Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21623 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 28/07/2021), n.21623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27820-2016 proposto da:

S.D., V.S., V.E., V.A.,

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv.to FRANCESCA

BONACCORSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.C., F.L., F.A., elettivamente

domiciliate in Padova, Corso Garibaldi n. 18 presso lo studio

dell’avv.to ANTONGIULIO COLONNA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2203/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.S., V.E., V.A. e S.D. agivano nei confronti di F.C., F.L. e F.A. lamentando di aver subito lo spoglio del possesso di una tettoia munita di portone realizzato mediante l’apposizione di una fioriera e di una scala in muratura nella zona antistante il portone di accesso alla medesima tettoia.

2. Il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda, ordinando la rimozione della fioriera e, successivamente in sede di reclamo, disponeva anche l’arretramento della scala al fine di consentire l’accesso completo alla tettoia.

3. V.S., V.E., V.A. e S.D. instauravano anche il cosiddetto merito possessorio e chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in Euro 45.000.

4. Il Tribunale di Padova condannava i convenuti al pagamento di Euro 26.150 a titolo di risarcimento del danno.

3. F.C., F.L. e F.A. proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello di Venezia, per quel che ancora rileva, accoglieva il settimo motivo d’appello avente ad oggetto la quantificazione del danno. Secondo il giudice del gravame, la condotta illegittima degli appellanti, convenuti in primo grado, si era protratta dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008, data di arretramento della scala, mentre la fioriera era stata rimossa precedentemente nel mese di marzo dello stesso anno. Ciò premesso, secondo la Corte d’Appello non poteva essere riconosciuto il danno da fermo tecnico dell’autovettura Fiat Panda, in quanto la stessa era oggetto di radiazione e, quindi, destinata a non circolare e per la medesima ragione non poteva essere riconosciuto il danno per l’assicurazione pagata nonostante il veicolo non avesse circolato, non essendo tale circostanza riconducibile allo spossessamento ma alla radiazione. Inoltre, la somma riconosciuta per l’impossibilità di utilizzare la tettoia per circa sei mesi doveva essere ridotta alla stregua del valore locativo del bene quantificato in Euro 200 mensili e dunque in complessivi Euro 1200.

5. V.S., V.E., V.A. e S.D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

6. F.C., F.L. e F.A. hanno resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle loro richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 1168 e 2043 c.c.

La censura ha ad oggetto la quantificazione dell’entità del danno con l’esclusione del fermo tecnico, dell’assicurazione del veicolo e della tassa di circolazione. Con riferimento al fermo tecnico della autovettura la radiazione dell’autoveicolo sarebbe avvenuta solo l’8 novembre 2007, dunque a distanza di ben 37 giorni dallo spoglio. I ricorrenti avrebbero acquistato una nuova vettura, essendo impossibilitati all’utilizzo di quella di proprietà. Dunque, sarebbe illegittimo il diniego del danno da fermo tecnico per il periodo di 37 giorni. Inoltre, i ricorrenti hanno pagato anche l’assicurazione dell’autoveicolo nonché la tassa di circolazione. La censura, inoltre, attiene alla riduzione del risarcimento per la mancata utilizzazione della tettoia la quale era rimasta inutilizzata per 11 mesi e 21 giorni atteso che l’arretramento della scala che ne inibiva l’apertura era avvenuto solo in data 16 settembre 2008. Tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dallo stesso collegio e dunque la riduzione a sei mesi con riferimento al periodo di durata dello spoglio sarebbe erronea.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

La censura è ripetitiva di quella di cui al primo motivo ed è posta sotto il profilo del vizio di motivazione e della sua contraddittorietà o illogicità. Un’ulteriore censura è posta sulla compensazione delle spese di lite senza indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni sottostanti la compensazione e il riconoscimento della fondatezza della pretesa possessoria.

2.1 I primi due motivi del ricorso principale, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte fondati.

I due motivi di ricorso, infatti, devono essere accolti solo con riferimento alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo della tettoia. Dalla stessa sentenza impugnata, infatti, si evince che lo spoglio era iniziato il 2 ottobre 2007 ed era cessato in data 16 settembre 2008 con l’arretramento della scala che ostacolava l’apertura della porta di accesso alla tettoia (pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte d’Appello, tuttavia, nel quantificare il danno per il mancato utilizzo della tettoia ha utilizzato come parametro il valore locativo del bene di Euro 200 mensili, moltiplicandolo solo per sei mesi di mancato utilizzo. Il suddetto calcolo, tuttavia, non tiene conto della durata effettiva dello spoglio che, come sopra evidenziato, si è protratto per oltre undici mesi, dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008.

La restante parte delle censure relative alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo dell’autovettura dei ricorrenti non possono essere accolte, in quanto la decisione della Corte d’Appello è fondata su una valutazione di fatto relativa alla avvenuta radiazione dell’autovettura che non può essere oggetto di sindacato in sede di giudizio di legittimità, anche perché congruamente motivata. La censura relativa alla compensazione delle spese è assorbita dall’accoglimento della censura relativa al mancato utilizzo della tettoia.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c.

Ai sensi dell’art. 1224 c.c. nelle obbligazioni pecuniarie sarebbero dovuti dal giorno della mora gli interessi legali. Qualora il debito derivi da fatto illecito detti interessi sarebbero dovuti dal giorno in cui il danno si è verificato. Gli interessi, quindi, avrebbero dovuto decorrere dal verificarsi del danno avvenuto il 2 ottobre 2007 data dell’inizio dello spoglio e non dalla sentenza.

31. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (Sez. 1, Ord. n. 8766 del 2018).

La Corte d’Appello ha erroneamente riconosciuto gli interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo e non con decorrenza dal verificarsi dello spoglio.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 345 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione avendo riconosciuto il danno relativo all’impossibilità di utilizzare la tettoia per sei mesi nonostante la relativa domanda fosse stata rigettata e gli stessi non avessero impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado.

4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

I ricorrenti incidentali affermano erroneamente che la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di utilizzo della tettoia sia stata rigettata in primo grado. Peraltro, gli stessi ricorrenti incidentali hanno appellato la sentenza di primo grado con otto motivi, di cui anche uno relativo alla quantificazione del danno in relazione a tutte le voci riconosciute. Ne consegue che con l’appello si è riaperta la cognizione anche su tale aspetto, espandendosi nuovamente il potere della Corte di Appello di riconsiderare complessivamente l’entità del risarcimento in relazione alle voci di danno. Nella specie, peraltro, proprio in accoglimento del settimo motivo di appello proposto dal ricorrente incidentale e relativo alla quantificazione del danno, l’entità del risarcimento è stata notevolmente ridotta.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione art. 132 c.p.c., comma 4, che impone l’obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione assunta.

Vi sarebbe contraddizione tra il documento che proverebbe l’avvenuta consegna del veicolo per la radiazione in novembre e dunque la possibilità per l’autovettura di passare per la porta di accesso nonostante la fioriera e il verbale nel quale, in dicembre, l’autovettura era ancora sul posto, coperta da un telo e senza targa. 5.1 Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Il ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 4, richiede invece una rivalutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità. Peraltro, non vi è alcuna contraddizione tra l’affermazione dell’avvenuta radiazione del veicolo e il fatto che lo stesso stazionava senza targa nella tettoia oggetto dello spoglio perché, come affermato dalla Corte d’Appello, può accadere che alla radiazione dell’autovettura con ritiro della targa non segua la materiale rottamazione del mezzo.

6. In conclusione la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso limitatamente all’erronea quantificazione del risarcimento per il mancato utilizzo della tettoia rispetto alla durata dello spoglio, accoglie il terzo motivo di ricorso relativo al dies a quo di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso limitatamente all’erronea quantificazione del risarcimento per il mancato utilizzo della tettoia rispetto alla durata dello spoglio, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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