Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21616 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25106/2012 proposto da:

G.O., nq di titolare dell’omonima Ditta individuale,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVERIO MERCADANTE 9, presso

lo studio dell’avvocato FABIO SANTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO AZZALINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. G.O. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 51/12 del 4 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia Mestre, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatole nel (OMISSIS) dall’agenzia delle entrate a titolo di decadenza dalle agevolazioni da lei fruite D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 9 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, esenzione da imposta catastale), in occasione dell’acquisto, nel (OMISSIS), di alcuni terreni agricoli in territorio montano.

Ha rilevato, in particolare, la commissione tributaria regionale che la G., pur coltivando direttamente i terreni acquistati, non coltivava parte dei terreni posseduti prima dell’acquisto; con conseguente venir meno della ratio agevolativa di arrotondamento ed accorpamento della proprietà diretto-coltivatrice.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9. Per avere la commissione tributaria regionale escluso le agevolazioni sulla base di una circostanza – la mancata diretta coltivazione di tutti indistintamente i terreni da lei posseduti prima dell’acquisto in oggetto – non prevista dalla disposizione in oggetto; e ciò, nonostante che la sua qualità di coltivatrice diretta, risultante dalla certificazione CCIAA e dall’altra documentazione versata in atti, non fosse mai stata contestata dall’amministrazione finanziaria.

Con il secondo motivo di ricorso la G. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; rappresentato dall’accordo 1 luglio 2005 di risoluzione anticipata di parte del contratto di affittanza già intercorso con il fratello G.L., con conseguente assunzione, da parte di essa ricorrente, della coltivazione diretta altresì dei fondi retrocessi in forza dell’accordo in questione.

p. 3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

In base al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2: “Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.

L’interpretazione della norma fornita dalla commissione tributaria regionale deve ritenersi corretta, là dove tiene adeguatamente conto della ratio legis volta a favorire, in ambito montano, l’arrotondamento e l’accorpamento non di qualsivoglia proprietà fondiaria, ma unicamente di quella “diretto-coltivatrice”; espressione, quest’ultima, che sostituisce quella di “piccole proprietà coltivatrici” di cui alla L. n. 991 del 1952, art. 36 e ss.mm., introduttivo del beneficio nell’ordinamento.

Il richiamo alla proprietà “diretto-coltivatrice” – vieppiù avvalorato dal testuale richiamo legislativo alle cooperative agricole “che conducono direttamente i terreni” sottende l’obiettivo di favore perseguito dal legislatore fiscale nei confronti del coltivatore diretto (persona fisica ovvero società agricola che abbia conseguito la qualifica – IAP – di imprenditore agricolo professionale: D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4); e ciò nell’ambito di un più vasto e sistematico regime agevolativo e di vantaggio riconosciuto all’esercizio diretto dell’agricoltura.

Rientra, in definitiva, nella lettera e nella ratio della norma che, per fruire dell’agevolazione in questione, l’acquirente debba rivestire “in proprio” la qualità di coltivatore diretto (così: Cass. 8303/93; 14294/03; 1948/13; 22001/14).

Nel caso di specie, ha appurato il giudice di merito che la coltivazione diretta da parte della G. riguardava i terreni acquistati con l’agevolazione, non anche quelli dalla stessa già posseduti al momento dell’acquisto; in quanto almeno in parte ancora affittati al fratello L..

La mancata coltivazione diretta (anche) dei fondi precedentemente posseduti costituisce l’esito di un accertamento probatorio e di una ricostruzione fattuale della vicenda riservate al giudice di merito, e qui non sindacabili in quanto congruamente motivate. La circostanza costituisce del resto un dato pacifico di causa; non solo perchè attestata dall’Ispettorato regionale per l’agricoltura di (OMISSIS) con la nota posta a fondamento dell’avviso di liquidazione opposto, ma anche perchè non contestato nemmeno dalla contribuente, la quale non ha negato di non coltivare direttamente l’intero compendio fondiario in questione, limitandosi a contestare, in diritto, la rilevanza ostativa di tale evenienza ex art. 9 cit..

Su tale presupposto, la ratio agevolativa veniva in effetti meno.

Posto che, in relazione ai terreni non coltivati direttamente dall’acquirente, non poteva realizzarsi lo scopo di arrotondamento ed accorpamento della proprietà agricola; considerata dalla legge, come detto, non in sè, ma nella sua suscettibilità di venire coltivata dall’acquirente.

Nè potrebbe obiettarsi che – a seguito dell’accordo risolutivo dell’affittanza con il fratello L. – il presupposto agevolativo si sarebbe comunque concretizzato; dal momento che tale accordo, come osserva il giudice di merito, ha riguardato soltanto una parte del compendio affittato, rimanendo la parte residua nella disponibilità dell’affittuario.

Inoltre – come riferisce il giudice di merito con affermazione contestata soltanto nella sua asserita irrilevanza giuridica, non anche nella verità della circostanza riferita – è mancata da parte della contribuente, che ne era onerata per regola generale, la prova che la stessa rivestisse la qualità di coltivatrice diretta anche dei fondi nella disponibilità contrattuale del fratello; sulla base di un rapporto di collaborazione familiare e di una proporzione di forza-lavoro compatibile con la definizione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 31.

La qui accolta soluzione non viene in alcun modo posta in dubbio dagli argomenti contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c..

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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