Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21628 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8976-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rppresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LG FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA SCHIAVON giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BOZZI per delega dell’Avvocato

MARESCA che ha chiesto l’accoglimento e deposita n. 2 cartoline di

ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via principale (giurisdizione)

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso e rigetto del

resto, in subordine accoglimento in toto, in ulteriore subordine

accoglimento giurisdizione e rigetto con correzione di motivazione

per il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Padova Rovigo e Venezia Equitalia Nord spa notificò a F.G. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e la illegittimità della richiesta degli interessi moratori.

La Commissione Tributaria provinciale di Venezia accolse il ricorso limitatamente alla censura relativa al tasso legale degli interessi con sentenza appellata da ambedue le parti Equitalia Nord spa e F.G. davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Nord spa con sei motivi. F.G. non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Nord spa lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., coma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello non ha motivato e spiegato le proprie affermazioni sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Nord spa lamenta contraddittoria insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha ritenuto necessaria la consegna-notifica della misura cautelare ma poi ha affermato che “la notifica non era necessaria”.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Nord spa lamenta la mancata dichiarazione del proprio difetto di giurisdizione parte della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in favore del giudice ordinario in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di crediti INAL non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Nord spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha ritenuto, palesemente errando che trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle come previsto dall’art. 50, comma 1, l’iscrizione ipotecaria poteva essere effettuata sulla base dei ruoli.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 120 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto necessaria l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare da parte di Equitalia Nord spa mentre, al contrario, anche senza tale insinuazione il creditore è pienamente legittimato a promuovere le azioni ritenute necessarie al recupero del credito a seguito della chiusura della procedura fallimentare.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione ad tutti i motivi.

Esaminando per priorità logica i motivi quattro e cinque deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal del medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

I due motivi sono quindi infondati in quanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex art. 77, comma 2 bis sopra citato.

Il rigetto del ricorso dei motivi quattro e cinque comporta il conseguente rigetto del terzo e del sesto motivo in quanto ambedue non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata.

Tra l’altro la CTR ha chiaramente affermato che il ricorso (proposto successivamente all’entrata in vigore della L. 4 agosto 2006, n. 248 che aveva previsto la giurisdizione del giudice tributario anche per l’iscrizione ipotecaria di immobili D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 quando la stessa si fonda in tutto o in parte su crediti di natura tributaria, doveva essere respinto per mancata notifica della preventiva intimazione e questa costituisce l’unica ratio decidendi censurabile della sentenza di appello nella quale è espressamente dichiarato che: “sulla mancanza di declaratoria del difetto di giurisdizione…non ci si può pronunciare”.

I primi due motivi di ricorso, infine, che denunciano ambedue vizi e carenze motivazionali sono infondati in quanto la sentenza appare congruamente motivata.

Infatti la sentenza impugnata risulta conforme al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in tema di contenzioso tributario, – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” – ed infatti contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto del rigetto dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Deve essere precisato che l’obbligo di esame e di motivazione del giudice non implica risposta ad ogni singola eccezione specie se la domanda non espressamente esaminata risulta incompatibile con l’impostazione logica e giuridica della pronuncia.

In ogni caso è opportuno ricordare anche che l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica sia irrilevante, come invero dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4, per cui la Corte è tenuta semplicemente a integrare o a correggere la motivazione giuridica quando la statuizione è conforme a diritto (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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