissibile: esso concerne, a ben vedere, non l’omessa valutazione di un fatto storico, ma il giudizio in sè svolto dalla Corte distrettuale.

Al riguardo deve ribadirsi il principio per cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Il motivò è, quindi, inammissibile.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge (L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 14 e art. 103 Cost.) per avere la Corte distrettuale errato nel ritenere esistente l’accertamento in mancanza dell’illecito, ossia prima dell’esito della Giustizia amministrativa sull’impugnazione del parere negativo all’attività dato dall’ente parco.

Il motivo va respinto per lo stesso ordine di argomentazioni già innanzi svolte sub 1..

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per avere l’impugnata sentenza errato nel ritenere cessata la permanenza dell’illecito amministrativo in assenza di prova.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto la fattispecie in esame attiene (come evidenziatomi dal P.G. in sede di conclusioni rassegnate all’udienza) ad un illecito ad effetto permanente e non ad un illecito permanente.

Comunque la censura svolta, riferendosi alla questione della cessazione della permanenza, non coglie l’effettiva ratio della decisione, in punto, della Corte territoriale, che ha valutato ricorrente nella fattispecie quantomeno l’esimente della mancanza di dolo.

Il motivo, quindi, non può essere accolto.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 ma – in sostanza – si contesta l’aver motivato la gravata decisione sulla carenza dell’elemento soggettivo e sulla scusabilità dell’errore, pur avendo già ritenuto la decadenza quale motivo fondante ed assorbente della propria decisione.

Il motivo è inammissibile in quanto teso alla contestazione di una ratio ulteriore della sentenza senza aver fondatamente censurato l’altra ratio della gravata decisione.

7.- Con il settimo motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine alle circostanze della mancata richiesta del nulla osta per intervento intrapreso nonostante che tale circostanza non fosse mai stata contestata dalla difesa del medesimo trasgressore.

Quella posta col motivo qui in esame, costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

Infatti i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6.1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

8.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

9.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna l’Ente ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura dèl 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA