Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21624 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13091-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 4,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPONE MARCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI PAPPALARDO;

– ricorrente –

contro

LUBRICARBO SAS, C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Catania confermò la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da P.G. volta a ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con Lubricarbo s.a.s., in luogo del rapporto di associazione in partecipazione formalmente posto in essere, e alla condanna della società al pagamento di Euro 50.116,92 per differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie e festività non dovute;

i giudici del merito rilevarono che, a fronte della circostanza, non negata dal ricorrente, di avere costui ricevuto utili dell’attività nella misura allegata nel contratto di associazione in partecipazione, come provato dalle ricevute, rimanevano indimostrati, nè erano stati allegati o articolati al riguardo capitoli di prova, gli elementi indispensabili (tra i quali, in primo luogo, il vincolo di sottoposizione a specifici ordini datoriali) per dimostrare che il rapporto, in contrasto con la disciplina negoziale, si fosse svolto di fatto come rapporto di lavoro subordinato;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P. sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

la società non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1324,2549,2552,2553,2094 c.c., e dell’art. 244 c.p.c., CCNL aziende di commercio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (falsa applicazione di norme di diritto regolanti la fattispecie e omesso esame – omessa motivazione su circostanze decisive per la controversia), rilevando che la Corte territoriale avrebbe fornito una non motivazione, rimettendosi alla stessa disciplina negoziale risultante dal contratto, avrebbe erroneamente negato l’ammissione della prova su circostanze significative della subordinazione (comportamento ossequioso nei confronti del datore di lavoro, l’avere indossato la divisa, l’aver consegnato il denaro a un contabile), in tal modo violando il diritto di difesa;

il motivo è inammissibile, poichè, per un verso, non censura la ratio decidendi sottesa al diniego di prova, posto che la Corte d’appello ha dato conto del fatto che i mezzi di prova, ove ammessi, non avrebbero consentito di inferire la sussistenza degli indici di subordinazione, peraltro neppure allegati, non potendo essere univocamente indicativa della sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro l’osservanza di un orario di lavoro, a fronte della incontroversa e significativa circostanza dell’avvenuta distribuzione degli utili secondo le percentuali previste in contratto;

per altro verso, a fronte di percorso motivazionale coerente e compiuto, idoneo a consentire la comprensione del fondamento della decisione, la censura investe profili di vizi motivazionali in ipotesi di doppia conforme in fatto, il cui esame è precluso quando, come nel caso in esame, nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (Cass. n. 26774 del 22/12/2016);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA