Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21619 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33610-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARCO ANTONIO

SPATARO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4135/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 27 settembre 2012 l’Agenzia elle entrate ricorre per la cassazione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4135/5/2017 dep. 20 ottobre 2017. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione da parte di D.B.R. del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per Irpef anno 2004, di cui al contributo erogato dalla regione siciliana L.R. n. 3 del 1998, ex art. 2 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili formazione dell’auto impiego e interventi per l’occupazione).

La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso, ritenendo il contributo in oggetto non assimilabile ai redditi da lavoro dipendente.

La CTR, davanti a cui aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate ha confermato la decisione di primo grado in base alla normativa di riferimento e agli indirizzi della cassazione tributaria.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2; L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76; art. 47, comma 1, lett. c) – oggi art. 50 – T.U.I.R.), stante l’assimilazione al reddito da lavoro dipendente delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno o altro sussidio per fini di studio o addestramento professionale a beneficiario non legato da lavoro dipendente; e la tassatività delle esenzioni fiscali (L. n. 476 del 1984, ex art. 4), fra le quali non rientra il contributo in questione. Richiama Corte Cost. n. 197/2007.

2. Il ricorso va respinto.

3. Occorre premettere che la L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, art. 2 recante “Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all’autoimpiego ed interventi per l’occupazione”, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l’inserimento nel mondo del lavoro. I finanziamenti in questione sono stati corrisposti dalla regione Sicilia sulla base di progetti di formazione presentati dai lavoratori ed erogati a titolo di indennità per l’attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all’attività formativa, nonchè per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse.

3.1.Ciò premesso, l’art. 47, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il soggetto beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante…”.

Tale interpretazione, contenuta anche nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326, dell’Agenzia delle entrate, e avvalorata dall’Atto della Camera dei deputati del 4 febbraio 2003 nell’allegato B della seduta n. 258, in risposta all’Interrogazione 4-01135, che ha confermato il regime di assoggettabilità a tassazione delle erogazioni previste dalla L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2 rientranti nella previsione generale dell’art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, lett. c) è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2427 del 2017, n. 6480 del 2014; v. anche n. 19273 del 2004) che ha statuito che in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, per gli anni antecedenti al 2004, per progetti di formazione all’autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (ora art. 50) non esistendo, all’epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione.

3.2.Successivamente, però, le menzionate erogazioni sono state esentate dall’Irpef dalla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76.

La L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76 ha disposto che “I contributi corrisposti ai sensi della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui alla L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4”.

La L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) prevede infatti che “Sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui….”. Non v’è dubbio che il legislatore regionale, con tale specifico rinvio ad una norma che riguarda esclusivamente esenzioni tributarie delle borse di studio ivi contemplate, abbia voluto creare una analoga esenzione tributaria per i contributi erogati a termini della L.R. n. 3 del 1998, art. 2 assimilandoli, a tale fine, a tali borse di studio. la norma non è stata oggetto di censure di costituzionalità da parte del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ed è entrata in vigore insieme alle altre norme della L.R. n. 17 del 2004.

A fronte del disposto della L.R. Siciliana n. 17 del 2004, art. 76 pertanto, non è ammissibile ritenere ancora operativo l’indirizzo correttamente espresso, in via generale, con riferimento ad un diverso quadro normativo, dal momento che esiste una specifica esenzione che, per i contributi in questione, rende non applicabile nella Regione siciliana la previsione di cui all’art. 50 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, ex art. 47), comma 1, lett. c), (Testo unico delle imposte sui redditi).

Per l’anno in questione quindi (anno 2004) l’erogazione di cui è causa NON andava sottoposta a tassazione, in base alla L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76 che ha esentato le menzionate erogazioni dall’Irpef, con carattere innovativo per il trattamento fiscale dei suddetti contributi, destinato ad esplicare i suoi effetti solo dalla entrata in vigore della indicata legge (cfr. Corte Cost. n. 43 del 2014).

4. Alla luce di quanto sopra, risultano, quindi, infondate le censure rivolte dall’Ufficio nei confronti della sentenza pronunciata dalla CTR, posto che il caso che occupa concerne l’erogazione del contributo regionale in epoca (2004) coeva all’entrata in vigore della legge della Regione Sicilia n. 17 del 2004 e da essa disciplinata.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, e quelle del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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