Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21617 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 22/08/2019), n.21617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 759/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO FERRARI, LUCIA

LEPIANE;

– ricorrente –

contro

UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. già BANCA CARIME S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1944/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2017 R.G.N. 410/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LEPIANE LUCIA;

udito l’Avvocato PAGNOTTA NICOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1944/2017, pubblicata il 24/10/2017, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha respinto il ricorso, con il quale M.M. aveva chiesto che venisse accertata, con le pronunce conseguenti, la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 3/7/2012 da Banca Carime S.p.A. (poi incorporata nella Unione di Banche Italiane S.p.A.) in relazione a plurime condotte poste in essere durante il servizio presso lo sportello di (OMISSIS), condotte consistite in operazioni non autorizzate di prelievo di contante su c/c di clienti, in operazioni irregolari di cambio banconote e in operazioni personali, per le quali non era stata individuata l’origine della provvista.

2. La Corte, ritenuto che il ricorso in appello doveva considerarsi sufficientemente specifico e premesso che anche una sola operazione di prelievo non autorizzata dal titolare del conto era idonea a costituire grave negazione del vincolo fiduciario, ha osservato come risultassero effettuati dal M. quanto meno i due prelievi effettuati sul c/c dei clienti G. e S. in data 30/12/2011 (per l’importo di Euro 2.495,00) e in data 17/2/2012 (per l’importo di Euro 2.450,00), senza che potesse rilevare il fatto che la consulenza grafologica, disposta nel primo grado di giudizio, avesse escluso sia che le sottoscrizioni dei due moduli di prelievo fossero riferibili ai titolari del conto, sia che fosse stato il lavoratore ad apporle per imitazione, così da consentire l’ipotesi dell’intervento di una terza persona, essendo compito del cassiere quello di accertare l’identità del richiedente l’operazione e la corrispondenza tra quest’ultimo e l’utente nei cui confronti viene resa la prestazione.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con cinque motivi, cui ha resistito la Unione di Banche Italiane S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4), il ricorrente si duole del rigetto della propria eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 434 c.p.c., avendo la Corte erroneamente ritenuto sufficiente che l’atto di appello indicasse i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, che intendeva censurare, e contenesse la formulazione, rispetto ad essi, delle proprie ragioni di dissenso.

2. Con il secondo, deducendo la violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, anche in relazione all’art. 2119 c.c., nonchè al disposto dell’art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte deciso (il rigetto della domanda) sulla base di un fatto diverso da quello oggetto di contestazione disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa e al contraddittorio, e cioè per avere ritenuto che, in violazione dei compiti del cassiere, egli avesse trascurato, per colpa, di accertare l’identità del soggetto che richiedeva l’operazione, in luogo della volontà di appropriarsi delle somme prelevate dai conti dei clienti.

3. Con il terzo, deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 2967 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte esorbitato dai limiti della domanda e per essere inoltre pervenuta alla decisione su di una mera congettura rimasta indimostrata.

4. Con il quarto, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la consulenza d’ufficio grafologica avesse accertato che le sottoscrizioni sui moduli di prelievo non appartenevano ai titolari del conto, mentre dalla relazione del consulente non risultava che sul punto fosse stata condotta alcuna indagine.

5. Con il quinto, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche in relazione all’art. 37 Cost. e all’art. 2033 c.c. e art. 336 c.p.c., il ricorrente si duole di essere stato condannato alla restituzione, a favore di Unione di Banche Italiane, delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza emessa dal giudice di primo grado all’esito della fase sommaria, sebbene le somme riconosciute in tale sede a titolo risarcitorio dovessero considerarsi di natura alimentare e irripetibili.

6. Il primo motivo risulta inammissibile, poichè, nell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., non riporta il contenuto dell’appello proposto dalla parte reclamante, quanto meno nei passaggi considerati rilevanti ai fini dell’accoglimento della censura, nè il testo della sentenza di primo grado, quale termine di necessario confronto per valutare la specificità dell’impugnazione.

7. Se è vero, infatti, che Sez. U. n. 8077/2012 ha affermato, componendo un latente contrasto di giurisprudenza sul punto, che quando col ricorso per cassazione è denunciato un vizio comportante la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e la logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare e valutare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda; tuttavia, questa stessa pronuncia ha precisato anche che il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale non comporta certamente il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo, e che, in particolare, non viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione: con la conseguenza che l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.

8. Il motivo è comunque infondato.

9. La Corte territoriale ha rilevato come la reclamante Unione di Banche Italiane S.p.A. avesse denunciato le lacune e le argomentazioni non condivise della sentenza di primo grado, ponendo in evidenza le ragioni di critica che avrebbero dovuto indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda del lavoratore (cfr. sentenza impugnata, p. 46).

10. In tal modo il giudice di appello si è uniformato al consolidato orientamento, secondo il quale “l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n. 2143/2015, già citata in sentenza; conformi: Cass. n. 21336/2017; n. 4136/2019).

11. Nel medesimo senso Sez. U n. 27199/2017, nell’escludere che l’impugnazione debba utilizzare particolari forme sacramentali od offrire un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, al fine di adeguarsi al modello legale degli artt. 342 e 434 c.p.c., così come riformulati dalla novella del 2012, ha ribadito come il tratto essenziale dell’appello – in linea con la sua permanente natura di revisio prioris instantiae – sia costituito da “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.

12. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

13. Al riguardo si deve preliminarmente osservare che l’apprezzamento del contenuto, e quindi della effettiva portata e dei limiti, della contestazione disciplinare – da condurre secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., applicabili anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c. – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (in tal senso, per una fattispecie in tema di specificità dell’addebito disciplinare, Cass. n. 13667/2018).

14. Nella specie, non è dedotta la violazione dei criteri di interpretazione nè denunciato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, in riferimento all’assenza di prova dei fatti contestati, oggetto di specifica censura nell’ambito del terzo motivo.

15. Peraltro il nucleo della contestazione stato individuato dalla Corte nell’effettuazione di (due) operazioni di prelievo da un conto corrente senza che i titolari di esso ne avessero fatta richiesta o le avessero autorizzate, “utilizzando distinte di prelievo non provenienti dagli unici soggetti legittimati a richiedere le operazioni” (cfr. sentenza, p. 48, penultimo capoverso).

16. Tale rilievo risulta in linea con il contenuto essenziale dell’addebito, come formulato nella lettera in data 11/6/2012 (cfr. ancora sentenza, p. 48), ed esclude, insieme con una mutazione del fatto, una qualche lesione del diritto di difesa del lavoratore, appartenendo chiaramente ai temi di indagine presenti o implicati nella contestazione anche la verifica complessiva della condotta posta in essere dal cassiere alla stregua degli obblighi e delle prassi interne che ne presidiano l’attività.

17. Il quarto motivo è inammissibile, poichè non si conforma al modello legale del vizio di cui all’art. 360, n. 5, quale risultante a seguito della riformulazione normativa introdotta nel 2012 e delle precisazioni, circa perimetro applicativo e oneri di deduzione, fornite da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 e con le successive numerose pronunce che ad esse si sono conformate, di fatto risolvendosi, nella sostanza della censura proposta, in una critica della valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla Corte di merito.

18. Il quinto motivo è infondato.

19. Si osserva in proposito che tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, anche per il periodo successivo alla data di questa decisione, costituiscono risarcimento del danno derivante dall’illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma in appello che esclude con effetto immediato l’illecito e l’obbligo di risarcimento.

20. L’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha, infatti, natura esclusivamente risarcitoria del danno subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento, così che, in caso di riforma della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, venendo a cadere l’illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussistendo più obbligo di risarcimento a suo carico, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma (cfr. Cass. n. 3509/2004, fra le molte conformi).

21. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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