Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21625 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21625 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 24052-2010 proposto da:
DOTTORESSA

FILOGRANA

MARIA

ALESSANDRA

FLGMLS64P50D883I, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
GIOIOSO RAFFAELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MELLONE DONATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1838

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, già A.U.S.L. LE/1;
– intimata –

avverso la sentenza n. 546/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/09/2013

di LECCE, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 1973/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato MELLONE DONATO;

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22.9.04, la dott. Maria Alessandra Filograna
conveniva in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Lecce l’Azienda USL LE/1.
premettendo di essere dirigente medico di 1° livello presso l’Ospedale Vito Fazzi di
Lecce e chiedeva la dichiarazione del legittimo diritto all’esercizio dell’opzione alla
rinuncia alla borsa di studio del dottorato di ricerca in oncologia chirurgica e
ginecologia presso l’Università degli Studi di Bari, previo rimborso a quest’ultima di
quanto percepito a titolo di borsa di studio – e del diritto alla conservazione del

trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione di appartenenza, in applicazione dell’art. 52, co. 57, legge
n.448/01 e l’art.2, 1 co., legge n.476/84; con condanna dell’Azienda al pagamento
del trattamento economico maturato dall’1.3.02 al 30.6.01 pari ad euro 109.855,79,
oltre successivi trattamenti economici ed accessori.
Controparte si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il tribunale di Lecce con sentenza n. 4984 del 26 maggio 2006 rigettava la
domanda e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale decisione proponeva appello la parte soccombente con
ricorso depositato il 2.7.07 e al gravame resisteva l’appellata.
La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 22 dicembre 2010 – 6 aprile
2010 rigettava l’appello compensando tra le parti le spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originaria ricorrente con
due motivi.
La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, comma
57, legge 28 dicembre 2001 n. 448, e dell’art. 2, primo comma, legge 13 agosto 1984
n. 476, nella parte in cui l’impugnata sentenza non ritiene applicabile alla posizione
della ricorrente il dettato della norma. Secondo la ricorrente il comportamento
dell’azienda sanitaria è illegittimo per aver disapplicato l’art. 52 citato che prevede
che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di
rinuncia a questa l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica
presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

24052_10 r.g.n.

3

ud. 21 maggio 2013

fi

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su punti
decisivi della controversia. In particolare contesta la sentenza impugnata nella parte
in cui non ha ritenuto possibile la rinuncia alla borsa di studio con conseguente
conservazione del trattamento retributivo relativo al rapporto di lavoro.

2. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
Premesso che nella specie il corso di dottorato, della complessiva durata di tre

studio, è sufficiente considerare – come ha correttamente osservato la Corte d’appello,
confermando la sentenza di primo grado – che alla data della richiesta di congedo
straordinario (3.1.2002) era operante l’art. 52, co. 57, legge n.448/01, entrato in
vigore dall’1.1.2002. Prima dell’entrata in vigore della norma in questione era
possibile usufruire soltanto dell’aspettativa senza retribuzione.
La ricorrente non ha rinunciato alla borsa di studio; né la rinuncia può
intervenire con effetto retroattivo. Si ha infatti che il dipendente pubblico conserva il
trattamento relativo al suo rapporto di lavoro se ricorrono alla stesso tempo due
condizioni: il fatto di essere in aspettativa per dottorato di ricerca e di non usufruire
di borsa di studio, perché non prevista o non spettante oppure per intervenuta
rinuncia alla stessa. Non è prevista invece l’ipotesi della successiva rinuncia dopo
aver beneficiato della borsa di studio.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non
avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

anni, ha avuto inizio il 1.11.2001 e che la ricorrente ha usufruito della borsa di

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