Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21621 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12806/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5775/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2015 R.G.N. 11180/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 12 novembre 2015, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato, ai sensi dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2011 per esigenze di carattere straordinario conseguenti al processo di ristrutturazione in corso per relationem agli accordi sindacali del 17, 18, 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, tra Poste Italiane s.p.a. e D.M.M.C. per il periodo dal 5 febbraio al 30 aprile 2002, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato dal 5 febbraio 2002 e condannava la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza di appello: così riformando la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande della lavoratrice;

2. avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre la lavoratrice intimata non svolgeva difese;

3. parte ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1175,1375 c.c., per la protratta inerzia (otto anni dalla cessazione del rapporto di lavoro al deposito del ricorso introduttivo del giudizio), particolarmente ampia rispetto alla breve durata dell’unico rapporto a tempo determinato tra le parti (tre mesi), così da integrare comportamento concludente sintomatico di una consensuale risoluzione del rapporto, neppure la lavoratrice avendo manifestato per esso più alcun interesse (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112,115 c.p.c., per erronea esclusione della prova di effettiva sussistenza di temporaneità delle esigenze indicate nel contratto con la lavoratrice, per una non corretta valutazione delle allegazioni e delle prove orali dedotte e neppure esatta interpretazione degli accordi sindacali richiamati nel contratto, comprovanti le suddette esigenze riorganizzative, anche in riferimento all’ufficio di adibizione di D.M.M.C. (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 5, per la liquidazione dell’indennità risarcitoria in misura eccessiva rispetto alla ridottissima anzianità lavorativa della lavoratrice (neanche tre mesi), dall’inerzia mantenuta per otto anni prima di promuovere il giudizio, anche tenuto conto della stipulazione di accordi sindacali cd. “di consolidamento” con le parti sociali (terzo motivo);

2. il primo motivo è inammissibile;

2.1. reputa questa Corte che, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisca apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781);

2.2. che la Corte territoriale ha compiuto un tale accertamento in fatto, congruamente argomentato (dall’ultimo capoverso di pg. 2 all’ultimo di pg. 3 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità;

3. il secondo motivo è pure inammissibile;

3.1. non si configura, infatti, la violazione di norme di legge denunciata: non dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);

3.2. ma neppure sussiste violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da escludere quando si censuri, come appunto nel caso di specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, invece ricorrendo solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000); quanto poi alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

3.3. quanto poi alla violazione dell’art. 112 c.p.c., essa è meramente enunciata nella rubrica del motivo, senza alcuna prospettazione di una non corrispondenza del chiesto al pronunciato: in realtà neppure configurandosi in senso proprio, posto che essa ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308);

3.4. nè può essere inoltre sindacata, in difetto persino di indicazione dei canoni ermeneutici violati, neppure enunciati nel loro tenore letterale nè tanto meno di una specificazione delle ragioni nè del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), la lettura interpretativa degli accordi sindacali data dalla Corte territoriale (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254), che li ha attentamente scrutinati (agli ultimi due capoversi di pg. 7 della sentenza), con un’inammissibile contestazione del risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), per la contrapposizione di una interpretazione della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197);

3.5. sicchè, il motivo si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento operato dalla Corte territoriale, adeguatamente argomentato (per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 6 all’ultimo di pg. 7 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679), tanto meno alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal cui pìù rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

4. il terzo motivo è infondato;

4.1. è noto che, in tema di contratto a termine, la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (che richiama i criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8) spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 17 marzo 2014, n. 6122; Cass. 25 settembre 2018, n. 22661): il che non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte capitolina congruamente argomentato al riguardo (al primo periodo di pg. 9 della sentenza)

4.2. quanto infine alla possibilità, in materia di contratto a tempo determinato, della riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in dipendenza dell’applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 L. cit., essa deve essere verificata con riferimento alla data di cessazione del rapporto ed è subordinata all’effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla semplice stipula, in assoluto, da parte del datore di lavoro, di accordi di stabilizzazione (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3027; Cass. 22 agosto 2018, n. 20923): del che non è stata offerta prova;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata vittoriosa svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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