Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21623 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12591-2019 proposto da:

P.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell’avvocato

R.M., che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3787/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da P.Q. avverso il decreto n. 5347 del 2013, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 70.150,34, oltre accessori, in favore di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a titolo di restituzione dell’importo allo stesso assegnato in esecuzione di sentenza di primo grado successivamente riformata;

la Corte territoriale disattendeva la questione relativa alla sussistenza della titolarità processuale in capo a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., riteneva non contestata la circostanza dell’avvenuto pagamento della somma richiesta in restituzione e dichiarava inammissibile, perchè tardivamente proposto in appello, il rilievo circa l’inidoneità della lettera del (OMISSIS) a interrompere i termini di prescrizione;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.Q. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., osservando che i profili di interesse ad agire e legittimazione ad agire avrebbero dovuto essere valutati sulla base della prospettazione della domanda e non in relazione alla titolarità del diritto vantato, con considerazione, quanto al primo profilo, del fatto che nella richiesta di decreto ingiuntivo mancava l’allegazione e la prova dell’avvenuto pagamento da parte di un soggetto riferibile a Ferroviaria Rete Italiana s.p.a. in favore del ricorrente, mentre l’originario rilievo riguardo alla carenza di legittimazione ad agire implicava la preclusione di ogni indagine sul merito della titolarità del diritto, imponendo una pronuncia in rito sull’ammissibilità della domanda;

con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sul motivo d’appello attinente alla inidoneità della lettera del (OMISSIS), prodotta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a interrompere la prescrizione, sull’erroneo presupposto che tale contestazione costituisse domanda nuova, trattandosi invece di mera difesa;

con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e degli artt. 2934 e 2935 c.c., omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo la Corte territoriale preso posizione sull’eccezione di prescrizione, anche quanto al dies a quo della decorrenza di detto termine;

il primo motivo è inammissibile, poichè la Corte d’appello ha dato atto che la sentenza sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo è stata pronunciata nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e, quindi, l’eccezione in questa sede sollevata, secondo cui non vi è prova che il pagamento sia stato eseguito da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., contrasta con il giudicato che ha riconosciuto il diritto in capo alla predetta società;

il secondo motivo è inammissibile perchè, in disparte la questione di carattere generale relativa alla proposizione anche in appello di eccezioni in senso lato, quale quella di interruzione della prescrizione e delle relative contestazioni, parte ricorrente non ha adempiuto all’onere di trascrivere l’atto interruttivo o specificamente localizzarlo, ovvero di depositarlo unitamente al ricorso, sicchè difettano i presupposti per compiere la necessaria verifica circa la decisività della predetta contestazione (Cass. n. 16102 del 02/08/2016: Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata);

anche l’ultimo motivo è inammissibile, perchè la censura è priva di allegazione documentale circa l’avvenuta proposizione nella fase di merito della questione relativa al dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione, sicchè tale questione, di cui non vi è traccia di trattazione nella sentenza e implicante accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, deve reputarsi nuova e, conseguentemente, preclusa (Cass. n. 14477 del 06/06/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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