Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2162 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2382-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MURITI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MULTIPLA di S.M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante, nonchè il CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO SALVALAIO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza generale per l’ITALIA (di seguito

AIG) già CHARTIS EUROPE SA, già AIG EUROPE SA – elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ANTONIETTA che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAMPIETRO BOZZOIA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), S.G., EUROP

ASSISTANCE ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1229/2013 del TRIBUNALE di 6 del 6/05/2013,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Carlo D’Errico difensore della controricorrente

Multipla che si riporta agli atti difensivi.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di. Venezia ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato P. avente ad oggetto il decreto di trasferimento di immobile subastato emesso dal giudice dell’esecuzione immobiliare in data 15 ottobre 2010 in favore della Multipla di S.M. s.a.s. L’opponente aveva dedotto la nullità della pubblicità immobiliare disposta ai sensi dell’art. 490 c.p.c. poichè, su uno dei due quotidiani in cui era stato pubblicato l’avviso di vendita, era stata indicata una data errata per la vendita con incanto; aveva altresì dedotto la violazione dell’art. 586 c.p.c. Nel giudizio si era costituito, oltre alla società aggiudicataria, (OMISSIS), creditore resistenti avevano chiesto causa il professionista il Condominio (OMISSIS) creditore procedente; entrambi i resistenti avevano chiesto ed ottenuto di chiamare in delegato, dott. S.G., per essere eventualmente manlevati; si era costituito anche il chiamato in causa, il quale aveva, a sua volta, chiesto ed ottenuto di chiamare in causa le due compagnie assicuratrici per la responsabilità professionale, Europ Assistance Italia s.p.a. e Chartis Europe S.A. Entrambe si erano costituite resistendo alla domanda del dott. S. nei loro confronti.

1.1.- Il Tribunale ha ritenuto che il vizio della pubblicità fosse stato sanato dalla pubblicazione di una “errata corrige” tempestiva e completa e comunque “che non vi sono ragioni fondate e dimostrate, così come verosimili, che un’anticipazione della vendita di sette giorni possa aver influito sull’interesse dei partecipanti alla vendita…” ed ancora che “eventuali interessati si sarebbero rivolti al professionista delegato per presentare l’offerta e sarebbero stati avvertiti che l’asta si sarebbe tenuta sette giorni dopo Ha perciò rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società aggiudicataria e del creditore procedente; ha inoltre condannato questi ultimi al pagamento delle spese in favore del dott. S.; ha compensato le spese tra il professionista delegato e le compagnie di assicurazione.

2.- Il ricorso è proposto con un solo motivo.

Degli intimati si difendono soltanto i resistenti indicati in rubrica.

Con l’unico motivo è dedotta violazione di legge artt. 490 e 159 c.p.c. con riferimento all’art. 111 Cost.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha nell’indicazione della data sarebbe stato “ritualmente tramite l'”errata corrige pubblicata il 10 febbraio 2010. A parere del ricorrente invece questa pubblicazione non sarebbe stata idonea a sanare il vizio della pubblicità in quanto incompleta e mancante, in particolare dell’indicazione del bene immobile posto in vendita.

2.1.- Il motivo è inammissibile, atteso il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione”. (così, da ultimo, Cass. S.U. n. 7931/13, nonchè Cass. n. 4293/16 e numerose altre).

2.2.- Nel caso di specie, per come risulta anche dalla sintetica esposizione delle ragioni della decisione di merito di cui al precedente punto 1.1., il Tribunale non si è limitato a ritenere sanato il vizio della pubblicità grazie alla successiva pubblicazione della “errata corrige”, ma ha altresì argomentato in merito alla ritenuta inidoneità dell’errore nella pubblicità a viziare l’intero procedimento di vendita, per diverse altre ragioni tutte distintamente elencate in motivazione e precedute dalle espressioni “in ogni caso” e “d’altro canto”. Palesemente ciascuna di queste ulteriori ragioni sarebbe sufficiente a sorreggere la decisione – a prescindere dalla rispondenza di esse alla giurisprudenza di questa Corte in merito agli effetti dei vizi della pubblicità del procedimento esecutivo immobiliare.

Dal momento che il ricorrente si è limitato a censurare soltanto la prima delle diverse rationes decidendi, va proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per ciascuna delle parti resistenti, tenuto conto della rispettiva attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis atteso che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per Multipla S.M. & C. SAS e Condominio (OMISSIS), in solido tra loro, nell’importo complessivo di Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia nell’importo complessivo di Euro 1.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno dei predetti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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