Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2162 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE QU.A.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.G. (c.f. (OMISSIS)) in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI 39, presso

l’avvocato ANNECCHINO MARCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCIARRETTA FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – QU.A.S. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EZIO 24, presso l’avvocato PEZZANO GIANCARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANNI FRANCESCO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4002/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANCARLO PEZZANO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri – Qu.A.S. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma l’Associazione Qu.A.S., P.G. e M.D. esponendo:

che il personale dipendente e dirigente aveva chiuso i locali della sede associativa, impedendo l’accesso e la consultazione dei dati;

che nel 1995 era stata costituita una nuova associazione denominata anch’essa Qu.A.S.;

che quest’ultima, secondo i convenuti, avrebbe avuto diritto alla detenzione dei locali di via (OMISSIS) ed all’utilizzo dei fondi e del personale;

che l’unico e vero rappresentante dell’associazione era il sig. V.R..

Tanto premesso l’attrice domandava la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni,oltre che l’ingiunzione a desistere da ulteriori comportamenti dannosi, il rilascio dei locali di via (OMISSIS) e l’inibitoria all’utilizzo di denominazione identica a quella dell’attrice. Nel costituirsi in giudizio, l’Associazione Qu.A.S. e P.G. affermavano che l’associazione era stata costituita nel 1985 ed aveva regolarmente operato fornendo assistenza ai quadri; che la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri – Qu.A.S., costituita il 17.10.1989, era illegittima; che dal 1985 i locali della sede sociale erano sempre stati detenuti in forza di contratto di locazione stipulato dalla convenuta associazione e non dall’attrice; che quest’ultima non aveva alcun diritto in ordine all’uso del nome Qu.A.S. perche’ non era stata la prima a farne uso.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 22.8.1996, condannava tutti i convenuti al rilascio dei locali di via (OMISSIS); vietava alla convenuta associazione utilizzazione di una denominazione identica a quella dell’attrice; condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati in L. 21.567.386 oltre alle spese.

Avverso detta sentenza proponevano appello principale l’Associazione Qu.A.S. e P.G., mentre l’appellata Cassa Assistenza Sanitaria Quadri – Qu.A.S. proponeva appello incidentale dolendosi dell’entita’ dei danni riconosciutile dalla sentenza di primo grado.

L’appellato M.D. chiedeva il rigetto dell’appello incidentale. La Corte d’appello di Roma con sentenza 27.12.2001 rigettava l’appello principale, erroneamente definito in dispositivo come incidentale, e disponeva per la prosecuzione del giudizio relativamente all’appello incidentale.

Detta sentenza veniva ricorsa per cassazione dall’Associazione Qu.A.S e P.G..

Questa Corte, con sentenza 2611/07 rigettava il ricorso.

Nel frattempo la Corte d’appello di Roma, a conclusione del giudizio sull’appello incidentale, emanava sentenza depositata in data 25.9.03, con cui, in accoglimento dell’appello incidentale, determinava in complessive L. 250 milioni il danno subito dalla Cassa Assistenza sanitari quadri e, detratta la somma gia’ riconosciuta di Euro 20 milioni/00, condannava l’appellata Associazione QU.A.S, P.G. e M.D. in solido al pagamento della somma di L. 230 milioni oltre interessi.

Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione l’Associazione Qu.A.S e P.G. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata in appello dall’Associazione Qu.A.S. dopo la precisazione delle conclusioni in sede di comparsa conclusionale nonche’ di comparsa di replica.

Il motivo e’ infondato.

Va premesso che il presente giudizio e’ stato introdotto con citazione del 25.7.95 quando era gia’ entrato in vigore (30.4.95) il testo dell’art. 345 c.p.c. come modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 52.

La giurisprudenza di questa Corte e’ ormai costante nell’affermare che, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilita’ di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioe’, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilita’ degli stessi per la decisione. (Cass sez. un 8203/05 Cass. 14766/07; Cass. 24606/06).

Nel caso di specie risulta pacificamente dalla sentenza impugnata che i documenti non sono stati prodotti con specifica indicazione degli stessi nell’atto d’appello e basterebbe solo tale intervenuta decadenza per far escludere l’ammissibilita’ dei documenti in questione, senza dire che nulla e’ stato,comunque, dedotto circa l’impossibilita’ di produrre gli stessi nella fase di merito. Quanto poi alla indispensabilita’ dei documenti, trattasi di valutazione rimessa esclusivamente al giudice d’appello, che qualora di carattere negativo non necessita’ di espressa motivazione, e non gia’ lasciata alla valutazione della parte.

Il motivo va pertanto respinto.

Con il secondo motivo, lamentando la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. i ricorrenti deducono che la prova dei fatti posti dall’appellante incidentale a fondamento della richiesta di risarcimento del danno non era stata raggiunta e che risultavano incerti i fatti su cui la stessa pretesa era fondata.

Sostengono che in atti vi sarebbe la dimostrazione che, tra gli immobili indicati indistintamente come beni del primo piano di Via (OMISSIS), vi sarebbero stati appartamenti separati, condotti in locazione da altri soggetti .Inoltre,la sentenza non avrebbe considerato che l’avvenuto pagamento dei canoni alla societa’ proprietaria sarebbe incerto e del tutto generica sarebbe l’affermazione dell’esistenza di una prova documentale di tale pagamento. La prima censura Relativa al fatto che tra gli appartamenti del primo piano di via (OMISSIS) ve ne sarebbero stati alcuni locati ad altri soggetti e che di cio’ la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto omettendo l’esame delle risultanze istruttorie, e’ inammissibile alla luce delle stesse deduzioni dei ricorrenti. La Corte d’appello ha rilevato che l’occupazione abusiva dei locali siti al (OMISSIS) si riferiva all’appartamento int. (OMISSIS) ed all’appartamento (OMISSIS) (v. pag. 6 della sentenza).

Le risultanze processuali riportate dai ricorrenti, in base ai quali si sostiene che alcuni appartamenti erano locati ad altri soggetti, o appaiono del tutto generiche (v. riportata deposizione teste P.) oppure si riferiscono agli appartenenti (OMISSIS) (teste T. e brano della sentenza penale oltre a altri testi V. etc) che sono immobili diversi da quelli cui si riferisce la sentenza.

La censura quindi,non avendo alcun riferimento rispetto al contenuto effettivo della sentenza impugnata, non puo’ trovare ingresso in questa sede di legittimita’.

Anche l’ulteriore censura relativa all’effettivo pagamento del canone di locazione si rivela inammissibile.

La Corte territoriale ha accertato che vi era in atti “la prova anche documentale dell’avvenuto pagamento alla locataria VDR srl del canone di locazione relativo a tale porzione immobiliare nel periodo di occupazione per un importo quantificato in comparsa di risposta in L. 180.305.470”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che i bonifici depositati in giudizio a prova del pagamento erano stati effettuati a favore della ISVEN s.r.l. e non della V.D.R. s.r.l., proprietaria degli immobili e che le somme portate da alcuni assegni, asseritamene pagati alla V.D.R. s.r.l., non corrispondevano all’ammontare degli affitti degli immobili de quibus. Inoltre, quanto alle fatture di affitto,queste sarebbero relative anche all’immobile del (OMISSIS) e sarebbero state rilasciate ad un soggetto Qu.A.S., non identificabile con la societa’ controricorrente.

La valenza probatoria delle deposizioni testimoniali assunte, infine, non sarebbe stata verificata dalla Corte.

In merito alle sovra citate censure occorre preliminarmente rammentare il costante orientamento espresso da questa Corte secondo cui al giudice spetta via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. 828/07). In tal senso perche’ la scelta adottata dal giudice di merito sia adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

(Cass. 2272/07).

E’ quanto avvenuto nel caso di specie in cui la Corte d’appello, effettuando una valutazione complessiva della documentazione relativa agli avvenuti pagamenti, ha ritenuto che gli stessi dovevano ritenersi provati “anche documentalmente” in tal modo evidenziando di avere valutato sia i documenti relativi al pagamento sia le prove testimoniali. Le censure mosse dai ricorrenti tendono dunque, in sostanza, piu’ che a dolersi di un mancato esame dei documenti a proporre una diversa interpretazione degli stessi rispetto a quella effettuata dalla sentenza impugnata, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in tal modo risolvendosi, inammissibilmente, nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito investendo la ricostruzione della fattispecie concreta, e riflettendo un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. (Cass. 7972/07; Cass. 13954/07).

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono che il Giudice di Appello, a fronte di una domanda di risarcimento di L. 180.305.480 quale coacervo di tutti i fitti pagati dal giugno 1995 al 6/11/1996 per i beni al (OMISSIS), abbia determinato l’importo in L. 230.000.000, calcolando il detto importo all’attualita’ e comprensivo anche del pregiudizio derivante dall’indisponibilita’ dell’indennizzo, liquidato in via equitativa senza che vi fosse una richiesta della controricorrente in tal senso e senza che vi fosse motivazione circa le spese sostenute dalla Cassa per conservare la detenzione dei locali di Via (OMISSIS).

Il motivo e’ infondato.

Le somme riconosciute a titolo di pregiudizio per effetto dell’indisponibilita’ dell’indennizzo corrispondono agli interessi per il mancato godimento delle somme spettanti. La pronuncia impugnata da risposta, pertanto, a quanto richiesto dalla associazione resistente la quale, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, aveva espressamente richiesto la rivalutazione e gli interessi sulla somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.

E’ appena il caso di rammentare a tale proposito che, comunque, una domanda specifica riguardo al riconoscimento degli interessi (ovvero per il pregiudizio per il mancato godimento delle somme) non era neppure necessaria alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui e’ emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversita’ delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per cio’ solo incorrere in ultrapetizione. (Cass. 19636/05). Per quanto attiene al profilo della mancata motivazione,va rammentato che, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, e’ dovuto al danneggiato anche il risarcimento riconducibile al mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova puo’ essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi (quale l’attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito), previa valutazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive attinenti al caso specifico. (Cass. 18490/06). Nel caso di specie tale valutazione risulta effettuata dalla Corte territoriale e motivata proprio in relazione alle spese sostenute dalla Qu.A.S per conservare la detenzione dei locali di via (OMISSIS). Detta motivazione, ancorche’ sintetica, appare comunque adeguata in ragione della discrezionalita’ ad essa sottesa e non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’, (Cass. 3106/77, Cass. 2112/80).

Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono non avere la Corte romana preso in considerazione la loro doglianza, formulata con la comparsa conclusionale 27/12/2002, intesa alla cancellazione di frasi sconvenienti e offensive nonche’ alla liquidazione del risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., comma 2.

La censura e’ inammissibile.

Il carattere discrezionale, infatti,del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive, di cui all’art. 89 c.p.c., essendo volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, e presentando carattere ordinatorio e non decisorio impedisce che il suo mancato esercizio da parte del giudice di merito (cosi’ come la mancata motivazione), possa essere censurato in sede di legittimita’. (Cass. 4963/07; Cass. 3487/09).

Il ricorso va pertanto respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 6000,00 per onorari Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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