Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21626 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1252/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 358/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo,

accoglimento del 2 motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Avellino Equitalia Avellino spa notificò a C.E. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l’importo complessivo di Euro 46.037,01.

Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino eccependo l’omessa notifica dell’avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e la illegittimità dell’iscrizione perchè effettuata su immobile in comproprietà con altro soggetto.

La Commissione Tributaria provinciale di Avellino accolse il ricorso annullando l’iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Equitalia Avellino spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania propose ricorso per cassazione Equitalia Polis spa con due motivi. C.E. non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’ immobile della ricorrente perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso di mora D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ed del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice tributario non aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ed aveva poi confermato la decisione impugnata perchè violato il limite di ottomila Euro, previsto dal citato art. 77 che consente l’iscrizione solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l’importo di 8.000,00 Euro.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione ad entrambi i motivi.

In ordine al primo motivo di ricorso deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Quanto poi al secondo motivo risulta pacifico il limite di Euro 8.000,00 previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012.

Pertanto appare illegittima l’iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo non superava il limite di ottomila euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale, come affermato dal giudice di merito nella sentenza appellata con accertamento di fatto incensurabile in questa sede.

Oltre al mancato superamento del limite di 8.000,00 Euro già di per sè dirimente e decisivo la mancata notifica dell’avviso di cui all’art. 50 che deve precedere l’iscrizione ipotecaria comporta sen’altro il rigetto del ricorso.

In ordine alla vigenza del limite di 8.000,00 Euro anche per il periodo precedente alla L. 22 maggio 2010, n. 73, sez. U, Sentenza n. 5771 del 12/04/2012 (sul divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro ed inesistenza per il passato di limiti di valore per l’iscrizione) ha chiarito che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione”.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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