Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21618 del 13/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21618 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 6849-2013 proposto da:
Ifokm

EDISON ENERGIE SPECIALI SPA 01890981200, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio
dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIO PORZIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, quale successore ex
lege dell’AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– contraricorrente –

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Data pubblicazione: 13/10/2014

avverso la sentenza n. 262/46/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 5/06/2012, depositata
il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2013 n. 06849 sez. MT – ud. 24-09-2014
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: classamento catastale- procedura DOCFA — valutazione difforme della Amministrazionemotivazione
Reg. Gen. 6849/2013

E’ stata depositata la seguente relazione:
L’ Edison Energie Speciali spa ricorre per cassazione avverso la sentenza 262/46/12 del 10 luglio
2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello della
contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale La pronuncia di primo
grado aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’
Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente
in riferimento ad unità immobiliare adibita a centrale elettrica eolica.
La Agenzia

si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere —ad avviso del relatore- rigettato.
Giova premettere che in entrambi i motivi del ricorso viene in realtà dedotto un vizio di difetto di
motivazione della sentenza impugnata (tale da sconfinare -secondo il primo motivo- in un difetto
assoluto di motivazione fonte di nullità della sentenza).
Ciò , in quanto il secondo motivo, pur rubricato in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., contiene quasi
esclusivamente considerazioni relative al giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata.
Solo in apertura della esposizione si accenna una”carenza di motivazione” dell’atto impugnato,
che potrebbe averne determinato la nullità e quindi una violazione di legge da parte del giudice che
ne ha affermato la validità senza motivare sul punto (integrando forse più un vizio di omessa
pronuncia più che di violazione di legge). Questa considerazione difetta però della necessaria
autosufficienza non essendo riportato il contenuto dell’avviso di accatastamento, né il motivo di
appello in cui questa ipotetica nullità sarebbe stata riproposta al giudice di secondo grado (nella
sentenza si da’ solo atto che è stata dedotta la “illegittimità dell’accertamento” .
Ristretto così l’ambito della cognizione della Corte al vizio di motivazione, esso — ad avviso del
relatore non sussiste.
In quanto la sentenza impugnata contiene un razionale sviluppo logico, non sindacabile in questa
sede. Viene spiegato come sia stato determinato il valore della centrale eolica attraverso un
ragionevole ricorso ai costi accertati per altro analogo impianto (in quanto le centrali eoliche non
avrebbero un vero e proprio “prezzo di mercato”) ed anche illustrato il perché del ricorso ad un
tasso di fruttuosità del 2%
La Contribuente ha depositato memoria.

RICORRENTE: Edison Energie Speciali spa INTIMATO: Agenzia delle Entrate

Il Collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
Infatti la peculiarità dell’immobile da accatastare giustifica il ricorso per la individuazione del
valore, ad un criterio obbiettivo quale il costo dell’edificio, anziché la comparazione che
risulterebbe labile ed incerta con altre analoghe costruzioni.

Né assume rilievo il terzo motivo, non esplicitamente considerato dal relatore; in quanto il
coefficiente di vetustà deve essere utilizzato solo “se del caso”; e la ricorrente non indica in base a
quali fattori —evidenziati in sede di merito- dovesse scattare la riduzione.
Stante la novità della questione, appare opportuno compensare le spese.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 24 settembre 2014

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Il classamento catastale è infatti ancorato a specifiche considerazioni anche territoriali perciò il
sistema comparativo richiede che vengano prese in considerazione realtà che incidano nella
medesima area geografica; il che è agevole per le case di abitazione, ma non per le centrali
elettriche

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