Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21622 del 26/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9185/2012 proposto da:

IMMOBILIARE NAME SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA

22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LEONARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LENZI LUCIANO MARIO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Immobiliare NA.ME. s.r.l. impugnava la comunicazione d’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione su immobili di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Pistoia accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione Equitalia Cerit s.p.a. proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Toscana riformava la sentenza impugnata sul rilievo che la notifica delle cartelle esattoriali, che costituivano il presupposto per l’iscrizione ipotecaria, risultava rituale, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo quattro motivi. Si è costituita con controricorso Equitalia Centro S.p.A., subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia Cerit S.p.A..

3. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 329 c.p.c.. Sostiene che l’agente della riscossione ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado dolendosi della decisione della CTP che aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle esattoriali ed ha omesso di impugnare le altre ragioni della decisione che erano state ritenute assorbite. Ciò facendo l’agente della riscossione ha prestato acquiescenza in ordine al motivo del ricorso originario relativo alla mancata notifica dell’avviso e di tutti i ruoli per i quali l’esattore aveva iniziato la procedura, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Per tale ragione la CTR avrebbe dovuto ritenere passata in giudicato la statuizione implicita della mancata notifica dell’avviso stesso e, per l’effetto, rigettare l’appello.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 148 c.p.c., in quanto la notifica delle cartelle esattoriali era irrituale, posto che la relata di notifica risultava apposta in testa il frontespizio delle cartelle e non in calce alle medesime.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 145 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto la notifica delle cartelle esattoriali doveva ritenersi irrituale perchè effettuata a persona diversa dall’intestatario, ovvero a mani di soggetto assolutamente diverso dalla Immobiliare NA.ME. S.r.l..

6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha accolto l’appello senza considerare che taluni motivi del ricorso originario, ritenuti assorbiti nella sentenza della CTP, non erano stati impugnati e si era, dunque, formato il giudicato sul punto.

7. Osserva la Corte che il primo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono entrambi infondati. Invero nel processo tributario il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, e non all’appellante, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia rappresentata dall’art. 56 del citato D.Lgs., e art. 346 del codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno. Quindi, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo sul punto carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, la quale riproduce la norma dell’art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Cass. n. 7702 del 27/03/2013; Cass. n. 1545 del 24/01/2007). Pertanto, da un lato l’appellante non aveva l’onere di impugnare statuizioni su cui la CTP non si era pronunciata avendole ritenute assorbite, dall’altro lato l’aver l’appellata omesso di riproporre in appello l’eccezione afferente il mancato avviso a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, (come emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dalla parte narrativa del ricorso) preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che, legittimamente, non l’ha presa in esame.

8. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto la ricorrente non ha specificato di aver dedotto nei precedenti giudizi di merito le questioni relative all’irritualità della notifica dipendente dal fatto che la relata risultava apposta in testa il frontespizio delle cartelle e non in calce alle medesime e dal fatto che la notifica stessa era stata effettuata a persona diversa dall’intestatario ed ha omesso di indicare l’atto in cui le questioni stesse erano state formulate.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ad Equitalia Centro S.p.A. le spese processuali che liquida in Euro 2.500, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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