Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21617 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. CAMISASSI Marco, Giuseppe

Baravaglio e Andrea Mancini, elettivamente domiciliata nello studio

di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 38;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

769 in data 25 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con ricorso ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, C.A. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione prot. n. 04/05/01 della ASL (OMISSIS) di Cuneo, con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 526.728,00 per la violazione del D.Lgs. n. 118 del 1992, art. 3, comma 3, per avere somministrato a 68 bovini di proprietà dell’Azienda Agricola Prisco s.a.s. di Basso Umbro sostanze ad effetto anabolizzante.

La ASL (OMISSIS) di Cuneo si è costituita in giudizio.

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 590 in data 10 novembre 2006, ha rigettato l’opposizione e confermato l’ordinanza-ingiunzione.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 769 del 25 maggio 2009, ha dichiarato inammissibile il gravame, sul rilievo che l’atto di impugnazione era stato notificato alla ASL 15 di Cuneo allorchè quest’ultima era già stata espressamente dichiara estinta in base ad un decreto del Presidente della Giunta regionale oggetto di legale conoscenza ed opponibilità, perchè precedentemente pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 maggio 2010, sulla base di due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo mezzo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censurabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Quale efficacia spiega sul processo in corso e sull’applicabilità dell’art. 300 cod. proc. civ., il D.P. Giunta regionale Piemonte 17 dicembre 2007, pubblicato sul Boll. Uff. Reg. Piemonte n. 52 del 27/12/2007?”.

Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censurabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) è accompagnato dal seguente quesito: “Quale efficacia spiega sul mandato alle liti, comprendente il potere di impugnazione, il D.P. Giunta Regionale Piemonte 17 dicembre 2007, pubblicato sul Boll. Uff.

Reg. Piemonte n. 52 del 27/12/2007?”.

Entrambi i motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, e ratione temporis applicabile – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640).

Per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma.

Il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153).

I due motivi che denunciano vizi di violazione e falsa applicazione di legge sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata .

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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