Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21625 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5737/2015 proposto da:

B.S. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO LEONE;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 342/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/04/2014 R.G.N. 702/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 11 aprile 2014, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha ridotto ad Euro 14.721,23 la somma pari ad Euro 31.343,85 al cui pagamento era stata condannata la B.S. s.a.s. in favore di F.L., a titolo di differenze retributive, TFR, Rol e indennità per ferie non godute);

– in particolare, la Corte d’Appello, ha ritenuto essersi formato il giudicato per il periodo in nero, part time e poi full time, limitando l’accertamento al periodo di formale ingaggio;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, la B.S. s.a.s., affidandolo a due motivi;

– F.L. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 2099 c.c., art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per la definizione sulla data di esordio del rapporto di lavoro;

– il motivo, unico, ma che veicola, tuttavia, tre censure, è inammissibile;

– premessa la inammissibile promiscuità del motivo, va rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, è di esclusiva spettanza del giudice di merito;

– per quanto concerne la asserita violazione dell’art. 2697 c.c., d’altro canto, tale censura può essere proposta soltanto qualora l’onere della prova venga erroneamente addossato alla parte che di esso non possa essere gravata, circostanza non ricorrente nel caso di specie, mentre, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe l’esistenza di un’attività costantemente sottoposta al controllo datoriale, si tratta, anche in tal caso, di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente;

manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– con il secondo motivo di ricorso si deduce, poi, la violazione dell’art. 91 c.p.c., chiedendosi l’annullamento del capo inerente le spese del giudizio;

– il motivo è del tutto infondato in primo luogo in quanto parte ricorrente non indica gli aspetti relativi alle spese che dovrebbero essere stati diversamente valutati ma si limita ad affermare che dall’esame delle doglianze non può che discendere l’annullamento della sentenza sul punto, ma soprattutto in quanto soltanto l’accoglimento delle censure avrebbe potuto condurre ad un diverso governo delle spese;

– pertanto, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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