Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21620 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19176/2011 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI
UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO MAIONE giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
GESTLINE SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 226/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 14/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALMIERO per delega dell’Avvocato
MAIONE che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
1. S.M. propone ricorso avverso l’iscrizione dell’ipoteca effettuata su immobili di sua proprietà a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostenendo di non aver avuto notifica, dell’iscrizione ipotecaria, e ciò in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1 e dell’art. 17 dello statuto del contribuente. La commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che nè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nè l’art. 50 dello stesso D.P.R. prevedevano si dovesse procedere alla notifica al contribuente dell’iscrizione dell’ipoteca; inoltre le cartelle esattoriali, che costituivano il presupposto dell’iscrizione, risultavano regolarmente notificate all’appellante.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. non si è costituito in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 17, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto notificare al contribuente l’iscrizione dell’ipoteca, essendo egli tenuto all’osservanza delle norme dello statuto del contribuente.
4. Con il secondo motivo deduce nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, in quanto, posto che l’espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’iscrizione dell’ipoteca avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenesse l’intimazione ad adempiere, e ciò a norma del D.P.R. n. 602 del 1963, art. 50.
6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto che le cartelle costituenti il presupposto dell’iscrizione dell’ipoteca risultavano regolarmente notificate all’appellante “in mani proprie in parte a mani della moglie e non impugnate nei termini di legge” senza dare conto delle ragioni per le quali le notifiche si dovevano ritenere rituali e ciò benchè il contribuente avesse dedotto l’omessa o invalida notifica delle cartelle esattoriali.
7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
8. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono questioni giuridiche connesse.
La Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U., n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).
Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.
9. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito.
10. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario dei contribuente va accolto, con conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio, in considerazione del formarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto della causa in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si compensano per intero.
PQM
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016