Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21623 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20629-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARSICO per delega

dell’Avvocato STASI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via principale l’accoglimento del 1^

motivo di ricorso, assorbiti gli altri, in subordine rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.L. proponeva ricorso avverso l’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della Equitalia ETR s.p.a. su cespiti immobiliari di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, confermava la sentenza impugnata sul rilievo che non vi era prova che le cartelle esattoriali che costituivano il presupposto per l’iscrizione ipotecaria fossero state ritualmente notificate giusta la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia ETR S.p.A., svolgendo tre motivi illustrati con memoria. Si è costituito il contribuente con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la concessionaria avrebbe dovuto produrre in giudizio l’originale delle cartelle recanti la relata di notifica e nel ritenere, con ciò, insufficiente l’aver prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle e copia degli estratti di ruolo di cui le cartelle erano espressione. Invero per fornire piena prova della notifica della cartella è sufficiente produrre la copia conforme della cartolina ad essa riferita.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, derivante dall’omessa statuizione da parte della CTR circa la dedotta violazione dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Invero il giudice di prime cure aveva rilevato che l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita dal concessionario in assenza di un titolo valido poichè erano stati esibiti alla conservatoria solo estratti conformi al ruolo anzichè l’originale o copia conforme di esso e la CTR aveva omesso di prendere in considerazione il motivo di doglianza proposto avverso tale statuizione.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, derivante dall’omessa statuizione da parte della CTR circa il motivo di appello riguardante la dedotta violazione degli artt. 167 e 170 c.c., posto che la CTP aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria poichè effettuata su beni costituiti in fondo patrimoniale.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero dalla sentenza impugnata si evince che la concessionaria ha inteso provare la ritualità della notifica delle cartelle che costituiscono il presupposto dell’iscrizione di ipoteca producendo la fotocopia di relate di notifica ed un estratto di ruolo stampato in epoca di molto successiva rispetto alla notifica delle cartelle. Da ciò si evince inequivocabilmente che la notifica è avvenuta a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, e non mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La ricorrente, nel riferirsi alla produzione della cartolina quale unico onere imposto al notificante, ha fatto impropriamente riferimento alla notifica mediante invio di raccomandata, laddove la relata di notifica non è prevista poichè, in tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014). Nel caso che occupa, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell’invio di raccomandata, la concessionaria avrebbe dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non la sola relazione di notifica corredata da un estratto di ruolo in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella.

7. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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