Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21625 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.19/09/2017),  n. 21625

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15026-2013 proposto da:

P.G.A., (OMISSIS), C.G.R.

(OMISSIS), P.M.L.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO PORTO, FABIO

SANTANGELI;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA GIACALONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANFRANCO RODANO, MATTEO SCUDERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 5.11.2009 L.A. ha convenuto dinanzi al tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, P.G.A. e C.G.R., chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione di opere edili.

Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, proponendo altresì domanda riconvenzionale.

Il giorno 1.6.2010 il difensore di P.P. ha notificato al difensore dell’attore dichiarazione relativa all’avvenuto decesso del P..

Con ricorso depositato il 3.10.2011 L.A. ha chiesto fissarsi udienza ex art. 303 c.p.c.

L’adito giudice ha fissato l’udienza del 17.1.2012, disponendo notificarsi il ricorso ed il pedissequo decreto entro il 20.11.2011.

All’udienza del 17.1.2012, C.G.R., P.G.A. e P.M.L.A., costituendosi in prosecuzione, hanno chiesto dichiararsi l’intervenuta estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione.

Con ordinanza in pari data è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., con la motivazione che la riassunzione era avvenuta oltre il termine di mesi tre.

Con istanza depositata il 20.1.2012, L.A. ha chiesto revocarsi il provvedimento dichiarativo dell’estinzione, non ricorrendone i presupposti.

Con ordinanza del 21.5.2012 l’istanza di revoca è stata disattesa.

2. – Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, L.A. ha proposto appello avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo del 17.1.2012, lamentando come fosse stata emessa erroneamente, posto che il ricorso per riassunzione era stato depositato tempestivamente prima della scadenza del termine fissato per la riassunzione, conteggiato tenuto conto del periodo di sospensione feriale.

Ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la conseguente remissione degli atti al tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia.

Costituendosi in giudizio, C.G.R., P.G.A. e P.M.L.A. hanno eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del gravame, rilevando:

– che il rimedio da esperire era unicamente quello del reclamo, da proporre nei modi di cui all’art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5;

– che, comunque, l’appello era stato proposto ben oltre il termine cd. breve di decadenza, posto che già al momento della proposizione dell’istanza di revoca “il L. era nella piena conoscenza del provvedimento di cui si chiedeva l’annullamento e, pertanto, il termine per l’odierna impugnazione sarebbe stato quello breve di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento da impugnare e non quello lungo utilizzato dall’appellante”.

In via subordinata, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame, rilevando come correttamente il primo giudice avesse dichiarato l’estinzione del procedimento ed evidenziando come il termine di mesi tre decorresse dalla “dichiarazione della morte” e che quest’ultima fosse stata già effettuata in data 11.5.2011 nel corso di un sopralluogo disposto dal c.t.u.

La corte d’appello di Catania, cori sentenza n. 94/2013 del 14.1.2013, ha dichiarato la nullità dell’impugnata ordinanza e rimesso la causa al tribunale di Catania ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 3, e art. 353 c.p.c., comma 2, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale aveva natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che era impugnabile con l’appello, e non con il reclamo al collegio;

b) l’art. 326 c.p.c. ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, bensì alla notificazione della stessa effettuata nelle forme tipiche, con la conseguenza che il gravame doveva considerarsi tempestivamente proposto;

c) premesso che nel caso di specie l’interruzione si era verificata con la notifica della dichiarazione del decesso eseguita in data 1.6.2010 e che il termine per la riassunzione era di tre mesi ed era sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali, venendo, per l’effetto, a scadere il 15.10.2011, il ricorso per riassunzione era stato depositato tempestivamente il 3.10.2011, laddove risultava irrilevante la data in cui lo stesso fosse stato notificato alla controparte.

3. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.G.R., P.G.A. e P.M.L.A., sulla base di tre motivi. L.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per non aver la corte d’appello considerato che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, doveva ritenersi equipollente alla notificazione della decisione la proposizione di un mezzo di contestazione alternativo (sia pure erroneo) quale la richiesta di revoca (depositata in data 20.1.2012) dell’ordinanza di estinzione adottata il 17.1.2012, con la conseguenza che l’appello notificato in data 5.7.2012 doveva reputarsi tardivo e, quindi, inammissibile.

1.1. – Il motivo è infondato. Invero, l’ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (v. ad es. Cass. n. 03/09/2015, n. 17522, 07/10/2011 n. 20631, 11/11/2010 n. 22917, 03/07/2008n. 18242). Quanto all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare con l’atto di appello l’ordinanza di estinzione, la corte catanese ha applicato il principio generale secondo cui la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli art. 325 e 326 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine d’impugnazione (v. ad es. Cass. 16/03/2011, n. 6130).

1.2. – Viceversa, i ricorrenti richiamano che il principio generale predetto, secondo cui la notificazione della sentenza (per la sua natura di atto rimesso all’iniziativa della parte vittoriosa in funzione sollecitatoria nei confronti di quella soccombente) non ammette equipollenti, conosce deroghe desunte dalla norma di cui all’art. 326 c.p.c., comma 2, in base alla quale ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notifica dell’impugnazione equivale, sul piano della “conoscenza legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata. In particolare, i ricorrenti hanno invocato, ritenendone applicabile la ratio anche alla fattispecie in esame, una decisione di questa corte, a tenore della quale, agli effetti della decorrenza del termine breve per appellare l’ordinanza dichiarativa di estinzione adottata da un giudice monocratico, l’erronea proposizione del reclamo è, per il reclamante, equipollente alla ricevuta notificazione del provvedimento (Cass. 17/01/2013, n. 1155).

1.3. – Senonchè la ratio di detto precedente non è estensibile al caso in esame. Invero, il precedente citato si ispira al principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione, ancorchè quest’ultima sia inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. n. 16207 del 23/07/2007), equivale, sul piano della “conoscenza legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata. Tale principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di questa corte, anche all’ipotesi in cui la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine “breve” decorrente dalla proposizione dell’impugnazione originaria. Lo stesso precedente si fa carico di esplicare che l’impugnazione del provvedimento realizza la stessa proiezione verso l’esterno della conoscenza della decisione, tale da far decorrere il termine per impugnare: “nel caso di notifica della sentenza la proiezione verso l’esterno della conoscenza della decisione che esso realizza è assicurata da un atto proveniente dall’altra parte, nel caso della notificazione di un mezzo di impugnazione la detta proiezione è assicurata dalla stessa parte legittimata ad impugnare e, quindi, implica una conoscenza di ancora maggiore implicazione, perchè è lo stesso legittimato che fa assumere alla decisione rilievo ai fini del sistema delle impugnazioni” (così Cass. 17/01/2013, n. 1155, cit.). Alla luce di tale condivisibile esplicazione, va dunque verificato se la proiezione conoscitiva che fa assumere rilievo “ai fini del sistema delle impugnazioni” sia predicabile nel caso in esame in cui, invece che un reclamo a diverso giudice (fattispecie oggetto del precedente invocato), si è trattato di un’istanza depositata da L.A. di revoca del provvedimento dichiarativo dell’estinzione, rivolta allo stesso giudice onde sottoporre allo stesso che non ricorressero, in tesi, i presupposti per la dichiarazione di estinzione. Mentre non rileva, in questa sede, se l’ordinanza di estinzione del processo emessa dal tribunale in composizione monocratica sia o meno revocabile (essendo appellabile, la revocabilità potendo essere esclusa in base all’art. 177 c.p.c.), ciò che va indagato è se il sollecitare una revoca possa ritenersi equivalente a impugnare.

1.4. – In tal senso, non è privo di significato il fatto che questa corte abbia ritenuto che integri, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione il deposito di un ricorso per revocazione (Cass. n. 20812 del 29/09/2009 e n. 23592 del 20/12/2004), oltre che la notifica di altre impugnazioni ordinarie di cui innanzi; mentre è stata esclusa l’equipollenza in caso di proposizione di istanza di correzione di errore materiale della sentenza, non avente natura impugnatoria ma, appunto, tendente all’emendamento del provvedimento pur ritenuto erroneo (Cass. n. 4945 del 28/05/1996).

1.5. – Come argomentato nel precedente del 17/01/2013, n. 1155, cit., “la ragione che ha spinto questa corte a parificare la notificazione di un mezzo di impugnazione alla situazione di notificazione della decisione agli effetti del decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., con riferimento ad altro mezzo di impugnazione, si rinviene nella circostanza che la notificazione di una prima impugnazione, rivelando necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata e supponendo, quindi, una piena conoscenza di essa, si palesa integrare situazione del tutto analoga, dal punto di vista del presupposto legittimante il decorso di quel termine, a quella realizzata dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte” (sottolineatura aggiunta).

1.6. – Orbene, in tale prospettiva, una mera istanza di revoca di un provvedimento adottato, ancorchè inammissibile, non può ritenersi rivelare (in particolare quando non sussista, nella materia, un rimedio oppositivo-impugnatorio innanzi allo stesso giudice, “necessariamente” la volontà di reagire contro la decisione; e, nel caso di specie, esso – si ripete, per quanto eventualmente inammissibile -, stante il suo fondarsi sulla mera asserita mancanza di presupposti per l’estinzione, si avvicina più ad un’istanza correttiva (in ordine alla quale, come detto, non si è ravvisata l’equipollenza) che a un reclamo o, in generale, un’impugnazione. Il motivo è pertanto da disattendersi.

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) e la violazione del principio della consumazione dell’impugnazione, per aver non la corte locale ritenuto che, con la presentazione della richiesta di revoca del provvedimento di estinzione, la controparte avesse già consumato il potere di impugnazione.

2.1. – Il motivo è superato da quanto esposto in sede di rigetto del primo.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza per violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), nonchè della violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., per aver la corte di merito considerato quale presupposto dell’interruzione la notifica della dichiarazione, mentre il procuratore del convenuto già precedentemente, in data 11.5.2011, nel corso di svolgimento delle operazioni peritali (e, quindi, in una fase procedimentale), aveva dichiarato come da verbale tenuto dal c.t.u., alla presenza del L. e del di lui difensore, la morte del suo assistito, con la conseguenza che il ricorso per riassunzione, siccome depositato il 3.10.2011, sarebbe risultato tardivo.

3.1. Il motivo è infondato. Va considerato che l’interruzione del giudizio, rappresentando l’effetto di una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell’evento interruttivo e dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 300 c.p.c.) non può essere pronunciata in virtù di una conoscenza dell’evento acquisita dalle parti o dal giudice in modo diverso dalla dichiarazione resa in udienza o dalla notificazione effettuata dal procuratore costituito per la parte interessata dall’evento interruttivo (cfr. ad es. Cass. n. 773 del 15/01/2013); inoltre, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza legale della morte, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (cfr. Cass. n. 3782 del 25/02/2015, n. 3085 del 11/02/2010, n. 5348 del 08/03/2007).

3.2. – Alla stregua di quanto precede, rettamente la corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione resa dal difensore non in udienza, e prima della notificazione nelle forme di rito, non ha potuto determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e, dunque, provocare l’interruzione del processo e far decorrere il termine per la riassunzione di esso. Ne consegue il rigetto del motivo.

4. – Dovendosi disattendere complessivamente il ricorso, il carico delle spese – liquidate come in dispositivo – ricade sui ricorrenti soccombenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi e 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Il presente procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Pe.An..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA