Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21628 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6856-2010 proposto da:

L.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69 C/0 ST NATOLI, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LEONARDO ZANETTI, DOMENICO MORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SANITA’, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

ORDINE FARMACISTI PROVINCIA CROTONE, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE

CROTONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 39/2009 della COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per cassazione con

rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decisione n. 39/2009 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso, proposto dal dott. L.L., avverso la Delib. Ordine dei farmacisti della Provincia di Crotone 30 novembre 2007, con la quale era stata allo stesso L. irrogata la sanzione disciplinare della censura.

La decisione della suddetta Commissione, oggi impugnata innanzi a questa Corte, riteneva – per quanto ancora rileva – sanzionabilità, sul piano deontologico, del farmacista che non rispetta le norme, che non potevano essere ignorate, regolanti i turni di apertura, chiusura e riposo delle farmacie.

Il ricorso è fondato su un articolato motivo ed è resistito con comune controricorso dell’intimato Ministero, della Commissione centrale medesima e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

All’udienza del 9 giugno 2015 questa Corte, su conforme richiesta del P.G., rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale relativa alla questione sollevata con Ordinanza n. 596/2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Atteso il carattere del tutto assorbente della questione, in ordine alla quale fu a suo tempo disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, deve immediatamente procedersi all’esame della questione stessa.

Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale – accogliendo la questione sollevata da questa Corte con ordinanza n. 597/2015 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle pari: in cui fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

Alla stregua e per effetto della decisione della Corte Costituzionale e della declaratoria di illegittimità, la decisione della Commissione centrale impugnata innanzi a questa Corte risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisitì di indipendenza ed imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile del potere giurisdizionale.

L’assenza di indipendenza ed imparzialità, anche di alcuni soli dei componenti delle Commissione, travolge in ogni caso la legittimità della decisione della Commissione per cui è causa, determinandone la nullità rilevabile anche di ufficio.

2.- Pertanto, pronunciando sul proposto ricorso, va cassata la decisione impugnata.

3.- La causa va rinviata alla Commissione centrale in diversa composizione.

4.- Le spese vanno integralmente compensate poichè la decisione assunta è fondata sulla questione di costituzionalità sopravvenuta alla causa.

PQM

 

LA CORTE

Pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in diversa composizione, compensando integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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