Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21619 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21537/2007 proposto da:

C.D.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato ANGELONI STEFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TREVISSON Mauro, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI Sergio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINI ALESSANDRO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/04/2007 R.G.N. 1429/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato TREVISSON MAURO;

udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/2 – 16/4/07 la Corte d’appello di Torino accolse parzialmente l’impugnazione principale proposta da C. D.K. sia avverso la sentenza non definitiva dell’11/4 – 9/6/03 che quella definitiva del 27/4 – 21/6/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Torino, per effetto delle quali la società Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l era stata condannata a pagare alla C. la somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, e rideterminò nella misura di Euro 25.000,00, oltre accessori di legge, l’importo che la predetta società doveva versare all’appellante principale; nel contempo, la Corte territoriale respinse l’appello incidentale della società diretto al rigetto anche della richiesta di risarcimento del danno esistenziale.

Nel pervenire a tale decisione il giudice d’appello spiegò che la richiesta inerente il riconoscimento dei danno biologico era infondata, in quanto bene aveva fatto il primo giudice a ritenere il difetto di legittimazione della società convenuta, posto che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, la legittimazione per tale tipo di danno competeva all’Inail; che la complessiva valutazione del materiale istruttorio conduceva alla condivisione della decisione del primo giudice di respingere la pretesa della C. volta a rivendicare l’inquadramento nella categoria dirigenziale; che era infondata la censura con la quale la società aveva contestato la decisione del primo giudice in merito all’accertamento, a partire dall’ottobre del 1994, del demansionamento subito dalla lavoratrice; che non erano, però, emersi dall’istruttoria comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di quest’ultima, la quale aveva lamentato anche l’esistenza di danni da mobbing; che era stato, invece, provato il nesso causale tra il demansionamento subito dalla lavoratrice ed il lamentato danno esistenziale dovuto al comprovato disagio psichico e psicosomatico risentito da quest’ultima; che era parzialmente fondato il motivo di censura della lavoratrice che investiva l’entità del danno esistenziale liquidato, in quanto se, per un verso, era corretta la decisione del primo giudice in ordine al mancato riconoscimento del danno alla professionalità, per altro verso, la lunga durata del demansionamento, la lesione della dignità e dell’immagine professionale subita dalla C., il rilevante disagio psichico e psicosomatico patito, il pregiudizio alla vita familiare e di relazione rappresentavano elementi tali da far ritenere che era congruo liquidare, a titolo equitativo ed in misura forfettaria, la somma di Euro 25.000,00 per il danno morale ed esistenziale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la C. D., la quale affida l’impugnazione a tre articolati motivi di censura.

Resiste con controricorso la Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente si duole della motivazione carente, insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata su fatti controversi e decisivi ai fini di causa e sulla valutazione delle relative prove.

In pratica, la ricorrente lamenta il fatto che il giudice d’appello abbia escluso che lei fosse titolare di poteri decisionali e di rappresentanza dell’azienda, nonostante l’ampio materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado contenesse alcuni elementi che avrebbero potuto far propendere per l’esistenza dei suddetti poteri.

In particolare, la C.D. espone di non condividere le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale nel ritenere che avesse svolto mansioni dirigenziali in assenza di autonomia, che non sarebbe stata provata la sua partecipazione da sola alle trattative sindacali e che non poteva attribuirsi valore decisivo all’ampiezza delle procure conferitele che le attribuivano importanti poteri decisionali di diverso contenuto in materia disciplinare e di assunzione dei dipendenti, ad onta degli esiti contrari di alcune prove testimoniali, tra le quali spiccava quella del teste Z.. Inoltre, la ricorrente evidenzia la contraddizione in cui è caduta la stessa Corte che, da una parte, ha avuto modo di accertare le prolungate assenze del dirigente P. da lei sostituito, e, dall’altra, ha omesso ogni indagine sulla disciplina legale e contrattuale in tema di svolgimento di mansioni superiori;

infine, secondo la tesi della ricorrente, il ruolo dirigenziale delle mansioni da lei svolte trovava conferma nella declaratoria contrattuale del CCNL dei Dirigenti del commercio e del CCNL degli Istituti di vigilanza privata.

Il motivo è infondato.

Invero, non può sfuggire a questa Corte che attraverso lo stesso motivo, contenente al suo interno censure inerenti sia vizi motivazionali che di presunta violazione di norme collettive, la ricorrente introduce nel presente giudizio di legittimità inammissibili rivisitazioni del merito probatorio che è stato, invece, adeguatamente vagliato dal giudice d’appello in modo complessivo ed immune da censure di ordine logico-giuridico; nè può sfuggire, parimenti, che ai fini della reclamata natura dirigenziale delle mansioni svolte la ricorrente fa leva sulla presunta erronea interpretazione del c.c.n.l. dei dirigenti del commercio e di quello degli istituti di vigilanza che, tuttavia, non risultano essere stati prodotti nel presente giudizio, ad onta della sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4.

Ebbene, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav.

n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

In ogni caso, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa, contraddittoria ed insufficiente disamina mosse col presente motivo di doglianza.

Nè va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto che la ricorrente si era limitata a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti).” (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso coni v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

In definitiva, nel caso in esame la Corte territoriale ha attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi giuridici, l’ampio materiale istruttorio raccolto, ivi compresa la testimonianza dello Z. richiamata dalla ricorrente, evidenziando, nel contempo, le diverse risultanze probatorie di segno opposto alla tesi della lavoratrice che conducevano a far ben comprendere le reali mansioni svolte da quest’ultima, per cui le doglianze appena riferite non scalfiscono la validità della “ratio decidendi”.

Quanto alle doglianze che investono l’interpretazione dei richiamati accordi collettivi va ribadito che le stesse impingono nel vizio di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendo stati prodotti per intero i relativi testi e non essendo a tal fine sufficiente nè la riproduzione di alcune norme dei testi richiamati, nè la sola indicazione della produzione dei fascicoli dei giudizi di merito, senza l’ulteriore specificazione del punto in cui avrebbero dovuto trovarsi i suddetti contratti.

Come hanno statuito, infatti, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 20075 del 23/9/2010) l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell’accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d’ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ., non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell’effettività del contraddittorio, l’art. 384 cod. proc. civ., comma 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione”.

In precedenza si era anche affermato (Cass. sez. lav. n. 11614 del 13/5/2010) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

2. Col secondo motivo la C.D. denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115, 116, 414, 420 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., in ordine alle risultanze istruttorie.

Attraverso tale motivo la ricorrente si duole del fatto che il giudice d’appello abbia escluso l’esistenza di comportamenti vessatori in suo danno ad opera della parte datoriale, incorrendo, in tal modo, in una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Anche tale motivo è infondato per le stesse ragioni esposte in occasione della disamina dei denunziati vizi motivazionali di cui al primo motivo di censura del presente ricorso; invero, anche riguardo alla questione oggetto del presente motivo, la sentenza impugnata è congruamente motivata con argomentazioni logico-giuridiche che sfuggono ai rilievi di legittimità, per cui finiscono per rivelarsi inammissibili i tentativi di semplice contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, che è stato, invece, attentamente vagliato dal giudice d’appello. Quest’ultimo ha, infatti, spiegato in maniera congrua ed esente da vizi di natura logico-giuridica le ragioni per le quali le scelte imprenditoriali, ritenute vessatorie dalla lavoratrice, erano invece insindacabili, posto che rientravano nelle prerogative datoriali concernenti l’effettiva riorganizzazione aziendale dettata da esigenze reali e per certi versi anche improvvise. In maniera altrettanto congrua la Corte d’appello ha poi spiegato le ragioni per le quali dall’istruttoria non erano emersi comportamenti ed atteggiamenti, sia diretti che indiretti, di tipo discriminatorio o vessatorio in danno della lavoratrice da parte dei vertici aziendali.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della legge, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’applicazione delle norme di cui agli artt. 1226, 2059 e 2087 c.c. e all’art. 432 c.p.c. in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

Ci si duole, in pratica, della decisione del giudice d’appello di ritenere non spettante alla ricorrente il danno alla professionalità per la ragione che un tale danno patrimoniale avrebbe dovuto formare oggetto di prova, in concreto non fornita, di una diminuzione patrimoniale subita dalla lavoratrice.

Sostiene, invece, la ricorrente che si sarebbe in presenza di una semplice componente del più generale danno morale da lei subito. La contraddittorietà della decisione della Corte territoriale risiederebbe, inoltre, secondo tale tesi, nel fatto che, comunque, era stata riconosciuta la lesione dell’immagine professionale tra le componenti del danno non patrimoniale poi risarcito. A conclusione del motivo si deduce che l’accertata intenzionalità della condotta lesiva datoriale, la durata dell’inadempimento della controparte e la posizione apicale ricoperta dalla lavoratrice rendono congrua la domanda risarcitoria in misura pari al 50% delle retribuzioni percepite dal 1994 alla reintegra nella posizione di vertice aziendale.

Il motivo è infondato.

Invero, esso non investe la “ratio decidendi” della sentenza impugnata che riposa sulla circostanza per la quale nel caso di specie, da una parte, non è stato dimostrato che lo smembramento delle attribuzioni originariamente facenti capo alla ricorrente abbia menomato la sua capacità professionale o che le abbia comportato l’impossibilità di acquisire una maggiore capacità con conseguente perdita di ogni ulteriore possibilità di guadagno, e, dall’altra, sul fatto che non sono stati allegati nemmeno in appello specifici pregiudizi ad una tale professionalità, quali l’impoverimento delle cognizioni teorico-pratiche, la perdita di ulteriori possibilità occupazionali o di “chances” di progressione in carriera. Non colgono, quindi, nel segno i tentativi di supplire alla rilevata deficienza probatoria attraverso l’inquadramento giuridico del danno alla professionalità in quello morale, già oggetto di riconoscimento e di liquidazione, posto che, anche attraverso tale percorso, non viene scalfita l’autonoma “ratio decidendi” del diniego del danno alla professionalità nei termini sopra riferiti.

D’altronde, anche in tale occasione le argomentazioni adoperate dal giudice d’appello appaiono congrue ed immuni da vizi giuridici.

Nè va sottaciuto che la Corte territoriale ha manifestato, riguardo al tema del danno in esame, la propria condivisione del richiamo operato dal primo giudice alla sentenza n. 6572 del 24/3/2006 delle Sezioni unite di questa Corte.

Tale pronunzia ha, infatti, puntualizzato che “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertarle, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4.000,00 per onorario e di Euro 70,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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