Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21628 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14834-2019 proposto da:

M.M., MELBA DI B.D.L. & C. SAS,

VALLESORGENTE DI ME.GI. & C. SAS, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore e nella qualità di

soci e successori della SAFIN SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI SRL,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO SABIA, rappresentate e difese dall’avvocato

ALDO URCIUOLO;

– ricorrenti –

contro

MA.FI., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO PIERMARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DIMITRI

STEFANINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da Safin s.r.l., a sua volta agente di Liguria Assicurazioni s.p.a., relativa al contratto di subagenzia intercorso tra la stessa Safin s.r.l. e Ma.Fi. dal 1999 al 2011, condannando il Ma. a corrispondere alla ricorrente Euro 1.100,00 a titolo di premi assicurativi incassati e non versati dal sub agente;

la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto che dopo l’agosto 2011, a seguito della revoca del gradimento nei confronti del sub agente da parte di Liguria Assicurazioni s.p.a., era stata inibita al Ma. la funzione di promozione e stipulazione di nuove polizze, costituente ex art. 1742 c.c., l’attività principale dell’agente, e che così si era manifestata, di fatto, una revoca del contratto di subagenzia; ritenuto, altresì, che, anche a considerare quello dell’agosto 2011 un recesso con preavviso, fosse comunque da escludere la sussistenza di una giusta causa (stante la decisione del collegio di garanzia IVASS del 28/1/2014, nella quale si accertò che l’importo di Euro 110.000 Euro dovuto a Safin dal Ma. non era rappresentato da omessa recente mancata rimessa di premi ma trovava la sua origine causale negli anni 2000 – 2001, epoca in cui una dipendente del Ma. si era appropriata di circa 530.000.00 di lire a danno del suo datore di lavoro e quest’ultimo si era accollato l’onere di restituzione in favore di Safin s.r.l. secondo un piano di ammortamento reso più arduo a causa della revoca della possibilità di stipulare nuove polizze), ritenne dovuto al Ma. il preavviso, da compensare con il maggior credito di Safin s.r.l., compensando interamente le spese di lite dei due gradi;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe ( M.M., Melba società in accomandita semplice di B.D.L. e c. e Vallesorgente di Me.Gi. e C. Società in accomandita semplice, tutti in qualità di successori di Safin s.r.l.) sulla base di tre motivi, illustrati mediante memoria;

Ma.Fi. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione in ordine alla tesi della sussistenza di una giusta causa di recesso che legittima la mancata corresponsione dell’indennità di preavviso, nonchè sulla rinuncia a qualsiasi indennità effettuata dal Ma. in forza di scrittura privata allegata agli atti;

il motivo è infondato;

in primo luogo, infatti, la motivazione riguardo l’insussistenza di una giusta causa di recesso è ben presente nella sentenza;

per quanto riguarda, invece, l’omessa considerazione delle conseguenze della rinuncia “a tutte le indennità maturate fino al (OMISSIS) e a quelle che matureranno sino all’estinzione del debito… in conseguenza della cessazione del rapporto”, contenuta nella scrittura privata del (OMISSIS) assunta dal giudice di primo grado a ulteriore sostegno della tesi della non debenza dell’indennità di mancato preavviso (vedi stralcio sentenza di primo grado riportato nel ricorso), vale il principio secondo cui “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. 16812 del 26/06/2018);

nella specie l’atto di transazione che si assume trascurato non sembra rilevante ai fini della decisione, perchè contiene una disposizione circa utilità ancora non entrate nel patrimonio del rinunciante, e come tale è nullo per inesistenza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, e dell’art. 1325 c.c., e, conseguentemente inidoneo, se esaminato, a sovvertire l’esito della decisione (Cass. n. 14510 del 28/05/2019);

con il secondo motivo deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1742 e 1744 c.c., in relazione alla ricostruzione della cessazione del rapporto di subagenzia avvenuto inter partes il 4 agosto 2011 violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 e 1742 c.c., nonchè errata interpretazione delle risultanze documentali, osservando che non si comprende a che titolo la Corte territoriale abbia individuato la cessazione del rapporto in data 4 agosto 2011, quando da circostanze pacifiche ammesse da controparte e provate documentalmente e per testimoni si evince la continuazione del rapporto fino a gennaio 2012;

il motivo è manifestamente infondato perchè, sub specie violazione di legge, propone una diversa lettura delle risultanze processuali, inidonea a smentire il ragionamento della Corte territoriale che riconduce la cessazione del rapporto alla sottrazione della possibilità di promuovere la conclusione dei contratti (obbligazione tipica dell’agente) e non all’incasso dei premi;

con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla circostanza di aver posto a carico della parte le spese di ctu e dell’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, per omessa motivazione circa il criterio posto alla base della compensazione di entrambi i gradi di giudizio, avendo il Mo. trattenuto somme sine titulo, costringendo controparte a instaurare il giudizio;

il motivo è infondato poichè la compensazione delle spese di lite è giustificata dalla reciproca soccombenza, ravvisabile anche in caso di parziale accoglimento della domanda sotto il profilo meramente quantitativo (Cass. n. 21684 del 23/09/2013);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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