Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21619 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. un., 19/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/09/2017), n. 21619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19071-2015 proposto da:
B.ZA MARKET S.R.L., NUOVA FILANDA S.R.L.,in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VAIANO,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA RIBOLZI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI BESANA IN BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo
studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI SPADEA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 256/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il
22/01/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi gli Avvocati Alvise VERGERIO per delega dell’avvocato Diego
Vaiano e Giulio POJAGHI BETTONI per delega dell’avvocato Manfredi
Bettoni.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tar Lombardia dichiarò, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi con cui la B.za Market s.r.l. e la Nuova Filanda s.r.l. contestavano la pretese del Comune di Besana in Brianza di pagamento somme a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il Consiglio di Stato, adito in grado di appello dalle società soccombenti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discutendosi appunto di pretesa relativa ad oneri di urbanizzazione, ma ha respinto nel merito i ricorsi delle società.
2. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., illustrato anche con memoria.
Il Comune intimato si è difeso con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con il quale si sostiene che sussista la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e non la giurisdizione esclusiva dello stesso come invece affermato dal Consiglio di Stato, è inammissibile, riguardando tale questione non già la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì il solo titolo giuridico della stessa, vale a dire la motivazione in sè considerata della statuizione impugnata, non il suo contenuto dispositivo. Anche a voler seguire la tesi delle ricorrenti, infatti, la giurisdizione resterebbe radicata davanti al giudice amministrativo, che ha già provveduto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017