Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21616 del 19/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15431-2016 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LOVANIO, 16,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TOPPETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO MUCCIO,

MONICA ALBERTI in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO,

7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELA LIUZZI in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel corso di un procedimento di separazione giudiziale intrapreso da Mantovani Franco nei confronti della moglie F.N., il Tribunale di Bologna disponeva una consulenza tecnica d’ufficio affidata alla dott.ssa S.P., al fine della verifica delle condizioni psicologiche della F. e del figlio minore della coppia, in vista delle decisioni da adottare in merito all’affidamento del secondo.

Avverso il decreto di liquidazione ha proposto opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 F.N. lamentando la nullità o comunque l’inutilizzabilità della consulenza per carenze metodologiche e per essere stata impedita la partecipazione dei CC.TT.PP. agli incontri svoltisi con il minore. Aggiungeva che la stessa consulente non si era dichiarata esperta nell’osservazione del minore, delegando tale incarico, con aggravio di costi, ad un ausiliario. Infine contestava che la liquidazione fosse avvenuta con il criterio delle vacazioni, comunque riconosciute in maniera eccessiva.

Il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 16 maggio 2016 rigettava l’opposizione.

Dopo avere superato l’eccezione di nullità della notifica del ricorso in opposizione sollevata dal perito d’ufficio, attesa la sanatoria per raggiungimento dello scopo, escludeva la dedotta nullità della CTU, atteso che il contraddittorio con i consulenti di parte era stato garantito, ed apparendo la scelta di non far partecipare i detti consulenti alle operazioni di ascolto congruamente motivata al fine di favorire la spontaneità del bambino.

Riteneva che la nomina di una collaboratrice da parte del CTU, una volta autorizzata in tal senso, rientrava nella sua discrezionalità, tenuto anche conto della elevata complessità dell’incarico.

Infine quanto al ricorso al criterio delle vacazioni, reputava che la natura dell’incarico non consentiva di fare applicazione delle previsioni tariffarie di cui al D.M. 30 maggio 2002, artt. 21 e 24 dovendosi pertanto ricorrere al criterio residuale delle vacazioni, il cui calcolo, come operato nel decreto impugnato, appariva corretto, in considerazione del periodo di durata dell’incarico e della complessità delle indagini.

F.N. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sulla base di due motivi.

S.P. ha resistito con controricorso.

Rispetto all’esame dei motivi di ricorso, ritiene il Collegio che rivesta carattere preliminare la verifica circa l’integrità del contraddittorio non solo nel presente giudizio, ma anche in quello di opposizione, culminato nel provvedimento in questa sede impugnato.

Ed, infatti questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 17146/2015; Cass. n. 23192/2012) che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicchè quest’ultima, anche d’ufficio, deve essere cassata con rinvio, affinchè il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio (cfr. altresì Cass. n. 24786/2010 e con riferimento al procedimento di opposizione di cui all’art. 11 della legge n. 319/1980, Cass. n. 7528/2006).

Nella specie, emerge che il procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, nel quale la S. ha prestato la sua attività (proc. n. RG 4567/2014), è stato introdotto dal coniuge della odierna ricorrente, M.F., il quale non risulta essere stato reso partecipe nè del presente giudizio nè ancor prima del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e rinviato al Tribunale di Bologna Lecce perchè proceda a nuovo esame dell’opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel quale è stato svolto l’incarico.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà, altresì, in merito alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara la nullità del procedimento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, e, per l’effetto, cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato) che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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