Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21621 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4981/2012 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE DI GIOIA DEL COLLE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
V.D., COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE;
– intimati –
nonchè da:
V.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE UMBERTO
TUPINI 133, presso lo STUDIO LEGALE DE ZORDO & BRAGAGLIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta
delega a margine;
– controricorrente incidentale –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO UNICO ENTRATE DI GIOIA DEL COLLE,
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 29/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il resistente l’Avvocato MARTIELLI che si riporta e chiede
il rigetto del ricorso, chiede l’annullamento della variazione
ipotecaria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso in via principale l’accoglimento
del ricorso incidentale e rigetto del principale, in subordine il
rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del ricorso
principale.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
1. V.D. impugnava la comunicazione d’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione E.TR. s.p.a. sul cespite immobiliare di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione E.TR. s.p.a. proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia riformava parzialmente la sentenza impugnata sul rilievo che sussistevano crediti certi, liquidi ed esigibili che giustificavano l’iscrizione ipotecaria, che era inapplicabile del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 – che prevedeva la previa notifica dell’avviso nel caso in cui l’espropriazione non fosse iniziata entro un anno – in quanto l’ipoteca non è un atto esecutivo e che non era comunque applicabile del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ai ruoli emessi prima del (OMISSIS); riteneva quindi, illegittima l’iscrizione solamente avuto riguardo alle cartelle di pagamento emesse prima di tale data in mancanza di prova della notifica degli avvisi di mora.
2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia E.TR. S.p.A., svolgendo due motivi. Si è costituito il contribuente V.D. svolgendo ricorso incidentale affidato ad un motivo. Si è costituita l’Agenzia delle entrate aderendo alle censure formulate dalla ricorrente Equitalia Sud S.p.A..
3. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud S.p.A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione formulata dal contribuente relativamente all’inapplicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ai ruoli emessi prima del (OMISSIS) in quanto, trattandosi di eccezione già proposta in primo grado e non esaminata dalla CTR, avrebbe dovuto essere riproposta con appello incidentale e non con semplici controdeduzioni all’appello principale.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè da un lato la CTR ha affermato che l’iscrizione ipotecaria non inerisce al processo esecutivo, dall’altro ha contraddittoriamente affermato che la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, non poteva applicarsi ai ruoli emessi prima del (OMISSIS) per la mancata prova della notifica degli avvisi di mora, ritenendo con ciò che all’iscrizione dell’ipoteca dovessero applicarsi norme proprie della procedura esecutiva.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente V.D., dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’erronea indicazione della parte resistente, individuata nell’Agenzia delle entrate-ufficio unico delle entrate di Gioia del Colle anzichè nella direzione provinciale di Bari-ufficio controlli, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in quanto, posto che l’espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’iscrizione dell’ipoteca avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenesse l’intimazione ad adempiere, a norma del D.P.R. n. 602 del 1963, art. 50.
6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
7. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, derivante dall’errata evocazione in giudizio dell’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate anzichè in quello della direzione centrale, svolta dal contribuente-controricorrente incidentale è infondata. Ciò in quanto è ammissibile il ricorso del contribuente, sebbene notificato ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate diverso da quello territorialmente, atteso il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo, in cui è attribuita la qualità di parte all’ente organo e non alle sue singole articolazioni (Cass. n. 21593 del 23/10/2015).
8. In ordine ai motivi proposti, occorre esaminare con priorità il motivo di ricorso incidentale svolto da V.D., in quanto assorbente ogni altra questione.
La Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione del D.P.R. n. 602 del 1973, ipotecaria ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U., n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).
Ne consegue la fondatezza del motivo di ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.
9. I motivi di ricorso principale rimangono assorbiti.
10. Il ricorso incidentale del contribuente va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario del contribuente va accolto, con conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio, in considerazione del formarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto della causa in epoca successiva alla proposizione dei ricorso per cassazione, si compensano per intero.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale del contribuente, assorbiti i motivi di ricorso principale, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016