Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21619 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 19/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19071-2015 proposto da:

B.ZA MARKET S.R.L., NUOVA FILANDA S.R.L.,in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VAIANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA RIBOLZI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI SPADEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

22/01/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati Alvise VERGERIO per delega dell’avvocato Diego

Vaiano e Giulio POJAGHI BETTONI per delega dell’avvocato Manfredi

Bettoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tar Lombardia dichiarò, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi con cui la B.za Market s.r.l. e la Nuova Filanda s.r.l. contestavano la pretese del Comune di Besana in Brianza di pagamento somme a titolo di oneri di urbanizzazione.

Il Consiglio di Stato, adito in grado di appello dalle società soccombenti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discutendosi appunto di pretesa relativa ad oneri di urbanizzazione, ma ha respinto nel merito i ricorsi delle società.

2. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., illustrato anche con memoria.

Il Comune intimato si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con il quale si sostiene che sussista la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e non la giurisdizione esclusiva dello stesso come invece affermato dal Consiglio di Stato, è inammissibile, riguardando tale questione non già la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì il solo titolo giuridico della stessa, vale a dire la motivazione in sè considerata della statuizione impugnata, non il suo contenuto dispositivo. Anche a voler seguire la tesi delle ricorrenti, infatti, la giurisdizione resterebbe radicata davanti al giudice amministrativo, che ha già provveduto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA