Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21616 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’AVV. Joachim Lau, elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Claudio Giangiacomo,

viale XXI Aprile, n. 61;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– Intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo in data 13 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Claudio Giangiacomo, per delega.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.A. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, il provvedimento del presidente del Tribunale di Arezzo che ha rideterminato in Euro 2.520,07, oltre accessori, il compenso dovuto alla rag. L. T., nominata c.t.u. nel procedimento di opposizione a precetto dal medesimo B. promosso nei confronti della s.p.a.

Petrini;

che l’intimata non ha resistito con controricorso.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2009, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., nel senso dell’accoglimento del ricorso, sulla base della seguente argomentazione: Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice (Cass., Sez. 2^, 19 dicembre 2002, n. 18092; Cass., Sez. 2^, 23 marzo 2007, n. 7186). Poichè nella specie il valore della causa in opposizione era di circa 8.000,00 Euro (avendo il creditore procedente agito in executivis per la somma di Euro 3.150,00 oltre accessori ed avendo il B. opposto il suo credito in compensazione di Euro 3.944,00), e poichè il giudice aveva demandato al consulente di accertare il debito residuo dell’opponente, ha errato il presidente del tribunale a determinare il compenso, avendo riguardo, anzichè al detto valore della controversia, alle indagini (tenendo conto della somma di tutti i conteggi) che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto (Cass., Sez. 2^, 23 marzo 2007, n. 7186).

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Arezzo che, in persona di diverso magistrato, la deciderà facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella trascritta relazione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Arezzo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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