Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21625 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21625 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: ZOSO liana maria teresa

SENTENZA

sul ricorso 12934-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SIGILLO’ MASSARA MASSIMO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SIGILLÒ, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE SIGILLÒ MASSARA
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 23/10/2015

- controricorrente

avverso la sentenza n. 38/2010 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. kiana

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso in via
principale accoglimento, in subordine trasmissione
atti al P.P. per eventuale rimessione atti alle
SS.UU.

Maria téresa ZOSO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Genova, in data 23 marzo 2004, emetteva la sentenza che teneva luogo del contratto
di compravendita, ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ., dichiarando i coniugi Sigillò Massara
Massimo e Lanzara Lucina proprietari dell’immobile promesso in vendita da Semino Marilena

Genova confermava la decisione e la sentenza passava in giudicato. Nelle more della causa
l’Agenzia delle entrate richiedeva alle parti contraenti il versamento dell’imposta di registro, bollo,
ipotecaria e catastale nonché sanzioni per euro 19.676,63 applicando l’imposta proporzionale di
registro prevista degli artt. 27, comma 3, e 37 del d.p.r. 131/86 sul presupposto che il pagamento del
prezzo da parte degli acquirenti concretasse una condizione sospensiva meramente potestativa, il
che comportava il versamento in ogni caso dell’imposta proporzionale. La commissione tributaria
regionale di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la decisione della commissione
tributaria provinciale, adita da Massimo Sigillò Massara, ritenendo che dovesse essere applicata
l’imposta in misura fissa, a norma dell’art. 27, comma 1, d.p.r. 131/86, poiché la condizione del
pagamento del prezzo, cui era subordinato il trasferimento del diritto di proprietà, doveva ritenersi
quale condizione potestativa semplice o impropria.
Ricorreva per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo un unico motivo.
Si costituiva il contribuente Sigillò Massara Massimo depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all’imposta di registro, la
violazione dell’art. 27 d.p.r. 131/1986 e dell’art. 2932 cod. civ. censurando la decisione per avere la
commissione tributaria regionale erroneamente negato che la sentenza ex art. 2932 c.c., ove il
trasferimento della proprietà sia subordinato alla condizione del pagamento del prezzo, debba andar
soggetta a imposta proporzionale.

1

subordinatamente al pagamento della somma di lire 304.000.000, mai pagata. La corte d’appello di

Ritiene questo collegio di aderire all’indirizzo maggioritario, ispirato a finalità antielusiva del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, secondo il quale nelle sentenze produttive degli effetti di
contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la condizione
del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente po -testativa. Infatti è

prezzo da parte dell’acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. è già stata seriamente offerta
nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate dall’acquirente all’atto dell’introduzione del
giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, e pertanto il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in
senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell’acquirente che si è già manifestata in tal senso.
Dunque in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., abbia
disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al
pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e
non in misura fissa, in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla
stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a
condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente ( cfr., in tal senso,
Cass. n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del 11/04/2014,Cass. n. 6116 del 16/03/2011).
Per le ragioni testé esposte reputa il collegio di doversi discostare da due recenti pronunciamenti
della corte di legittimità ( Cass. n. 9097 del 06/06/2012 e Cass. n. 18180 del 26/07/2013 ) secondo i
quali “In tema di reddito di imposta di registro e di INVIM, la sentenza che subordini il
trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a
tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l’atto produce effetti traslativi,
né può ritenersi applicabile l’art. 27, omma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale
non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente
potestativa, perché questa ricorre quando l’evento futuro ed incerto consiste nel comportamento
attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come
2

dirimente a tale proposito la considerazione che la controprestazione costituita dal pagamento del

potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso
di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di
una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di
notevole importo.

accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.,
e il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in
considerazione dei discordi precedenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobr
Il Consigliere estensore

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori

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