Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21618 del 07/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28750-2018 proposto da:
D.E., D.M.A., DEFIMM SRL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
CUTELLE’, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 605/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
Con atto pubblico del 2012 D.M.A. e D.E. costituivano la società Immodem srl mediante conferimento di ramo d’azienda, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle entrate notificava nel 2015 avviso di liquidazione, richiedendo l’imposta di registro in misura proporzionale, assumendo quale base imponibile il valore di alcuni dei beni conferiti (indicati nelle lett. da A) a D) dell’atto di cessione e riportati a pag. 1 della sentenza impugnata), ritenuti singoli beni personali dei contribuenti (abitazioni, posti auto e box), estranei alla realizzazione dello scopo imprenditoriale della costituenda società (coltivazione di cereali).
La CTP di Foggia, rigettava il ricorso proposto dai contribuenti.
La CTR della Puglia, con sentenza n. 605/27/18 rigettava l’appello dei contribuenti, dichiarando assorbito l’appello incidentale dell’Ufficio.
La CTR, premessa l’insussistenza dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con riferimento all’atto tributario impugnato, rilevato che erano stati conferiti alla costituenda azienda singoli beni, per cui deve essere valutata la loro natura di beni strumentali rispetto all’attività agricola della società costituita, ha escluso per alcuni dei beni di cui all’atto notarile l’applicazione dell’imposta agevolata, riscontrata l’assenza per essi della funzione di beni strumentali.
D.M.A., D.E. e Defimm srl ricorrono per la cassazione della indicata sentenza e depositano successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, artt. 20 e 53 bis TUR, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo l’Agenzia delle entrate arbitrariamente accertato una elusione, senza preventivamente attivare il contraddittorio col contribuente.
Col secondo motivo si deduce violazione di legge, L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e per mancata indicazione delle modalità per ricorrere contro l’atto impugnato.
I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione, sono infondati.
2.Questa Corte è ferma nel ritenere che l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, nei limiti individuati dalla giurisprudenza, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. 31 maggio 2016, n. 11283, Cass. n. 6758/2017; Cass. n. 313/2018).
In tema di imposta di registro si è chiarito che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva stricto sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicchè l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 37-bis (Cass. 19 giugno 2013, n. 15319), pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U.R. non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3562).
Nè costituisce nullità dell’atto impositivo la mancata o incompleta o erronea indicazioni delle modalità per proporre ricorso, in quanto errore scusabile che può al più determinare la rimessione in termini del contribuente (Cass. n. 20024 del 30/09/2011; Sez. 6 – 5, n. 10520 del 21/05/2015; Sez. Un. 11219 del 24/04/2019).
3. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ex art. 360 c.p.c., n. 3 per motivazione apparente, mancando la motivazione sul terzo motivo di ricorso, col quale era stata dedotta la mancata valutazione della strumentalità dei beni conferiti, esclusa senza alcuna giustificazione.
Anche questo motivo è infondato, avendo la CTR descritto (pag. 1 della sentenza) i beni oggetto di rettifica – posto macchina, box auto, due fabbricati ad uso abitativo – e motivato (pag. 4) sulla ragione della loro esclusione dalla aliquota agevolata, spettante solo per i beni aventi funzione strumentale rispetto allo scopo della società agricola.
Tale motivazione, pur succinta, è coerente con la terminologia giuridico-economica dei beni immobili strumentali, e conforme alla lettura che la giurisprudenza ha dato della cessione del ramo d’azienda quale “entità funzionalmente autonoma .. idonea a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa” (Cass. 13319/15), dotata di autonomia funzionale, ovvero di capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente (Cass. 28593/18). Non rientra quindi nella cessione di ramo d’azienda il conferimento di singoli cespiti immobiliari per loro natura non direttamente collegabili all’attività di impresa agricola nè costituenti una universitas per il loro collegamento funzionale alla finalità da perseguire.
La CTR si è sostanzialmente adeguata a tali principi per cui non ricorre la violazione di legge denunciata.
Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020