Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21621 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6530-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1527/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di I.S. di imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2013, emessa in revoca della agevolazione all’imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di immobile da adibire a prima casa nel Comune di Rosignano Marittimo (per avere nello stesso anno l’ I. acquistato un altro immobile nel Comune di Empoli con le medesime agevolazioni), accoglieva l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.

La CTR ha escluso, riformando la sentenza di primo grado, che la fattispecie riguardi un fenomeno elusivo e che si tratti di simulazione assoluta, avendo il contribuente stipulato con il proprio padre regolare mandato a vendere un immobile di sua proprietà per contestualmente acquistare altra unità immobiliare con le spettanti agevolazioni fiscali.

I.S. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 TUR, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR valutato l’intera operazione negoziale posta in essere, in relazione alla causa concreta dell’operazione nel suo complesso. Nella fattispecie afferma essere incontestato che I.S. aveva conferito al padre I.C. mandato senza rappresentanza a vendere un immobile in Rosignano Marittimo (per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa) trasferendone la proprietà, a condizione della mancata alienazione dell’immobile nel termine di cinque anni (viene riportato il testo del contratto).

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), che ha modificato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non esplica, in mancanza di espressa previsione, effetto retroattivo, in quanto è privo dei connotati della legge interpretativa, poichè, da un lato, introduce limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie, sicchè la nuova disciplina – come peraltro sostenuto dalla ricorrente trova applicazione soltanto per gli atti stipulati successivamente alla data in vigore della stessa, ovvero al 1 gennaio 2018 (Cass. n. 4407/2018; n. 2007/2018).

Va pertanto applicata alla fattispecie la norma, nel testo previgente (applicabile ratione temporis) e secondo l’interpretazione di questa Corte (Cass.n. 8619 del 2018; n. 6758 del 2017; n. 11692 del 2016), che ha statuito che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nel dettare una regola interpretativa, e non antielusiva, impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti.

Si tratta di attività di qualificazione degli atti negoziali fondata sulla loro oggettività ermeneutica, dovendosi prescindere da qualunque riferimento all’eventuale disegno o intento elusivo delle parti, che integrerebbe un elemento estraneo – appunto, l’elusività fiscale – che viceversa corrisponde solo a un’eventualità della fattispecie.

Nella prospettiva di una valutazione dell’operazione economica complessivamente posta in essere, il giudice può e deve verificare la qualificazione negoziale operata dall’ufficio finanziario circa l’osservanza dei criteri legali di interpretazione, i quali vanno riferiti alle circostanze concrete della sequenza di atti.

L’accertamento della natura, dell’entità, delle modalità e delle conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra, difatti, nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (ex multis, Cass. n. 20203/2017; Cass. 22 settembre 2016, n. 18585; Cass. 2006, n. 7074; Cass. 12 luglio 2005, n. 14611; dal ultimo Cass. n. 1299 del 2019).

Ne discende che la censura è inammissibile atteso che con essa non si lamenta in realtà che il giudice abbia applicato erroneamente l’art. 20 cit., ma si duole, in sostanza, del fatto che gli elementi valutati dal decidente erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie deduzioni, pur prospettando apparentemente un presunto vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20). Sicchè non appare sufficiente l’astratto e generico riferimento al cit. art. 20 TUR per censurare l’esclusione dell’applicabilità di detta norma in presenza di una complessa operazione negoziale posta in essere anche da soggetti terzi, essendo, invece, indispensabile che la ricorrente indichi in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (Cass. n. 16175/2017; v. Cass. n. 1299/2019 cit.). Con l’indicato motivo la ricorrente si limita a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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