Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21627 del 08/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14539-2019 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
M.B.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata nei confronti di L.C. da A.T., impiegata presso lo studio di avvocato di quest’ultimo, diretta a ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzioni e t.f.r.;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L.C. sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso A.T.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte;
ex art. 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto e notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto;
va dichiarata, pertanto, l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio in ragione dell’esito della controversia, per il quale non è neppure dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020