Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21625 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14277-2019 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ONESTO DI

BONACORSA 7, presso lo studio dell’avvocato FABIO CACCIANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CODIFI – CONSORZIO STABLE PER LA DISTRIBUZIONE SRL, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 112, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CALLARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA PINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4054/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, per quanto in questa sede interessa, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda per la liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c., proposta nei confronti di Codifi s.r.l. da C.D., agente di commercio senza rappresentanza monomandatario con vincolo di esclusiva per conto della società in forza di contratto del (OMISSIS), risolto dalla preponente il (OMISSIS);

rilevava la Corte territoriale che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1751 c.c., poichè dalla documentazione prodotta dalla ASL (tabelle con indicazione degli importi delle provvigioni e del fatturato e del confronto tra attività dell’agente e dato nazionale), non oggetto di contestazioni ad opera della ricorrente, era risultato che l’incremento delle provvigioni non era dovuto a suo merito – ed, anzi, l’agente aveva prodotto meno della media nazionale quanto alla diagnostica, con un incremento minimo per il resto dell’attività – ma alla decisione di ASL nel 2009 di cessare la distribuzione diretta ai mutuati di strumenti di diagnostica e di strisce reagenti, con conseguente aumento della richiesta di fornitura da parte delle farmacie, mentre non era stata fornita la prova che l’agente avesse procurato nuovi clienti al preponente (ed, anzi, il numero dei clienti era diminuito dal 2006 al 2013) o avesse sviluppato gli affari con i medesimi clienti;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.D. sulla base di tre motivi;

Codifiri s.r.l. resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno prodotto memorie;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., osservando che erroneamente la Corte aveva ritenuto esclusa la rilevanza del semplice incremento degli affari dovuto a fattori terzi e non all’agire dell’agente, laddove, a dare per scontato quanto affermato dalla ASL, la situazione non escludeva che l’aumento di fatturato fosse riconducibile a merito dell’agente, il quale si era adoperato affinchè i clienti fossero indotti a preferire un prodotto invece di un altro, e aveva erroneamente fatto riferimento al concetto di non contestazione, sovvertendo il principio dell’onus probandi;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso la domanda subordinata risarcitoria, ritenendo che la società avesse corrisposto quanto dovuto in applicazione dell’AEC sulla base di un trattamento non deteriore rispetto alla disciplina civilistica e, quale conseguenza del mancato riconoscimento dell’aumento di clientela, rigettato la domanda volta a ottenere le differenze sulla indennità ex art. 22 AEC;

con il terzo motivo denuncia omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nell’atto di appello, di vedersi riconosciute le spese del doppio grado di giudizio ed erronea compensazione in violazione del principio di soccombenza;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati;

va premesso che, per quanto attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie, le censure involgono profili motivazionali il cui esame è precluso in una ipotesi di doppia conforme in fatto, che si realizza, come nel caso in esame, laddove nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (Cass. n. 26774 del 22/12/2016) e che, per ciò che riguarda il documento che sarebbe stato ritenuto erroneamente oggetto di non contestazione, lo stesso non risulta nè trascritto nè prodotto unitamente al ricorso;

per il resto, le conclusioni in punto di diritto risultano conformi al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’indennità ex art. 1751 c.c. è attribuibile su base meritocratica (in quanto volta a compensare l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa, v. Cass. n. 24776 del 05/11/2013), da ciò derivando l’infondatezza della pretesa risarcitoria, in mancanza di adeguate deduzioni circa eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ex art. 1751 c.c., comma 4;

il terzo motivo è fondato poichè la Corte territoriale ha deciso per la compensazione delle spese del grado in ragione della limitata portata dell’accoglimento dell’appello, senza procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali in funzione dell’esito globale della lite in base ad un criterio unitario, necessaria conseguenza della pronuncia di merito adottata (Cass. n. 9064 del 12/04/2018);

in base alle svolte argomentazioni vanno rigettati i primi due motivi di ricorso e accolto il terzo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè, in applicazione del principio di diritto prima enunciato, provveda alla liquidazione delle spese dei gradi di merito in funzione dell’esito globale della lite, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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