Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21624 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5360/2015 proposto da:

D.C.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FRANCO;

– ricorrente –

contro

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA 5,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO FRITTAION, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1690/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/08/2014 R.G.N. 170/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 21 luglio 2014, la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha condannato D.C.S.F. al pagamento, in favore di T.B., della complessiva somma di Euro 9.721,82, a titolo di differenze retributive per l’attività di operaio specializzato “potatore” svolta;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, il D.C., affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso, T.B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per la definizione del giudizio con riguardo all’asserita proposizione, in primo grado, dell’eccezione di inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata dal lavoratore per mancata adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti;

– il motivo, articolato in due censure, è infondato;

– giova evidenziare, al riguardo, che per stessa ammissione del ricorrente l’eccezione de qua sarebbe stata proposta in primo grado ma non reiterata in appello talchè deve escludersi qualsivoglia omesso esame – che deve attenere ad un fatto – ma anche la violazione dell’art. 2099 c.c. e art. 36 Cost.;

– va evidenziato, al riguardo, che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. 04/07/2018, n. 17421) ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai principi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorchè più favorevole, sia l’eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione;

– nel caso di specie, la Corte d’Appello si è perfettamente attenuta ai principi vigenti in materia, e, riconosciuta l’acquisizione della prova in ordine all’espletamento delle mansioni di operaio specializzato, segnatamente, di potatore, dell’appellante, ha determinato la somma spettante a titolo di differenze retributive in base alla qualità del lavoro prestato, in ossequio all’art. 36 Cost. (su cui, da ultimo, Cass. n. 2102 del 24/01/2019) escludendo, congruamente, l’indennità di percorso in ossequio alla assenza di prova in ordine all’applicazione dei contratti collettivi di categoria ed al principio generale secondo cui sul lavoratore che chieda in via giudiziale una indennità propria della contrattazione collettiva grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell’onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di esso possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018);

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c. e degli artt. 2697 c.c. e segg., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo alle risultanze testimoniali relative alle mansioni superiori espletate;

– il motivo è inammissibile;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, è di esclusiva spettanza del giudice di merito;

– con il terzo motivo di ricorso si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2955 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla asserita formulazione di eccezione di prescrizione dei crediti vantati;

– anche tale motivo è inammissibile;

– va evidenziato, al riguardo, che esso difetta del tutto di specificità, non essendo trascritto il punto dell’appello in cui l’eccezione sarebbe stata fatta valere, in violazione della interpretazione di legittimità secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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