Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21620 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19683-2015 proposto da:

Q.M.F., Q.C.B., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO FALDUTO;

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA, in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI SPATARO;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, nella qualità di successore del cessato COMMISSARIO

DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE

CALABRIA, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6442/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 30/12/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Raffaele MIRIGLIANI e Gianluigi PELLEGRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio per lo Sviluppo industriale per la Provincia di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalle appellate, sig.re Q.B.C. e Q.M.F., per difetto di indicazione specifica dei motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm., comma 1, lett. d), nell’atto di riproposizione del giudizio davanti al Tar Calabria – Catanzaro a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario pronunciata dal Tribunale di Cosenza. Ha infatti ritenuto insufficiente il mero rinvio delle ricorrenti a quanto già esposto nell’atto di citazione e nelle successive difese davanti a quest’ultimo Tribunale, essendo il richiamato art. 40, comma 1, lett. d), sempre applicabile all’atto introduttivo del giudizio davanti al Tar, ancorchè in sede di transiatio iudicii (dalla giurisdizione ordinaria a una giurisdizione speciale o viceversa), e non essendo applicabile, invece, la disposizione di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c. (che prevede per l’atto di riassunzione il solo “richiamo all’atto introduttivo del giudizio”) in virtù del generico rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., qui non operante in quanto tale codice contiene appunto la specifica disciplina del contenuto del ricorso al giudice amministrativo e in quanto, inoltre, altro è la “riassunzione” del processo ai sensi dell’art. 125 cit., altro la “riproposizione” in sede di transiatio.

2. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione illustrato anche con memoria.

Gli intimarti Consorzio per lo Sviluppo industriale per la Provincia di Cosenza, Regione Calabria e Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono difesi con distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti denunciano il diniego di esercizio della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, sostenendo che le norme sulla transiatio del processo siano “norme sull’effettività di esercizio del potere giurisdizionale” e che, comunque, quella impugnata sia una pronuncia abnorme, come tale censurabile davanti a queste Sezioni Unite, “per eclatante denegazione di giurisdizione, con riferimento all’eccesso di potere giurisdizionale, in senso positivo o negativo, sia pure per stravolgimento delle norme di rito”.

2. La censura è inammissibile.

Le norme che disciplinano le modalità della transiatio iudicii tra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali sono norme che regolano il processo in tale specifico snodo.

L’eccesso di potere giurisdizionale, con riferimento alle regole del processo amministrativo, è configurabile solo nell’ipotesi di radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia (Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 964; 30/10/2013, n. 24468; 14/09/2012, n. 15428); nel caso in esame, invece, il Consiglio di Stato si è limitato a dare delle norme processuali una interpretazione non implausibile, e dunque non censurabile in questa sede sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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