Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21624 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22766-2012 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO SARAGO’, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 154/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SARAGO’ che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARI’ che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via principale l’accoglimento per

quanto di ragione e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. C.G. impugnava la comunicazione d’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. su cespiti immobiliari di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Lazio riformava la sentenza impugnata sul rilievo che, a seguito della produzione documentale effettuata nel giudizio di appello da parte di Equitalia, rimasta contumace in primo grado, risultava che sia le cartelle esattoriali che i successivi avvisi di mora erano stati ritualmente notificati.

2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente svolgendo sette motivi. Si è costituita Equitalia Sud S.p.A. con controricorso illustrato da memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita oltre i termini di legge al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Sostiene che la produzione di documenti in appello può avvenire solo se la parte depositante si sia ritualmente costituite in primo grado, quando tali documenti siano depositati a sostegno di una eccezione in senso proprio, dato che tali eccezioni devono essere spiegate e documentate sin dal primo grado. In ogni caso, ed a tutto voler concedere, la produzione di nuovi documenti in appello avrebbe dovuto essere effettuata inderogabilmente in uno all’atto d’appello, sicchè doveva ritenersi inammissibile la produzione di documenti allegati alla memoria illustrativa.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 221 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva formalmente e tempestivamente proposto la querela di falso avverso i documenti prodotti successivamente al deposito delle cartelle da parte di Equitalia Sud s.p.a., di talchè il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione sulla querela medesima.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato in ordine alla eccezione di nullità, sollevata sia in primo grado che in fase d’appello, relativa alla omessa notificazione prima dell’iscrizione ipotecaria dell’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

6. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione.

7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle censure fatte oggetto dei motivi di ricorso per cassazione nn. 3 e 4.

8. Con il sesto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto Equitalia Sud s.p.a. aveva proposto appello solo nei confronti di alcune delle parti del giudizio.

9. Con il settimo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali anche a favore dell’Agenzia delle entrate, benchè questa fosse rimasta contumace.

10. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

11. Preliminarmente osserva la Corte che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso derivante dal fatto che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza per aver adempiuto all’obbligo del pagamento delle spese processuali disposte a suo carico con la sentenza di appello. Ciò in quanto non può ravvisarsi acquiescenza nell’adempimento di un obbligo giuridico.

12. Osserva, poi, la Corte che va esaminato il terzo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Orbene, la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

13. Per le ragioni addotte, gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

14. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va accolto, con conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio, in considerazione del formarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto della causa in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA