Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21624 del 19/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 19/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21624

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3137-2017 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la SUPREMA CORTE

CASSAZIONE;

– ricorrente –

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente successivo –

contro

C.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

PIETROCARLO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 221/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

uditi gli Avvocati Tommaso Pietrocarlo e Giacomo Aiello per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei confronti della dottoressa C.L.M. per l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), perchè, “nell’esercizio delle sue funzioni di magistrato del tribunale di (OMISSIS), nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 ed il 1 aprile 2013, ha violato i doveri di diligenza e di operosità, non depositando 3.520 provvedimenti relativi ad altrettanti procedimenti; in particolare, le richieste di archiviazione pari a 2.132 (All. A) e di decreto penale di condanna pari a 1.388 (All. B) pendevano, alla data del 1 aprile 2013, tutte da almeno un anno, con una punta massima di anni sei”.

2.L’incolpata si è difesa indicando diverse cause di giustificazione, quali l’elevatissima consistenza del ruolo ed i propri lusinghieri indici di laboriosità ed operosità (avendo definito in ciascun anno di attività migliaia di procedimenti, come da statistiche allegate); ancora, le criticità organizzative dell’ufficio giudiziario, il fatto che era subentrata nel ruolo GIP/GUP soltanto in data 1 novembre 2008 (quindi non le potevano essere addebitati ritardi superiori al periodo di quattro anni e cinque mesi), le gravi situazioni di salute nelle quali si era trovata nel periodo in contestazione (subendo anche un intervento chirurgico ed una terapia radioterapica, fruendo solo di sette giorni di assenza per malattia e senza alcuna diversa organizzazione del lavoro) e l’impegno come componente della commissione di concorso per esame per n. 150 posti di notaio dal 12 novembre 2012 fino al 16 febbraio 2014 (durante il quale, nonostante l’esonero totale dal lavoro giudiziario, aveva depositato n. 5.010 decreti di archiviazione nel solo anno 2013).

3. All’esito dell’udienza il Procuratore generale ha chiesto l’applicazione della sanzione della censura.

La difesa ha chiesto l’assoluzione e, in subordine, l’applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso sentenza n. 221/2016 depositata il 22 dicembre 2016, con la quale ha assolto la dottoressa C. dalle contestazioni ascritte per essere rimasti esclusi gli addebiti.

4. Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi il Ministro della Giustizia pro-tempore ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con un motivo articolato in più censure, ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con un motivo articolato in più censure.

Il procuratore speciale della resistente ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver riconosciuto che l’incolpazione conteneva due imprecisioni (in quanto effettivamente i ritardi non avrebbero potuto superare i quattro anni e cinque mesi fino al 1 aprile 2013 ed in quanto non si sarebbe dovuto prendere in considerazione il periodo dal 12 novembre 2012 al 16 febbraio 2014, durante il quale l’incolpata aveva fruito dell’esonero totale dal lavoro), evidenziandone tuttavia l’irrilevanza sull’entità dell’addebito, ha formulato il motivo di violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), art. 121 cod. proc. pen., nonchè “mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)”.

Analogo motivo di ricorso ha formulato il Procuratore Generale presso questa Corte.

1.1.La sentenza impugnata contiene un’articolata, duplice, motivazione.

Nella prima parte, dato atto della reiterazione dei ritardi, li considera non tutti qualificabili come gravi, poichè non tutti eccedenti il triplo del termine di quindici giorni fissato dall’art. 121 c.p.p., non essendo stata comprovata tale circostanza da parte dell’accusa e non essendo stati scomputati correttamente i periodi di assenza legittima. Evidenzia come, a questo ridimensionamento dei ritardi dal punto di vista quantitativo, si aggiunga l’impossibilità di valutarne la qualità, per la mancata acquisizione delle copie dei procedimenti o dei provvedimenti, nemmeno a campione.

Nella seconda parte – dopo aver dato conto degli orientamenti giurisprudenziali in tema di giustificabilità dei ritardi, quale ipotesi di inesigibilità, da individuarsi tenendo presenti le “(…) situazioni ostative di carattere soggettivo od oggettivo, la consistenza del ruolo, il numero delle udienze tenute, i dati della laboriosità e dell’operosità (desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo), l’organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza e funzioni giurisdizionali concretamente svolte”, ed aver richiamato il precedente di queste Sezioni Unite n. 2948/2016- la Sezione disciplinare sottolinea la peculiarità del meccanismo processuale attivato con le richieste da parte del pubblico ministero dell’archiviazione e del decreto penale di condanna, la cui definizione non dipende da scelte organizzative rimesse al giudice, anche in considerazione della molteplicità delle funzioni del GIP/GUP.

In riferimento a queste ultime, esamina l’attività lavorativa concretamente svolta dall’incolpata nel periodo in contestazione. Dà conto perciò della preferenza accordata alla trattazione dei giudizi abbreviati e dei procedimenti con detenuti in sede cautelare, della diligenza e della laboriosità dimostrata riguardo a quest’attività, della conseguente necessità di dilazionare i tempi di deposito di provvedimenti meno urgenti, del costante accumulo di nuove assegnazioni di procedimenti ordinari (attinenti a misure cautelari, arresto e fermo, intercettazioni, incidenti probatori, giudizi abbreviati e udienze preliminari con detenuti), senza alcun potere di intervento da parte del magistrato nè sui flussi dei procedimenti in entrata (richieste del pubblico ministero o delle parti) nè sui mezzi o sui collaboratori indispensabili per il conseguimento del risultato finale. Svolge di seguito congrua motivazione a riscontro dell’enunciazione dello “straordinario impegno nell’espletamento dell’attività giudiziaria” profuso dall’incolpata, argomentando anche sulla scorta della documentazione da quest’ultima prodotta a propria discolpa.

1.2.1 ricorrenti censurano la prima parte della decisione, deducendo: la non automatica detraibilità dal totale dei giorni di attesa dei periodi di congedo feriale (anche perchè precedenti la modifica normativa introdotta con D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, a seguito della quale soltanto è divenuto attuale il dibattito sulla sottraibilità più o meno automatica delle ferie ai fini del computo dei ritardi); l’irrilevanza dello scomputo operato, ai fini del ridimensionamento del numero e dell’entità dei ritardi contestati, comunque da qualificare in termini di gravità; la sussistenza della prova dell’eccedenza rispetto al triplo del termine di quindici giorni, in quanto la Sezione disciplinare avrebbe errato nell’individuazione della decorrenza (da riferire alla data in cui la richiesta del p.m. è pervenuta alla cancelleria del g.i.p. e non alla data del passaggio del fascicolo da questa al magistrato); la reiterazione ed il compimento comunque del termine massimo annuale, oltre il quale i ritardi gravi e reiterati superano, per definizione, la soglia della ragionevolezza e della scusabilità, salvi casi eccezionali.

I ricorrenti criticano inoltre la decisione nella parte in cui ha ritenuto giustificati i ritardi ed assumono entrambi sia che la Sezione disciplinare non avrebbe fatto buon governo della norma di riferimento come contestata col capo di incolpazione (sotto il profilo dell’inesigibilità, da rapportarsi non all’impossibilità di evitare i ritardi ma all’impossibilità di contenerli entro limiti accettabili, e sotto il profilo del rapporto di proporzionalità tra le circostanze addotte a giustificazione e l’entità dei ritardi) sia che la motivazione riferita alla cospicua mole di lavoro della dottoressa C. non sarebbe idonea a giustificare i ritardi riscontrati, anche perchè sarebbe basata su dati disancorati dalle risultanze processuali e quindi approssimativa ed apodittica.

2. I ricorsi non meritano di essere accolti.

La fondamentale ratio decidendi dell’assoluzione consiste nella valutazione che i ritardi accertati “non sono addebitabili a carenze organizzative del giudice ma alla particolare situazione che l’incolpata aveva dovuto affrontare a causa dei gravosi carichi di lavoro ai quali era stata sottoposta, impegni questi che sono da ritenersi la causa determinante che ha giustificato i ritardi contestati, trattandosi di carichi di lavoro da qualificarsi come non esigibili”.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l’affermazione non è apodittica, in quanto confortata, secondo l’apprezzamento della Sezione disciplinare, sia dalla nota del Presidente del Tribunale di (OMISSIS) del 25 novembre 2014 sia dalla documentazione prodotta dall’incolpata in ordine alla complessiva situazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, riconosciuta -anche dai ricorrenti- come grave sotto il profilo delle sopravvenienze e delle pendenze, gran parte delle quali relative a procedimenti con detenuti e riferibili a fenomeni di criminalità organizzata; con assenza di risorse umane e materiali sufficienti, pur se la definizione complessiva di procedimenti pendenti dell’ufficio si colloca “ai vertici quantitativi nazionali”. In questo quadro generale, l’attività lavorativa della dottoressa C. è stata esaminata in relazione al “ruolo gravoso e già sovraccarico di procedimenti pendenti” trovato al momento dell’immissione nel possesso dell’ufficio, alla media annua dei provvedimenti depositati comparata con quella degli altri magistrati dell’ufficio, all’abbattimento dell’arretrato malgrado l’assenza per malattia e per l’incarico quale componente della commissione di concorso per la nomina a notaio.

In sintesi, la Sezione disciplinare ha ritenuto essersi verificata, rispetto alla dottoressa C. ed in relazione all’ufficio di appartenenza, nel periodo considerato, una situazione lavorativa e personale straordinariamente gravosa, tale da giustificare ritardi ultrannuali e reiterati, in modo che ha reputato integrata -rispetto a tutti i ritardi così come contestati- la causa di esclusione dell’antigiuridicità.

2.1. Dato quanto sopra, si rileva che i parametri di riferimento adottati dalla Sezione disciplinare per valutare la giustificabilità dei ritardi sono corretti in diritto, avuto riguardo alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite in punto di inesigibilità dell’attività lavorativa del magistrato.

Sebbene la situazione per cui è ricorso non sia sovrapponibile a quella oggetto della sentenza n. 2948 del 16 febbraio 2016, richiamata nella motivazione, va qui ribadito l’orientamento giurisprudenziale per il quale la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l’ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo, sicchè quanto più esso è grave tanto più seria e specifica deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l’abnorme dilatazione (così Cass. S.U. 8 luglio 2015, n. 14268).

Peraltro, la non giustificabilità dei ritardi, essendo uno dei presupposti (unitamente agli elementi costitutivi della fattispecie, della gravità e della reiterazione) della responsabilità del magistrato per l’illecito del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), deve essere contestualizzata alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione disciplinare, non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria (così Cass. S.U. 12 aprile 2012, n. 5761).

2.2. Sufficiente e non contraddittoria è, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, dal momento che la conclusione circa la giustificazione dei ritardi ascritti alla dottoressa C. è adeguatamente sorretta dagli elencati riscontri fattuali, relativi al carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti dall’incolpata, agli indici di laboriosità di quest’ultima in comparazione con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonchè allo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche nel periodo di esonero totale dal lavoro.

Ribadita l’affermazione, già presente nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per la quale il ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali può essere giustificato sia in relazione al complessivo carico di lavoro del magistrato, da valutarsi sulla base del numero di cause sul “ruolo”, indipendentemente da quelle effettivamente trattate e decise, sia in relazione alla sussistenza e all’entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo o organizzativo, tenendo conto del momento in cui tali impegni siano sopravvenuti e della loro durata rispetto al verificarsi dei ritardi (cfr. Cass. S.U. 8 luglio 2015, n. 14268), si rileva che i ricorrenti non evidenziano alcuna significativa carenza nei parametri di riferimento adottati nè alcun dato di fatto, trascurato dalla Sezione disciplinare, che, se considerato, avrebbe dovuto indurre a diversa conclusione sulla giustificabilità dei ritardi.

In particolare, non risulta confutata la valutazione dell’organo disciplinare circa l’adeguatezza della scelta organizzativa dell’incolpata di trattare in modo preferenziale i procedimenti ordinari ed urgenti, dilazionando il deposito di provvedimenti per i quali il pubblico ministero aveva già deciso di non esercitare l’azione penale o l’aveva limitata alla richiesta di pena pecuniaria; soprattutto, non è adeguatamente confutata la valutazione circa il sovraccarico del ruolo e circa gli esiti di detta scelta organizzativa (non avendo i titolari dell’azione disciplinare fornito dati contrari a quelli apprezzati dal giudice disciplinare nè evidenziato lacune o criticità dell’attività lavorativa dell’incolpata diverse da quelle fatte oggetto di incolpazione, riferibili quindi all’attività per la quale la Sezione disciplinare ha ritenuto impeccabile il suo operato; e non essendo decisive in tal senso la segnalazione di una produttività rientrante nella media della sezione nè la considerazione che i rilievi disciplinari abbiano attinto, oltre alla dottoressa C., “solo un altro magistrato dell’ufficio”: cfr. ricorso del Procuratore generale).

Vanno perciò respinte le censure dei ricorrenti che attengono alla giustificazione dei ritardi in cui è incorsa l’incolpata.

3. Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse delle altre censure attinenti alla reiterazione ed alla gravità dei medesimi ritardi.

Infatti, anche a volerne ipotizzare la fondatezza -sia quanto alla non automatica non computabilità dei periodi feriali sia quanto alla decorrenza da cui computare il tempo di attesa per il deposito dei provvedimenti in contestazione- l’accoglimento delle doglianze potrebbe tutt’al più indurre a riconsiderare i parametri della gravità e della reiterazione dei ritardi, ma non in termini tali da incidere sulla loro giustificazione (riferita dalla Sezione Disciplinare comunque a “tutte le contestazioni” così come contenute nel capo d’incolpazione: cfr. pag. 8), conseguente alla ritenuta inesigibilità di carichi di lavoro che consentissero all’incolpata di evitare, od anche soltanto di ridurre, il numero o l’entità dei ritardi.

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), il requisito di ingiustificabilità del ritardo non costituisce ulteriore elemento tipico, bensì elemento esterno che può essere ricondotto alle condizioni di inesigibilità (cfr. Cass. S.U. 28 marzo 2014, n. 7307); trattandosi di causa di esclusione dell’antigiuridicità, l’accertamento della sua sussistenza malgrado la riconducibilità del fatto all’illecito disciplinare così come contestato nel caso concreto, rende conforme a diritto l’assoluzione dell’incolpato.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra il Ministero della Giustizia e la resistente C., il cui procuratore speciale ha partecipato alla discussione orale.

PQM

 

La Corte, decidendo a Sezioni Unite sui ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia, dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, li rigetta.

Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore della resistente C., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA