Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21621 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 28/07/2021), n.21621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22829-2016 proposto da:

T.G., D.L.M., domiciliate in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIA ANTONIETTA COLABUCCI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.S., R.P., F.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR 77, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI LALLINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUCA FEDELI in virtù di procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2467/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dei ricorrenti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 180/2009 il Tribunale di Velletri dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda avanzata da F.V., R.P. e F.S., nei confronti di T.G. e D.L.M., al fine di far cessare le immissioni acustiche provenienti dal confinante fondo dei convenuti, rigettando poi le ulteriori domande risarcitorie avanzate.

La sentenza era impugnata dagli attori, cui resistevano i convenuti, che proponevano appello incidentale quanto alla domanda riconvenzionale, fondata sull’asserita natura emulativa dell’azione attorea, parimenti rigettata dal Tribunale. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2467 del 19 aprile 2016, accoglieva l’appello principale e condannava gli appellati al pagamento in favore di ognuno degli attori della somma di Euro 5.000,00, nonché delle spese mediche sostenute da F.V. e R.P., come quantificate in dispositivo, rigettando l’appello incidentale.

La Corte, dopo aver confermato la correttezza della declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di eliminazione delle immissioni sonore, avendo i convenuti rimosso gli animali asseritamente produttivi delle immissioni, evidenziava che proprio per effetto di tale comportamento non era stato possibile esperire una consulenza tecnica utile al fine di verificare il rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni.

Dopo aver richiamato la differenza che concerne i limiti di tollerabilità fissati da norme speciali e quelli, invece, necessari ai fini del rispetto della norma di cui all’art. 844 c.c., ben potendo ravvisarsi la violazione dell’art. 844 c.c. anche nel caso in cui i primi siano rispettati, osservava che poteva addivenirsi ad una valutazione favorevole agli attori, anche in assenza di rilevamenti fonometrici, ove però altri elementi di giudizio confortino la valutazione sul punto.

Nella specie emergevano una serie di diffide provenienti dal Comune e dall’ASL, le ultime delle quali risalenti al 2000, dalle quali emergeva la presenza sul fondo dei convenuti di numerosi animali (galli, galline, cani, tortore).

Tali accertamenti, tenuto conto dell’ubicazione dei fondi, siti in una zona agricola, non interessati da intensa circolazione stradale o da altre sollecitazioni acustiche, consentivano di affermare che fosse stato superato il limite di tollerabilità.

Ne derivava quindi anche l’esistenza di un danno in re ipsa.

Quanto alle indagini svolte dal consulente d’ufficio in primo grado, la Corte d’Appello evidenziava che in realtà era stato prospettato un nesso di causalità tra le patologie riscontrate e le immissioni sonore, ove queste fossero state effettivamente documentate come intollerabili, dal che ne conseguiva che, essendo stata dimostrata tale caratteristica, il danno poteva essere riconosciuto, in via equitativa, ed avuto riguardo, non già ad un pregiudizio in termini di invalidità permanente o inabilità temporanea, ma come pregiudizio alle abitudini di vita, liquidandosi la somma di Euro 5.000,00 per ognuno dei tre attori.

Erano poi liquidate le spese mediche nell’importo documentato, ma era rigettata la richiesta di rimborso delle spese per l’insonorizzazione dell’immobile degli appellanti principali, in quanto la documentazione sembrava far riferimento ad interventi di isolamento termico.

Il riscontro della parziale fondatezza della domanda attorea rendeva poi evidente l’infondatezza dell’appello incidentale correlato alla natura emulativa dell’iniziativa giudiziaria degli attori.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso T.G. e D.L.M. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c.

Si deduce che la verifica del superamento del limite di tollerabilità delle immissioni presuppone un attento e scrupoloso accertamento peritale, che nella specie è mancato, non avendo parte istante insistito per l’ammissione di tale mezzo istruttorio.

Ne discende che la domanda attorea è del tutto carente di prova.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 244,115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello è pervenuta al riscontro della intollerabilità delle immissioni basandosi su documenti, senza aver riguardo agli esiti di una consulenza tecnica di ufficio ovvero ad una prova testimoniale. Peraltro, la documentazione esaminata, di natura amministrativa, era risalente nel tempo e si limitava solo ad attestare l’esistenza nel fondo dei ricorrenti di un pollaio, e ciò a seguito di sollecitazioni provenienti proprio dagli attori.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Le censure, infatti, pur se formalmente volte a denunciare una violazione di legge, nella sostanza mirano a contestare l’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito, aspirando ad un esito in fatto diverso, quasi a voler configurare il giudizio di legittimità come una terza istanza di merito, omettendo di considerare la natura propria della valutazione riservata a questa Corte.

I giudici di appello, dopo aver richiamato il principio, anche di recente ribadito da questa Corte secondo cui (Cass. n. 23754/2018) i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, hanno nella fattispecie proceduto a tale verifica, con accertamento connotato da logicità e coerenza, che in quanto tale, come precisato nel precedente appena richiamato, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Non ignora il Collegio che anche di recente sia stato affermato che (Cass. n. 1606/2017) in tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, ma nella specie, come emerge dalla vicenda processuale pacificamente in atti, i convenuti immediatamente dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano spontaneamente rimosso le cause delle asserite immissioni intollerabili, di guisa che ogni indagine di natura tecnica si rendeva impossibile, mancando lo stesso oggetto su cui svolgere le indagini peritali.

Soccorre a tal fine il diverso principio sempre affermato da questa Corte secondo cui (Cass. n. 2166/2006) in tema di immissioni (nella specie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la L. n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato, e ciò tanto più nell’ipotesi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un plano sperimentale.

Il pur apprezzabile comportamento dei convenuti, che a fronte della domanda attorea hanno inteso far cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore, non può però altresì pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie di carattere non patrimoniale, determinato dall’illegittima condotta protrattasi per un considerevole numero di anni.

Opinare diversamente, e precludere quindi al giudice, nell’ambito del potere allo stesso riservato di apprezzamento delle emergenze probatorie, di riconoscere il carattere della intollerabilità, anche avvalendosi di mezzi di prova diversi dalla consulenza tecnica d’ufficio, equivarrebbe ad attribuire alla condotta unilaterale del danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno, impregiudicata in ogni caso la necessità che dalle prove offerte emerga l’effettiva dimostrazione dei caratteri delle immissioni tali da generare il diritto al risarcimento del danno.

Deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 844 c.c., mentre quanto alle norme di cui si denuncia la violazione nel secondo motivo di ricorso, risulta palese come in realtà la critica si risolva in un’inammissibile contestazione del potere di ricostruzione del fatto, riservato per legge al giudice di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per omessa ed insufficiente motivazione dei criteri adottati per la quantificazione del danno.

La censura, oltre che risultare inammissibile nella parte in cui richiama il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, non più denunciabile a seguito della novella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per effetto della L. n. 134 del 2012, applicabile a tutte le ipotesi in cui ad essere impugnata, come nella fattispecie, sia una sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012, appare legata al presupposto, rivelatosi privo di giustificazione, della violazione dell’art. 844 c.c., e dell’impossibilità di poter quindi riscontrare l’intollerabilità delle immissioni.

Il rigetto dei primi due motivi, con la conclusione dell’incensurabilità della decisione di appello, quanto alla verifica della violazione dell’art. 844 c.c., rende evidente come non possa trovare accoglimento la deduzione secondo cui non si potrebbe riconoscere il risarcimento per l’assenza dell’an della responsabilità.

Occorre inoltre richiamare il principio secondo cui (Cass. n. 21554/2018) l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell’art. 2059 c.c. (conf. Cass. n. 5844/2007).

Quanto poi al riscontro del pregiudizio, occorre ricordare che (Cass. n. 20927/2015) il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu.

Trattasi di affermazione che ha ricevuto l’avallo anche delle Sezioni Unite, che nella sentenza n. 2611/2017 hanno affermato che l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni, confermando la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione (conf. Cass. n. 10861/2018).

Nella fattispecie in esame, i giudici di appello, una volta escluso che le immissioni avessero determinato delle conseguenze incidenti direttamente sull’integrità psico fisica degli attori, hanno però comunque riscontrato la compromissione delle abitudini di vita quotidiana, per effetto delle medesime immissioni, liquidando il danno in via equitativa, in una somma di pari importo per ognuno degli attori, senza che ciò implichi un’omessa valutazione delle peculiarità del singolo danneggiato, avuto riguardo al fatto che tutti gli attori occupavano per finalità abitative l’immobile sottoposto alle immissioni moleste.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo, con attribuzione agli avv. Gianluigi Lallini e Gianluca Fedeli, dichiaratisi antistatari.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione agli avv. Gianluigi Lallini e Gianluca Fedeli, dichiaratisi anticipatari;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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