Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21628 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. III, 28/07/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 28/07/2021), n.21628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30257-2019 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in Seriate (BG) presso l’avv.

MARCO GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 423/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente Z.R. è cittadino del (OMISSIS), da cui racconta di essere fuggito per via della sua fede religiosa: essendo egli sciita ha subito persecuzioni dei sunniti, che lo hanno indotto, insieme alla sua famiglia, a fuggire in una cittadina diversa da quella di origine, dove però, dopo poco, il clima è diventato violento, sempre a causa dei contrasti religiosi, cosi che il ricorrente è stato costretto a lasciare il (OMISSIS) e venire in Italia.

Ha chiesto sia lo status di rifugiato che la protezione internazionale che quella umanitaria.

Il Tribunale, in primo grado, non ha ritenuto credibile il suo racconto, e fatta impugnazione di questa decisione, la Corte di Appello, l’ha dichiarata inammissibile per tardività (ritenendo che andasse proposta con ricorso e non con citazione). La Corte di cassazione ha annullato la pronuncia di inammissibilità, rinviando per l’esame nel merito ad altro collegio della corte anconetana. Quest’ultima ha respinto l’appello ritenendo non credibile il racconto del ricorrente, non grave la situazione in (OMISSIS), nel senso di non interessata da un conflitto armato generalizzato; non meritevole il ricorrente di permesso per motivi umanitari, non essendo sufficiente la sua produzione documentale quanto alla integrazione in Italia (lavoro occasionale).

Z.R. ricorre con quattro motivi. No V’e’ costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 nonché motivazione apparente.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe reso un giudizio di inverosimiglianza del racconto, ma senza dare adeguata motivazione del suo convincimento, semplicemente ripetendo apoditticamente che la narrazione del ricorrente non è credibile.

p..- Con il secondo motivo denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 5 oltre che “vizio di motivazione”.

La censura fatta al primo motivo quanto al giudizio di credibilità è ribadita quanto al capo di sentenza che rigetta la protezione internazionale, giudicando non grave la situazione del (OMISSIS) ma senza alcuna ragione a supporto di tale decisione.

Ritiene il ricorrente che il racconto da lui fatto circa i contrasti religiosi presupponeva una motivazione adeguata quanto alla nozione di agenti persecutori non statali e quanto alle qualifiche religiose ed alla persecuzione fondate su quella natura.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente, per le questioni comuni che pongono, e sono infondati.

Essi denunciano un vizio di motivazione, nella forma, parrebbe, più grave, ossia la mancanza totale o l’insufficienza grave di motivi. A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di motivazione “si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez Un. 21257/2014; Cass. 20271/2018). In questo caso il ricorrente denuncia sotto l’apparente formula della mancanza di motivazione, piuttosto l’insufficienza della medesima. Da questo punto di vista, i motivi appaiono inammissibili.

Ma se anche si volesse intendere la denuncia come di vera e propria mancanza di motivazione, i due motivi sarebbero comunque infondati. Infatti, la motivazione è l’insieme degli argomenti a sostegno di una decisione, ed essi risultano chiaramente dal testo della sentenza, sia quanto alla credibilità del ricorrente (primo motivo) che quanto alla protezione sussidiaria, ossia allo stato del (OMISSIS) (secondo motivo).

Quanto al primo, la corte enuncia a pagina 5 le ragioni in base alle quali ritiene poco credibile il racconto (il ricorrente non dice alcunché sul contrasto tra sunniti e sciiti e sui suoi motivi; non spiega perché i suoi familiari sono rimasti in patria, ecc.), mentre alle pagine 7-8 enuncia le ragioni che sorreggono la valutazione della situazione oggettiva del (OMISSIS), facendo altresì riferimento alle COI aggiornate (rapporto EASO del 2018).

p..- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre che violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, e anche in questo caso “vizio di motivazione”.

Si tratta di censure diverse.

Intanto, la denuncia di omesso esame parrebbe riferirsi alla omessa valutazione degli scontri religiosi in (OMISSIS). Quanto invece alla violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 la censura è volta ad evidenziare che la corte è venuta meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, che invece le era imposto in caso di racconto ritenuto non veritiero e davanti al fatto che il ricorrente ha comunque compiuto ogni sforzo per dimostrare le sue affermazioni.

Non è chiaro tuttavia, dal tenore del motivo, quale sia il vizio di motivazione denunciato.

Anche questo motivo è infondato.

Quanto all’omesso esame, a prescindere da ogni considerazione sulla mancanza di argomenti circa la decisività del fatto, resta la circostanza che la corte a pagina 7 dà conto della esistenza di scontri religiosi ma non li considera tali da configurare un conflitto armato generalizzato, e quindi il fatto non è omesso ma è adeguatamente considerato.

Va premesso che in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) medesimo decreto, poiché in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione. (Cass. 10286/2020; Cass. 16122/2020). La Corte di merito ha effettivamente compiuto una indagine sulla situazione del (OMISSIS), ed anche della regione (il (OMISSIS)) di provenienza, escludendo, con riferimento alle COI aggiornate, un conflitto armato generalizzato.

p..- il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 nonché vizio di motivazione.

Assume il ricorrente che la corte ha usato motivazione apodittica, e dunque inesistente, quanto alla situazione del (OMISSIS), e quanto alla esistenza (esclusa dalla corte di merito) di un conflitto armato generalizzato. La sentenza, a dire del ricorrente, mancherebbe di qualsiasi motivazione quanto alla decisione di ritenere insussistente un clima di violenza generalizzata.

Il motivo è infondato.

Valgano intanto le regole citate prima sulla rilevanza del difetto di motivazione secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e di conseguenza sui limiti entro i quali può essere dedotta la relativa censura.

Ciò detto, la decisione della corte non manca di motivazione, nel senso che contiene gli argomenti e le ragioni che sostengono la decisione. Alle pagine 7 ed 8 la corte, richiamando fonti di conoscenza aggiornate (Rapporto EASO 2018), esclude il conflitto armato generalizzato ammettendo l’esistenza di sporadici atti di violenza e terrorismo tra gruppi etnici, oltre che nella regione del ricorrente anche in quelle limitrofe, episodi tuttavia contrastati dalle forze dell’ordine.

V’e’ dunque ragione della decisione assunta.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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