Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21621 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2944/2009 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

124, presso lo studio dell’avvocato ESMERALDA GURRIERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICELI Emanuele, giusta atto di nomina nuovo

difensore e procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

ACQUAMARCIA TURISMO S.P.A., quale società incorporante la DES PALMES

GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FORTUNA Tullio, giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 208/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/04/2008 R.G.N. 2247/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FORTUNA TULLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità o

improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (notificata il 20 novembre 2008) conferma la sentenza del Tribunale di Palermo n. 577 del 3 febbraio 2006 di rigetto del ricorso di D.M.G., volto ad ottenere:

1) la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 29 gennaio 2004 dalla Des Palmes Gestioni Alberghiere s.r.l., con la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione ne posto di lavoro e al risarcimento del relativo danno commisurato alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra; 2) in subordine, la dichiarazione di ingiustificatezza del licenziamento stesso ai sensi dell’art. 29 c.c.n.l. per i dirigenti di aziende alberghiere, con la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, nella misura stabilita dall’indicato contratto, e alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il ricorrente assume che, pur avendo rivestito la qualifica di “direttore” del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo ed avendo percepito il trattamento economico e normativo del dirigente apicale, di fatto non ha svolto le corrispondenti mansioni;

b) per questo, a suo dire, sarebbe configurabile l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per l’ipotesi di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo;

c) inoltre, il presente licenziamento sarebbe anche inefficace per “genericità delle motivazioni addotte”;

d) in subordine l’atto di recesso sarebbe comunque ingiustificato, perchè la decadente gestione dell’unità alberghiera che dirigeva non è ascrivibile a proprie responsabilità, ma a carenze strutturali e alle scarse dotazioni dell’albergo, da ascrivere ad esclusiva responsabilità della “Proprietà” dell’albergo stesso;

e) con il primo motivo di appello si sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere, sulla base di una sbagliata valutazione degli esiti della prova testimoniale raccolta, che il D.M. ricoprisse il ruolo di dirigente apicale, corrispondente all’inquadramento posseduto e che, conseguentemente, potesse essere licenziabile ad nutum, senza applicazione della L. n. 300 del 1970;

f) va osservato, al riguardo, che in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità al licenziamento di tutti i dirigenti si devono applicare le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, ma la violazione di tale regola comporta esclusivamente l’applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione;

g) dal suddetto punto di vista è stata, quindi, superata la distinzione tra dirigenti apicali e non apicali ed è stato anche specificato che l’estensione delle suddette garanzie ai dirigenti convenzionali non comporta la loro omologazione agli operai e agli impiegati per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti, in quanto ai suddetti di dirigenti non è comunque riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto l’indennità di mancato preavviso e le indennità previste per il licenziamento ingiustificato;

h) la tutela reale può essere riconosciuta al dirigente soltanto se prevista appositamente dalla contrattazione collettiva;

i) nella specie ciò non accade, tanto che neppure il ricorrente lo sostiene, pertanto il primo motivo di appello va respinto;

j) anche il secondo motivo di appello è infondato;

k) al riguardo si deve ribadire che dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalla prova testimoniale raccolta, si desume la assoluta legittimità e giustificatezza dell’atto di recesso in oggetto, in quanto viene del tutto smentita la tesi del D.M. secondo cui egli non avrebbe responsabilità sui risultati di gestione del 2003 ed emerge in tutta evidenza (dalle dichiarazioni di diversi testi) che invece le perdite economiche subite dall’albergo sono state dovute principalmente proprio alla cattiva gestione dei compiti affidati al D.M. e, in particolare, all’attività di vendita inappropriata, ad una scorretta attività di promozione, al mancato rispetto degli accordi con i tour operators, ad una inadeguata organizzazione dei servizi offerti, a partire dalla pulizia delle camere e dalla gestione giornaliera;

1) di ciò si ha conferma nel fatto che quando con il nuovo direttore si è provveduto a risistemare i suddetti settori si sono registrati incrementi nei ricavi, non riconducibili all’attività di programmazione posta in essere dal D.M..

2.- Il ricorso di D.M.G. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, la Acquamarcia Turismo s.p.a. (in qualità di incorporante della Des Palmes Gestioni Alberghiere s.r.l., per atto notarile del 21 novembre 2007).

Entrambe le suddette parti depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

L’INPS, invece, si è limita ad apporre procura al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia sull’illegittimità del licenziamento).

Si sostiene che la Corte d’appello – sulla base di un’erronea e superficiale lettura della giurisprudenza di questa Corte (e, in particolare, di Cass. 21 novembre 2007, n. 24246) – ha violato la suddetta disposizione perchè ha omesso di pronunciarsi sull’illegittimità del licenziamento, sul presupposto dell’insussistenza di qualsiasi distinzione tra carattere apicale o non apicale della qualifica dirigenziale, ai fini della tutela da applicare in caso di licenziamento.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5: a) violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.; b) omessa motivazione sul punto decisivo della controversia rappresentato dall’illegittimità del licenziamento (da distinguere dalla ingiustificatezza).

Si ribadisce che la Corte territoriale, pur avendo a disposizione prove documentali e testimoniali esaurienti, ha omesso valutarle e quindi di accertare il concreto atteggiarsi del rapporto di dirigenziale in oggetto onde pervenire alla qualificazione come illegittimo del licenziamento del D.M..

3.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione dell’art. 2119 cod. civ., nonchè degli artt. 31 e 29, comma 14, c.c.n.l. per i dirigenti di aziende alberghiere – sulla illegittimità e sulla ingiustificatezza del licenziamento.

Si sottolinea che la Corte palermitana, senza considerare che nella specie si tratta di un licenziamento ad nutum, non ha applicato parametri normativi e valutativi differenti per accertare, rispettivamente, l’ingiustificatezza e l’illegittimità (come giusta causa) del licenziamento, ai fini del riconoscimento delle richieste indennità di preavviso e supplementare, previste rispettivamente dagli artt. 31 e 29, comma 14, del suindicato contratto collettivo.

A. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficiente motivazione sulla giusti ficatezza del licenziamento.

Si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il licenziamento è stato ritenuto giustificato (oltre che legittimo) perchè l’andamento negativo della gestione del 2003 è da addebitare alla conduzione del Grand Hotel et Des Palmes da parte del D.M..

Tale affermazione sarebbe priva di riscontri probatori e, anzi, sarebbe stata effettuata senza indicare quali elementi potessero indurre ad una valutazione di correttezza e buona fede della Des Palmes Gestioni Alberghiere s.r.l., la quale nello stesso giorno in cui ha rilevato l’albergo, pur essendosi impegnata a mantenere le condizioni contrattuali esistenti, ha licenziato in tronco il D. M. e non ha provato l’assenza di arbitrarietà e discriminazione di tale atto.

Nè è stato considerata l’incidenza sul menzionato andamento negativo delle carenze strutturali dell’albergo, manifestatesi a partire dal 2001, e che hanno portato alla chiusura di ben 53 camere nel 2003, su decisione dell’amministratore delegato e del direttore operativo THI, senza sentire il D.M..

2- Esame dei motivi di ricorso.

2-a – Esame del terzo motivo.

5.- Il terzo motivo – che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo – è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui pone a carico del ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, l’onere di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale, (v. per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha rispettato il suddetto principio e si è limitato a trascrivere parzialmente il testo di una delle due norme (art. 31) del contratto collettivo invocato, peraltro nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e quindi del tutto irritualmente (vedi, per tutte: Cass. 4 novembre 2005, n. 21379).

2-b – Esame degli altri motivi 6.- Il primo, il secondo e il quarto motivo – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

Nonostante, il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del primo motivo tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentilo alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

In particolare, da una completa e attenta lettura della sentenza impugnata si desume l’evidente infondatezza della censura secondo cui la Corte palermitana non avrebbe motivato sulla pretesa illegittimità del licenziamento, visto che invece nella sentenza, nell’ambito dell’esame del primo motivo di appello, viene proprio chiarito che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, al licenziamento dei dirigenti – apicali o non apicali – non può mai applicarsi il (richiesto) diritto alla reintegrazione, salvo che la contrattazione collettiva espressamente preveda l’applicazione della tutela reale, in particolare in favore dei dirigenti convenzionali.

Nella sentenza si chiarisce, altresì, che, nella specie, tale evenienza non ricorre (tanto che ad essa non ha fatto riferimento neppure il D.M.).

D’altra parte, anche per quel che riguarda l’affermazione della legittimità e giustificatezza del recesso la motivazione appare del tutte esente da censure.

Infatti, alla suddetta conclusione – che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato – la Corte d’appello è pervenuta attraverso un’attenta valutazione delle risultanze probatorie dalla quale ha desunto con chiarezza che – diversamente da quanto sostenuto dal D. M. – la diminuzione degli introiti registrata dall’Grand Hotel et Des Palmes è dipesa principalmente dalla cattiva conduzione del D. M. stesso, tanto che con il nuovo direttore si sono ottenuti in poco tempo degli incrementi nei ricavi.

A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

3 – Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in relazione al terzo motivo mentre gli altri motivi devono essere respinti.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali per il presente giudizio di cassazione in favore della Acquamarcia Turismo s.p.a. (costituitasi in qualità di incorporante della Des Palmes Gestioni Alberghiere s.r.l.), nella misura indicata in dispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti dell’INPS che si è limitato ad apporre procura al ricorso notificato, senza svolgere attività difensiva in udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile in relazione al terzo motivo e rigetta gli altri motivi di ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il presente giudizio di legittimità in favore della Acquamarcia Turismo s.p.a. (costituitasi in qualità di incorporante della Des Palmes Gestioni Alberghiere s.r.l.), liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Nulla spese nei confronti dell’INPS. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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