Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21617 del 13/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21617 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7197-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
RELLA MATTE();

– intimato avverso la decisione n. 338/09/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di MILANO del 17.11.2010, depositata
1’1/02/2011;

C562
44

Data pubblicazione: 13/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
1) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 338/09/2011 in data
17.11.2010, depositata 1’01 febbraio 2011, con cui la Commissione Tributaria
Centrale di Roma, Collegio n.09, ha respinto il ricorso dell’Agenzia Entrate,
ritenendo che il contribuente avesse titolo al chiesto rimborso dell’indennità
integrativa speciale, stante la relativa natura non retributiva, desumibile dalla
computabilità ai fini pensionistici, previdenziali ed assistenziali.
Affida l’impugnazione ad un mezzo, con il quale censura l’impugnata
decisione, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 della Legge
n.324/1959, 46 e 48 del dpr n.597/1973, nonché 42 del dpr n.601/1973.
2) L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3) Costituisce oggetto di causa l’impugnazione del silenzio rifiuto, serbato
dall’Amministrazione sulla domanda presentata per ottenere il rimborso degli
importi assoggettati a ritenuta IRPEF a decorrere dall’01.01.1979.
4)La questione posta dal ricorso, va esaminata, tenendo conto del consolidato
principio secondo cui ” L’indennità integrativa speciale, costituendo una
componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F.,
atteso che ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, detto
reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque
denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato
sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1,
lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che prevedeva l’esenzione
della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non
concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta
complementare), è stato abrogato per effetto della espressa previsione
dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 -. Corte cost., sent. n. 277 del
1984 e ord. n. 403 del 1996 —”(Cass. n.16465/2004, n.4231/2006, n.
11389/1995).
5) Si ritiene, stante il diverso principio applicato dalla CTR, che sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Collegio ha condiviso la relazione comunicata alle parti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata.
Non ricorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del
giudizio.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Ric. 2012 n. 07197 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

CONTI.

Così deciso il 10 luglio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile
in Roma.
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