Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2162 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21188-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE GROSSI

GONDI 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 304/26/15 del 10 febbraio 2015, pubblicata l’11 febbraio 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 56/6/13 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente I.M. avverso l’avviso, notificato il 27 aprile 2012, di liquidazione del saldo delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (a tariffa ordinaria) dovute – in dipendenza dalla decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, come modificata dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, – in relazione alla registrazione, eseguita il 12 gennaio 2007 (colla applicazione delle tariffe ridotte), dell’atto pubblico di acquisto di un fondo rustico in agro di (OMISSIS), rogato il (OMISSIS), col ministero della Dott.ssa F.M..

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 2 settembre 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’intimato ha resistito mediante controricorso del 10 ottobre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando quanto segue, previo richiamo di pertinente precedente di legittimità (Sez. 5, ordinanza n. 10248 del 02/05/2013).

1.1 – Il giudice tributario – indipendentemente dall’esercizio del “potere di certificazione” attributo alla autorità amministrativa – ha la potestà di accertare autonomamente la ricorrenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni litigiose.

1.2 – Nella specie è comprovato, sulla base del certificato dall’Ispettorato provinciale della agricoltura, che il contribuente era “in possesso dello status di coltivatore diretto fin dalla data dell’atto notarile” di acquisto del fondo, risultando, peraltro, inserita nel rogito la richiesta di applicazione delle tariffe ridotte in dipendenza delle agevolazioni relative.

1.3 – La mancata produzione del prescritto certificato definitivo dell’Ispettorato provinciale della agricoltura, entro il termine “decadenziale” stabilito dalla legge, non comporta la perdita del “diritto al beneficio” ove – come nella specie – sia accertata la sussistenza dei relativi presupposti e la legittimità della attribuzione a se medesimo della qualifica di coltivatore diretto operata dal contribuente all’atto dell’acquisto del fondo.

3. – La Avvocatura generale dello Stato denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4.

Deduce la Avvocatura generale dello Stato: è pacifico che il contribuente ha presentato il certificato prescritto dalla norma agevolatrice dopo la scadenza del termine triennale; secondo la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3, “l’acquirente, il permutante e l’enfiteuta debbono produrre al momento della registrazione (…) un certificato dell’Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti (…)”; prevede, quindi, l’articolo successivo che in luogo del ridetto certificato può essere prodotta un’attestazione provvisoria, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato; la norma dispone che, in tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, “ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto” e che, “in difetto, sono dovute le normali imposte”; la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscimento della natura perentoria del termine triennale, la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni; nè nella specie ricorre la ipotesi che l’omesso tempestivo adempimento dell’onere – ove il contribuente dimostri di essersi adoperato colla dovuta diligenza – sia dipeso dall’indebito ritardo della amministrazione; il contribuente ha chiesto il certificato definitivo soltanto in data 28 giugno 2010, dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto; la decadenza che consegue alla inosservanza degli oneri relativi alle agevolazioni non deve essere “messa in non cale” col pretesto “di ragioni di giustizia sostanziale”, attraverso la “interpretatio abrogans” della disciplina di legge, siccome operato dalla Commissione tributaria regionale.

4. – Il ricorso è meritevole di accoglimento.

A dispetto del dissonante arresto di legittimità, cui si è uniformata la Commissione tributaria regionale, la giurisprudenza di questa Corte si è successivamente consolidata nel senso dell’indirizzo dominante (contrario) secondo il quale “in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto (ove stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato” (Sez. 5 -, Sentenza n. 2941 del 07/02/2018, Rv. 646931 – 01 cui adde Sez. 6 – 5, Sentenza n. 21980 del 17/10/2014 (Rv. 632779 – 01; e – anteriormente a Sez. 5, ordinanza n. 10248 del 02/05/2013, citata dalla Commissione tributaria regionale – Sez. 5, Sentenza n. 10406 del 12/05/2011, Rv. 617941 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9159 del 16/04/2010, Rv. 612735 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 20033 del 17 settembre 2009, n. m.; Sez. 5, Sentenza n. 4644 del 22/02/2008, Rv. 601929 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 01/04/2003, Rv. 561672 – 01; contra Sez. 5, Sentenza n. 538 del 16/01/2001; Rv. 543162 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12850 del 28/12/1998; Rv. 521926 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8296 del 11/10/1994; Rv. 488070 – 01).

Al superiore principio di diritto – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è dunque conformato il Giudice a quo.

Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto nè residuano questioni controverse, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. – La considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto decisiva consiglia la compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio e ai gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese processuali del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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