Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21629 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 16204/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 15/04/2019

nel procedimento vertente tra I.R., da una parte, e INPS

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, dall’altra, ed

iscritto al n. 26572/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede che

la Corte di Cassazione, in accoglimento della richiesta d’ufficio

del regolamento di competenza, dichiari la competenza per territorio

del Tribunale di Napoli Nord, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale del lavoro di Napoli Nord, adito da I.R. ex art. 445 bis c.p.c., sulla base della residenza dichiarata dalla ricorrente in (OMISSIS), declinava la competenza per territorio in favore del Tribunale del lavoro della predetta sede;

che il Tribunale del lavoro di Napoli, rilevato che la residenza in (OMISSIS) era stata indicata per errore e che, invece, la ricorrente risiedeva in (OMISSIS), richiedeva il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;

che il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della individuazione della competenza del Tribunale di Napoli nord.

Diritto

CONSIDERATO

che le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del rilievo che il Giudice cui è rimessa la causa non è vincolato all’accertamento di fatto compiuto dal Giudice rimettente, potendo svolgere attività processuali strettamente funzionali alla valutazione riguardante la prospettabilità del conflitto di competenza (Cass. n. 20445 del 02/08/2018);

che dagli atti acquisiti al giudizio nella fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli (ricorso in riassunzione, documentazione amministrativa ad esso allegata, visura dei registri anagrafici del Comune di (OMISSIS)) è emerso che la residenza della ricorrente è in (OMISSIS);

che, pertanto, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, la competenza territoriale in ordine alla presente controversia è del Tribunale di Napoli Nord, nella cui circoscrizione ha la residenza la ricorrente, dinanzi al quale il procedimento andrà riassunto, con rimessione al definitivo della regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli nord. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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